§ 80.9.93 - R.D. 30 maggio 1946, n. 459.
Ordinamento del Ministero del commercio con l'estero


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:30/05/1946
Numero:459


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      E' istituita la Commissione centrale per il commercio estero. La Commissione centrale ha funzioni consultive ed è composta di 28 membri oltre il Ministro per il [...]
Art. 3.      Con successivo decreto saranno stabiliti i ruoli organici del Ministero del commercio con l'estero, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 80.9.93 - R.D. 30 maggio 1946, n. 459. [1]

Ordinamento del Ministero del commercio con l'estero

(G.U. 10 giugno 1943, n. 133)

 

 

     Art. 1. [2]

     Il Ministero del commercio con l'estero è costituito dai seguenti uffici:

     1) Direzione generale degli accordi commerciali;

     2) Direzione generale delle valute;

     3) Direzione generale per lo sviluppo degli scambi [3] ;

     4) Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni;

     5) Direzione generale del personale e degli affari generali [4] .

 

          Art. 2.

     E' istituita la Commissione centrale per il commercio estero. La Commissione centrale ha funzioni consultive ed è composta di 28 membri oltre il Ministro per il commercio con l'estero che ne è il presidente.

     Sono membri di diritto:

     i tre direttori generali del Ministero del commercio con l'estero;

     il direttore generale degli affari economici del Ministero degli esteri;

     il direttore generale dell'industria del Ministero dell'industria e commercio;

     il direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria e commercio;

     il direttore generale del Tesoro, del Ministero del tesoro;

     il direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;

     il direttore dell'Ufficio italiano dei cambi;

     il direttore dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

     il direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

     il direttore generale della Marina mercantile;

     un delegato del Ministero dell'agricoltura di grado 4° ;

     un delegato dell'Alto Commissariato per l'alimentazione di grado 4° .

     Gli altri membri sono nominati per decreto Reale su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, per metà fra i designati dalle Camere di commercio e per l'altra metà tra esperti appartenenti a categorie interessate al commercio con l'estero.

     I membri esterni rimangono in carica per un biennio e possono essere confermati.

 

          Art. 3.

     Con successivo decreto saranno stabiliti i ruoli organici del Ministero del commercio con l'estero, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, a norma dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo così modificato dall'art. 9 del D.C.P.S. 10 luglio 1947, n. 675.

[3]  Numero così modificato dall'art. unico del D.P.R. 10 maggio 1958, n. 542.

[4]  Numero così modificato dall'art. unico del D.P.R. 10 maggio 1958, n. 542.