§ 80.9.307 - Legge 4 dicembre 1990, n. 368.
Riorganizzazione del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:04/12/1990
Numero:368


Sommario
Art. 1.      1. Fino alla riforma dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale di cui all'art. 10, comma 1, [...]


§ 80.9.307 - Legge 4 dicembre 1990, n. 368.

Riorganizzazione del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

(G.U. 7 dicembre 1990, n. 286)

 

 

     Art. 1.

     1. Fino alla riforma dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), della legge 8 luglio 1986, n. 349, è articolato in due servizi, rispettivamente competenti l'uno per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica, l'altro per l'inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio.

     2. A ciascun servizio è preposto un dirigente generale, con conseguente incremento di un posto nella qualifica di dirigente generale di livello C di cui al quadro B della tabella A allegata alla citata legge n. 349 del 1986.

     3. Il personale appartenente al servizio sarà ripartito tra i servizi in base ai compiti ai quali era preposto.

     4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 70.000.000 per l'anno 1990 e L. 80.000.000 per gli anni 1991 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.