§ 80.9.979 - D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132.
Regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:03/06/2011
Numero:132


Sommario
Art. 1.  Dipartimento per l'istruzione
Art. 2.  Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca
Art. 3.  Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Art. 4.  Uffici scolastici regionali
Art. 5.  Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale


§ 80.9.979 - D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132.

Regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».

(G.U. 8 agosto 2011, n. 183)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e, in particolare, l'articolo 2, comma 8-bis, che impone alle amministrazioni di apportare entro il 30 giugno 2010, in aggiunta ed in esito alle riduzioni già previste dall'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ulteriori riduzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle relative dotazioni organiche del 10 per cento, nonchè la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale al fine di raggiungere l'obiettivo della riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

     Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008, e in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

     Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

     Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 74;

     Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia ed in particolare l'articolo 13, il quale stabilisce che «per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia è istituito uno speciale ufficio diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena»;

     Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la legge di contabilità e finanza pubblica ed in particolare l'articolo 21, comma 2;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

     Ritenuto di dover provvedere in attuazione del citato decreto legislativo n. 235 del 2010 a determinare i nuovi ulteriori compiti attribuiti alla Direzione generale competente in materia di innovazione e tecnologie;

     Sentite le organizzazioni sindacali in data 5 e 20 luglio 2010;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Ritenuto di non poter recepire l'osservazione del Consiglio di Stato relativa alla modifica dell'articolo 8 del presente regolamento sugli Uffici scolastici regionali, in quanto, come sottolineato anche nel parere della I Commissione permanente della Camera dei deputati, l'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che i centri di responsabilità amministrativa corrispondono «all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Dipartimento per l'istruzione

     1. All'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2, le parole: «n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 10, e n. 40 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva» sono sostituite dalle seguenti: «n. 36 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva»;

     b) al comma 7, primo periodo, le parole: «e in n. 3 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse;

     c) al comma 8, primo periodo, le parole: «n. 9 uffici dirigenziali non generali e in n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza», sono sostituite dalle seguenti: «n. 8 uffici dirigenziali non generali».

 

     Art. 2. Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca

     1. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2, le parole: «e n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse;

     b) al comma 4, le parole: «n. 10 uffici dirigenziali non generali», sono sostituite dalle seguenti: «n. 9 uffici dirigenziali non generali»;

     c) al comma 4, la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) utilizzo e cura della banca dati sull'offerta formativa delle università, definizione dei fabbisogni informativi, delle operazioni di controllo qualitativo e quantitativo dei dati, delle procedure di acquisizione e rilascio dei dati, anche ai fini della programmazione e del finanziamento del sistema universitario;»;

     d) al comma 6, le parole: «n. 7 uffici dirigenziali non generali», sono sostituite dalle seguenti: «n. 6 uffici dirigenziali non generali».

 

     Art. 3. Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

     1. All'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2, le parole: «e 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse;

     b) al comma 4, le parole: «e in 4 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse;

     c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. La Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, che si articola in 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) attività di supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per il documento di decisione di finanza pubblica;

     b) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali;

     c) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, della redazione delle proposte per la legge di bilancio e per la legge di stabilità, dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con i dipartimenti;

     d) definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo di gestione per garantire la coerenza dell'utilizzo dei fondi finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche relative ai settori di competenza del Ministero;

     e) raccordo con i sistemi di controllo di gestione adottati dai soggetti finanziati in misura ordinaria dal Ministero;

     f) predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

     g) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione alle destinazioni per essi previste;

     h) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo;

     i) cura della redazione delle proposte del Ministero per il documento di decisione di finanza pubblica;

     l) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

     m) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;

     n) assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione;

     o) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

     p) attività di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici;

     q) supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE, nonchè nell'esame degli argomenti all'ordine del giorno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) relativi ai settori di competenza del Ministero;

     r) funzione di autorità di audit, secondo i regolamenti internazionali IIA 2010, sui fondi internazionali finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche relative ai settori di competenza del Ministero;

     s) coordinamento, organizzazione e formazione della funzione di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche, in raccordo con la Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali.»;

     d) al comma 6, le parole: «n. 10 uffici dirigenziali non generali», sono sostituite dalle seguenti: «n. 8 uffici dirigenziali non generali»;

     e) al comma 6 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia, nonchè indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni;»;

     f) al comma 6, dopo la lettera n) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

     «n-bis) progettazione e sviluppo della banca dati sull'offerta formativa delle università in collaborazione con la direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

     n-ter) cura dell'anagrafe nazionale degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e utilizzo dei dati ai fini della programmazione, gestione e valutazione del sistema scolastico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

     g) al comma 8, le parole: «e in 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse.

 

     Art. 4. Uffici scolastici regionali

     1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, è sostituito dal seguente:

     «Art. 8 (Uffici scolastici regionali). - 1. In ciascun capoluogo di regione ha sede l'Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale al quale sono assegnate le funzioni individuate nei commi 2 e 3. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali è di 18.

     2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro. Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Nella prospettiva della graduale attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione ed al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonchè l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonchè sulle scuole straniere in Italia; svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche; valuta il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonchè del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici.

     3. L'Ufficio scolastico regionale è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio; alla gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.

     4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate dal capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il capo del Dipartimento per l'istruzione.

     6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.

     7. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:

     a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 12 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania si articola in n. 14 uffici dirigenziali non generali e in n. 26 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna si articola in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n. 19 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, di cui n. 1 ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ex articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in n.10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio si articola in n. 14 uffici dirigenziali non generali e in n. 24 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si articola in n. 17 uffici dirigenziali non generali e in n. 27 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte si articola in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n.18 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 14 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si articola in n. 16 uffici dirigenziali non generali e in n. 21 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana si articola in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n. 20 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola in n. 13 uffici dirigenziali non generali e in n. 17 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

     8. Su proposta avanzata dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio regionale.».

 

     Art. 5. Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale

     1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'Amministrazione, nonchè, limitatamente alle aree funzionali, nei profili professionali. Detto provvedimento è tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.».

     2. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

 

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2011  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 147

 

 

     Allegato

 

     Tabella A

     (prevista dall'articolo 5, comma 2)

 

     «Tabella A

     (prevista dall'articolo 11, comma 1)

 

Personale dirigenziale:

 

Dirigente di prima fascia

34 *

 

 

Dirigente di seconda fascia, amministrativi

303 **

 

 

Dirigenti di seconda fascia, tecnici

301

 

 

TOTALE

638

 

     * Compreso un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

     ** Compresi 12 posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.  Dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale:

     Area III n. 3245

     Area II n. 4096

     Area I n. 483

     Totale aree n. 7824  Totale complessivo 8462».