Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 20/12/1965 |
Numero: | 1442 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 2 della legge 2 agosto 1957, n. 699, è così modificato: le parole: "Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 67 membri...", sono sostituite [...] |
Art. 2. Le lettere b) e d) dell'art. 5 della legge 2 agosto 1957, n. 699, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti |
Art. 3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero [...] |
§ 80.9.20c - Legge 20 dicembre 1965, n. 1442. [1]
Modifiche alla legge 2 agosto 1957, n. 699, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione.
(G.U. 5 gennaio 1966, n. 3).
L'art. 2 della
Le lettere b) e d) dell'art. 5 della
"b) di tre ispettori centrali per l'insegnamento secondario (uno per l'istruzione media, uno per l'istruzione classica, scientifica e magistrale e uno per l'istruzione tecnica e per l'istruzione professionale) scelti dal Ministro";
"d) di tre capi d'istituto, uno dell'istruzione media, uno dell'istruzione classica, scientifica e magistrale e uno dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale; di nove professori (tre dell'istruzione media, tre dell'istruzione classica, scientifica e magistrale e tre dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale) eletti separatamente da tutti i capi d'istituto e da tutti i professori di ruolo. Gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo godono dell'elettorato attivo e passivo".
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
[1] Abrogata dall'art. 24 del