§ 80.9.24D - Legge 12 marzo 1977, n. 87.
Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:12/03/1977
Numero:87


Sommario
Art. unico.      Gli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio sono sostituiti dai seguenti:


§ 80.9.24D - Legge 12 marzo 1977, n. 87.

Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio.

(G.U. 2 aprile 1977, n. 90)

 

     Art. unico.

     Gli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 1.

     Il Ministero degli affari esteri entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio è autorizzato a concedere:

     a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o apolidi nonché a cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi di lavoro temporanei e loro discendenti conviventi, i quali vengano in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico;

     b) premi e sussidi a cittadini italiani che si rechino all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di specializzazione o di ricerche, di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunità nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziativa di altre amministrazioni;

     c) sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali ai quali il Ministero degli affari esteri sia tenuto a corrisponderli in base ad accordi per i fini di cui alle lettere a) e b);

     d) sussidi ad enti italiani per le finalità di cui alle lettere a) e b) e per attività assistenziali a favore di cittadini italiani residenti all'estero, che si rechino in Italia per motivi culturali e scientifici.

Art. 2.

     I premi, le borse di studio ed i sussidi di cui alla lettera a) dell'art. 1 sono concessi su indicazione delle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi di residenza degli interessati, siano essi cittadini italiani o stranieri ovvero apolidi.

     I premi ed i sussidi di cui alle lettere b), c) e d) sono concessi su indicazione di apposite commissioni, costituite dal Ministero degli affari esteri, cui saranno chiamati a partecipare professori universitari di ruolo competenti per materia e un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione.

     L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera b) dell'art. 1 non potrà superare, in ogni caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo".