§ 80.10.21 - Legge 8 febbraio 1973, n. 17.
Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.10 organi ausiliari
Data:08/02/1973
Numero:17


Sommario
Art. 1.      L'assegnazione di lire 500 milioni al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento, stabilita dall'art. 6 della legge 4 novembre [...]
Art. 2.      Al maggiore onere di lire 100 milioni, di cui all'articolo precedente, per gli anni finanziari 1972 e 1973, si farà fronte mediante riduzione dei fondi speciali iscritti [...]


§ 80.10.21 - Legge 8 febbraio 1973, n. 17.

Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

(G.U. 24 febbraio 1973, n. 51)

 

 

     Art. 1.

     L'assegnazione di lire 500 milioni al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento, stabilita dall'art. 6 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, viene determinata, per gli anni finanziari 1972 e 1973, in lire 600 milioni.

     A decorrere dall'anno 1986 l'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento è annualmente iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro [1] .

 

          Art. 2.

     Al maggiore onere di lire 100 milioni, di cui all'articolo precedente, per gli anni finanziari 1972 e 1973, si farà fronte mediante riduzione dei fondi speciali iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1]  Comma così sostituito dall'art. 32 della L. 28 febbraio 1986, n. 41.