Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 07/05/1948 |
Numero: | 1042 |
Sommario |
Art. unico. Nelle società per azioni concessionarie e subconcessionarie di ferrovie, di tramvie a trazione meccanica, di servizi di navigazione lacuale che fruiscano di [...] |
§ 80.9.122 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1042 [1].
Autorizzazione alla nomina di rappresentanti del Ministero del Tesoro negli organi di controllo delle aziende concessionarie e subconcessionarie di ferrovie, tramvie a trazione meccanica e di servizi di navigazione lacuale che fruiscono di anticipazioni rimborsabili concesse dallo Stato.
(G.U. 9 agosto 1948, n. 183)
Nelle società per azioni concessionarie e subconcessionarie di ferrovie, di tramvie a trazione meccanica, di servizi di navigazione lacuale che fruiscano di anticipazioni rimborsabili a termini dell'art. 27 del regio
Qualora concessionaria o subconcessionaria sia una azienda costituita nella forma di società per azioni, il Ministro per il tesoro è autorizzato a nominare, di concerto col Ministro per i trasporti, un revisore effettivo e uno supplente, con le attribuzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.
La facoltà di cui ai precedenti commi si esercita per tutto il periodo durante il quale vengono accordate le anticipazioni rimborsabili, e fino a quando non sia stato effettuato il rimborso.
I sindaci di nomina governativa e i revisori non impegnano in alcun modo la responsabilità dello Stato nei confronti di chicchessia.
[1] Ratificato dall'art. unico,