Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 02/03/1963 |
Numero: | 167 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 16 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, è sostituito dal seguente |
Art. 2. L'articolo 17 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, è sostituito dal seguente |
§ 80.9.19c - Legge 2 marzo 1963, n. 167.
Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sul riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione.
(G.U. 11 marzo 1963, n. 68).
L'articolo 16 della
"Il Consiglio funziona normalmente per Sezioni. Il Ministro può disporre la riunione di più Sezioni, in seduta comune, quando si tratti di esaminare argomenti che investano la competenza delle Sezioni stesse. Le Sezioni riunite sono presiedute dal vice presidente e, in caso d'impedimento, dal presidente di Sezione più anziano.
Il Ministro può convocare l'adunanza plenaria per l'esame di questioni generali e, prima che le Sezioni singole o quelle unite si siano pronunziate, può rimettere all'adunanza plenaria questioni di competenza delle medesime, che rivestano particolare importanza.
Per la validità delle adunanze del Consiglio plenario o di più Sezioni unite è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.
Per la validità delle adunanze delle singole Sezioni è richiesta la presenza di almeno quattro componenti per la prima e la seconda Sezione e di almeno cinque per le altre".
L'articolo 17 della
"E' costituita in seno al Consiglio superiore delle antichità e belle arti una Giunta presieduta dal vice presidente del Consiglio e composta dai presidenti di Sezione e da cinque consiglieri designati dalle rispettive Sezioni.
Il Ministro, ove ricorrano ragioni di urgenza, può deferire gli affari, per i quali ritenga di dover sentire il parere delle Sezioni riunite e dell'adunanza plenaria, all'esame della Giunta".