Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 20/12/1994 |
Numero: | 760 |
Sommario |
Art. 1. Ambito della disciplina |
Art. 2. Soppressione della Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata |
Art. 3. Trasferimento di competenze |
Art. 4. Norme di rinvio |
§ 80.9.342 - D.P.R. 20 dicembre 1994, n. 760.
Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e delle relative funzioni [1] .
(G.U. 7 febbraio 1995, n. 31)
Art. 1. Ambito della disciplina
1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'esercizio delle competenze attribuite dalle vigenti norme è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale con funzioni finali:
a) Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici;
b) Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici;
c) Ufficio centrale per i beni archivistici;
d) Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria;
e) Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale.
2. A ciascuno dei predetti uffici è preposto un dirigente generale con funzioni di direttore generale.
Art. 2. Soppressione della Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata
1. Le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione dei beni culturali, situati nei territori colpiti dal sisma 1980-81, svolte dalla Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata, istituita dall'art. 57, comma 1, del
2. L'art. 57, comma 1, del
Art. 3. Trasferimento di competenze
1. Sono attribuite all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, le competenze della divisione editoria della Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale, di cui all'art. 27, ultimo comma, del
Art. 4. Norme di rinvio
1. Per quanto non innovato dal presente regolamento, agli uffici di cui all'art. 1, ciascuno per la materia di competenza, esplicano le funzioni previste dal
[1] Titolo così modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 2 marzo 1995, n. 51.