Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 11/12/2002 |
Numero: | 310 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, il comma 1 è sostituito dal seguente |
§ 80.9.484 - D.P.R. 11 dicembre 2002, n. 310.
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, concernente gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
(G.U. 12 febbraio 2003, n. 35)
1. All'articolo 2 del
"1. Sono uffici di diretta collaborazione con il Ministro:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro;
c) la Segreteria tecnica del Ministro;
d) l'Ufficio legislativo;
e) il Servizio di controllo interno;
f) l'Ufficio stampa;
g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.".
2. All'articolo 2 del
3. L'articolo 3 del
"Art. 3 (Funzioni degli uffici di diretta collaborazione). - 1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'attività di collaborazione con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.
2. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.
3. La Segreteria del Ministro è composta dal Capo della Segreteria e dal Segretario particolare. Il Capo della Segreteria sovrintende alla cura degli uffici di segreteria del Ministro, provvede al coordinamento degli impegni e alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
4. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico all'attività istituzionale del Ministro, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a momenti di approfondimento scientifico.
5. L'Ufficio legislativo cura le iniziative legislative e regolamentari del Ministero, segue l'andamento dei lavori parlamentari, le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni, i rapporti con il Parlamento e le istituzioni comunitarie. Provvede, altresì, allo studio e alla progettazione normativa, alla consulenza giuridica e legislativa degli uffici del Ministero e cura, inoltre, avvalendosi dei competenti uffici dirigenziali generali, il contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale, l'organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, i rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato.
6. L'ufficio stampa svolge compiti di diretta collaborazione con il Ministro, curando, tra l'altro, i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, promuove, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.
7. Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato curano la corrispondenza del Sottosegretario ed i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati, nonché ogni altro compito da questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale.".
4. All'articolo 5 del
5. All'articolo 5 del
6. All'articolo 6 del
7. All'articolo 6 del
8. All'articolo 7 del
9. All'articolo 11 del
"2-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione dei trattamenti economici di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è compensato considerando indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.".