Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 08/01/2004 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 |
Art. 2. Il Ministro |
Art. 3. Organi consultivi |
Art. 4. Organizzazione del Ministero |
Art. 5. Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici |
Art. 6. Disposizioni transitorie e finali |
Art. 7. Abrogazioni |
§ 80.9.508 - D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3.
Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
(G.U. 15 gennaio 2004, n. 11)
Art. 1. Modifiche all'articolo 54 del
1. L'articolo 54 del
“Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in quattro dipartimenti, in dieci uffici dirigenziali generali, costituiti dalle dieci unità in cui si articolano i dipartimenti, nonchè in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del
2. I dipartimenti esercitano le proprie funzioni nell'ambito delle seguenti aree funzionali di cui all'articolo 53:
a) beni culturali e paesaggistici;
b) beni archivistici e librari;
c) ricerca, innovazione e organizzazione;
d) spettacolo e sport.
3. Il Ministero si articola, altresì, in diciassette uffici dirigenziali generali, costituiti dalle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, e negli altri uffici dirigenziali.
4. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.”.
Art. 2. Il Ministro
1. Al comma 2 dell'articolo 3 del
Art. 3. Organi consultivi
1. L'articolo 4 del
“Art. 4 (Organi consultivi). - 1. Sono organi consultivi del Ministero:
a) Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;
b) i Comitati tecnico-scientifici;
c) i Comitati regionali di coordinamento;
d) gli altri organi istituiti in attuazione delle vigenti disposizioni di legge.
2. La composizione, i compiti e le incompatibilità dei membri degli organi consultivi sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1.”.
Art. 4. Organizzazione del Ministero
1. L'articolo 6 del
“Art. 6 (Organizzazione del Ministero). - 1. L'organizzazione del Ministero è stabilita ai sensi dell'articolo 54 del
3. Presso il Ministero è istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione delle modalità tecniche per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
Art. 5. Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici
1. L'articolo 7 del
“Art. 7 (Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici). - 1. In ogni regione a statuto ordinario, nonchè nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, sono istituite le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.
2. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali, di livello dirigenziale generale, del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici ed hanno sede nel capoluogo della rispettiva regione.
3. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
4. Le direzioni regionali si articolano negli uffici dirigenziali operanti in ambito regionale, nei limiti della relativa dotazione organica, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
5. Il direttore regionale coordina e dirige le attività degli uffici di cui al comma 4, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del
6. I compiti e le funzioni dei direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1. I medesimi provvedimenti prevedono che i direttori regionali possono essere contemporaneamente titolari delle soprintendenze dotate di autonomia istituite, nell'ambito della stessa regione, ai sensi dell'articolo 8.”.
Art. 6. Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 54, comma 4, del
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Il numero dei membri degli organi consultivi, individuato con i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del
4. Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono inoltre essere conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica, a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero appartenenti al ruolo unico ed in servizio presso il Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del
5. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di cui al comma 2, il maggiore onere derivante dall'articolo 54 del
6. All'articolo 8, comma 1, del
Art. 7. Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 54, comma 4, del
2. E' abrogato l'articolo 1, comma 6, della
3. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 6, comma 3, del
[1] Comma così modificato dall'art. 2 del