Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 30/05/1946 |
Numero: | 459 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. E' istituita la Commissione centrale per il commercio estero. La Commissione centrale ha funzioni consultive ed è composta di 28 membri oltre il Ministro per il [...] |
Art. 3. Con successivo decreto saranno stabiliti i ruoli organici del Ministero del commercio con l'estero, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto [...] |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno |
§ 80.9.93 - R.D. 30 maggio 1946, n. 459. [1]
Ordinamento del Ministero del commercio con l'estero
(G.U. 10 giugno 1943, n. 133)
Il Ministero del commercio con l'estero è costituito dai seguenti uffici:
1) Direzione generale degli accordi commerciali;
2) Direzione generale delle valute;
3) Direzione generale per lo sviluppo degli scambi [3] ;
4) Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni;
5) Direzione generale del personale e degli affari generali [4] .
E' istituita la Commissione centrale per il commercio estero. La Commissione centrale ha funzioni consultive ed è composta di 28 membri oltre il Ministro per il commercio con l'estero che ne è il presidente.
Sono membri di diritto:
i tre direttori generali del Ministero del commercio con l'estero;
il direttore generale degli affari economici del Ministero degli esteri;
il direttore generale dell'industria del Ministero dell'industria e commercio;
il direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria e commercio;
il direttore generale del Tesoro, del Ministero del tesoro;
il direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;
il direttore dell'Ufficio italiano dei cambi;
il direttore dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
il direttore generale delle Ferrovie dello Stato;
il direttore generale della Marina mercantile;
un delegato del Ministero dell'agricoltura di grado 4° ;
un delegato dell'Alto Commissariato per l'alimentazione di grado 4° .
Gli altri membri sono nominati per decreto Reale su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, per metà fra i designati dalle Camere di commercio e per l'altra metà tra esperti appartenenti a categorie interessate al commercio con l'estero.
I membri esterni rimangono in carica per un biennio e possono essere confermati.
Con successivo decreto saranno stabiliti i ruoli organici del Ministero del commercio con l'estero, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, a norma dell'articolo 1, n. 3, della
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.
[1] Abrogato dall'art. 1 del
[2] Articolo così modificato dall'art. 9 del D.C.P.S. 10 luglio 1947, n. 675.
[3] Numero così modificato dall'art. unico del
[4] Numero così modificato dall'art. unico del