§ 80.9.195 - Legge 12 dicembre 1962, n. 1862.
Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati Maggiori e per la revisione delle leggi sul reclutamento e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:12/12/1962
Numero:1862


Sommario
Art. 1.      Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per la riorganizzazione degli [...]
Art. 2.      La riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti e arsenali militari, sarà effettuata secondo i seguenti criteri
Art. 3.      Il riordinamento dello Stato Maggiore della difesa sarà effettuato secondo il criterio di attribuire, in tempo di pace, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, in [...]
Art. 4.      La revisione delle leggi sul reclutamento sarà effettuata secondo i seguenti criteri
Art. 5.      La revisione della circoscrizione dei tribunali militari territoriali potrà consistere nell'aumento o nella diminuzione del territorio compreso nella circoscrizione [...]
Art. 6.      Le norme delegate saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il [...]


§ 80.9.195 - Legge 12 dicembre 1962, n. 1862. [1]

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati Maggiori e per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali.

(G.U. 31 gennaio 1963, n. 28)

 

 

     Art. 1.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti e arsenali militari, per il riordinamento degli Stati Maggiori in tempo di pace e per la revisione delle leggi sul reclutamento, nonchè della circoscrizione dei tribunali militari territoriali.

 

          Art. 2.

     La riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti e arsenali militari, sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

     conseguire un più organico assetto delle direzioni generali in base alla omogeneità delle funzioni;

     decentrare agli uffici periferici attribuzioni spettanti secondo le leggi vigenti agli organi centrali;

     ammodernare i servizi e gli uffici, snellire e accelerare le procedure, semplificando la struttura burocratica, anche al fine di lasciare gli ufficiali e i sottufficiali ai servizi di comando, di reparto e di istruzione, salve le indispensabili temporanee destinazioni agli uffici;

     riordinare e ammodernare gli stabilimenti e arsenali militari, coordinandone i programmi di lavoro al fine di utilizzare nel modo più razionale le maestranze e la potenzialità degli impianti.

     Le norme delegate dovranno prevedere la nomina di un segretario generale del Ministero della difesa, in luogo dei segretari generali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, numero 306, con il compito di dare concrete direttive per l'attuazione degli indirizzi generali segnati dal Ministro nel campo tecnico-amministrativo e di coordinare gli affari di maggiore importanza delle direzioni generali e degli altri uffici centrali.

     Il Segretario generale disporrà di un ufficio il cui organico non potrà superare quello previsto per il Gabinetto del Ministro per la difesa dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306. L'organico del predetto Gabinetto sarà riportato alla consistenza di quello degli altri Ministeri.

 

          Art. 3.

     Il riordinamento dello Stato Maggiore della difesa sarà effettuato secondo il criterio di attribuire, in tempo di pace, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, in aggiunta ai compiti previsti dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 955, il coordinamento dei rapporti con gli organismi militari internazionali nel quadro degli accordi di comune difesa.

     Il riordinamento degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sarà effettuato secondo il criterio della competenza in tempo di pace dei tre Capi di Stato Maggiore per la pianificazione e la programmazione tecnica e le altre predisposizioni relative all'impiego di ciascuna Forza armata, con particolare riguardo alle questioni concernenti le scuole, gli organici dei reparti e delle forze navali, l'addestramento, i programmi degli armamenti e apprestamenti difensivi e delle costruzioni navali e aeronautiche, le dotazioni di materiali, armi e mezzi e le scorte.

 

          Art. 4.

     La revisione delle leggi sul reclutamento sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

     riordinare i titoli per l'ammissione alla dispensa dal compimento della ferma di leva, per tutelare le famiglie che, con la chiamata alle armi del loro unico sostegno, verrebbero a trovarsi in stato di disagio morale od economico e per concedere facilitazioni agli appartenenti a famiglie numerose;

     rivedere, eventualmente elevandolo, nei confronti degli studenti universitari, il limite di età fino al quale è consentito di ritardare il compimento della ferma di leva per ragioni di studio;

     abolire l'istituto della idoneità limitata ed introdurre il concetto dell'idoneità fisico-professionale alle diverse specializzazioni militari;

     disciplinare la selezione attitudinale e concentrare il servizio della leva, mediante la soppressione delle Commissioni mobili e il riordinamento del numero e delle sedi dei Consigli e degli Uffici di leva.

 

          Art. 5.

     La revisione della circoscrizione dei tribunali militari territoriali potrà consistere nell'aumento o nella diminuzione del territorio compreso nella circoscrizione degli uffici giudiziari esistenti, nella soppressione o nello spostamento di sede di uffici già esistenti e sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

     stabilire in otto il numero dei tribunali militari territoriali, oltre ad una sezione di tribunale per il territorio della Sardegna;

     fissare le circoscrizioni in relazione alla dislocazione dei grandi Comandi territoriali e al numero dei militari alle armi nel territorio, tenuto conto della facilità delle comunicazioni.

 

          Art. 6.

     Le norme delegate saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del Consiglio superiore delle Forze armate e di una Commissione parlamentare, composta di sei senatori e sei deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.