§ 80.9.20c - Legge 20 dicembre 1965, n. 1442.
Modifiche alla legge 2 agosto 1957, n. 699, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:20/12/1965
Numero:1442


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 della legge 2 agosto 1957, n. 699, è così modificato: le parole: "Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 67 membri...", sono sostituite [...]
Art. 2.      Le lettere b) e d) dell'art. 5 della legge 2 agosto 1957, n. 699, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti
Art. 3.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero [...]


§ 80.9.20c - Legge 20 dicembre 1965, n. 1442. [1]

Modifiche alla legge 2 agosto 1957, n. 699, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione.

(G.U. 5 gennaio 1966, n. 3).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 2 della legge 2 agosto 1957, n. 699, è così modificato: le parole: "Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 67 membri...", sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 70 membri".

 

          Art. 2.

     Le lettere b) e d) dell'art. 5 della legge 2 agosto 1957, n. 699, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

     "b) di tre ispettori centrali per l'insegnamento secondario (uno per l'istruzione media, uno per l'istruzione classica, scientifica e magistrale e uno per l'istruzione tecnica e per l'istruzione professionale) scelti dal Ministro";

     "d) di tre capi d'istituto, uno dell'istruzione media, uno dell'istruzione classica, scientifica e magistrale e uno dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale; di nove professori (tre dell'istruzione media, tre dell'istruzione classica, scientifica e magistrale e tre dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale) eletti separatamente da tutti i capi d'istituto e da tutti i professori di ruolo. Gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo godono dell'elettorato attivo e passivo".

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.