Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 05/09/1951 |
Numero: | 1037 |
Sommario |
Art. 1. Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a delegare al Presidente della Giunta regionale sarda con decreto da emanarsi all'inizio di ogni esercizio finanziario e [...] |
Art. 2. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a delegare al Presidente della Giunta regionale sarda, con decreto da emanarsi all'inizio di ogni esercizio [...] |
Art. 3. Il riscontro degli atti e dei provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta regionale sarda ai sensi e nei limiti dei precedenti articoli è effettuato, a norma [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 80.9.135 - Legge 5 settembre 1951, n. 1037.
Autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere pubbliche e di opere di bonifica e di miglioramento fondiario.
(G.U. 4 ottobre 1951, n. 228)
Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a delegare al Presidente della Giunta regionale sarda con decreto da emanarsi all'inizio di ogni esercizio finanziario e da registrarsi alla Corte dei conti, la facoltà di approvare, su conforme parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, i progetti ed i contratti relativi all'esecuzione delle opere pubbliche a pagamento non differito comprese nei programmi già approvati dal Ministro stesso, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 9, lettere a), b), c), del
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a delegare al Presidente della Giunta regionale sarda, con decreto da emanarsi all'inizio di ogni esercizio finanziario e da registrarsi alla Corte dei conti, la facoltà di approvare su conforme parere degli organi tecnici locali, i piani ed i progetti per la esecuzione delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè la facoltà di assumere impegni di spese e disporre i pagamenti relativi nei limiti delle somme stanziate per la Sardegna nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.
Il riscontro degli atti e dei provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta regionale sarda ai sensi e nei limiti dei precedenti articoli è effettuato, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ufficio speciale di ragioneria del Provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna e della Delegazione della Corte dei conti con sede in Cagliari.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.