§ 80.9.87 - D.Lgs.Lgt. 12 marzo 1946, n. 211.
Disciplina delle iniziative industriali e istituzione di una Commissione centrale dell'industria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:12/03/1946
Numero:211


Sommario
Art. 1.      Sono abrogate le seguenti disposizioni
Art. 2.      Chiunque intenda provvedere alla costruzione di qualsiasi impianto industriale, all'ampliamento, al trasferimento, alla riattivazione, alla trasformazione e alla [...]
Art. 3.      E' data facoltà al Ministro per l'industria e il commercio di vietare con proprio decreto, su conforme parere della commissione prevista nell'art. 5 e per un periodo di [...]
Art. 4.      Il Ministro per l'industria e il commercio può esercitare la sua facoltà di divieto rispetto alle singole imprese entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia di [...]
Art. 5.      Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita una Commissione centrale dell'industria, con funzioni consultive per le questioni concernenti le attività [...]
Art. 6.      E' punito con l'ammenda fino al massimo di lire 500.000 chiunque violi i divieti disposti ai sensi del presente decreto


§ 80.9.87 - D.Lgs.Lgt. 12 marzo 1946, n. 211.

Disciplina delle iniziative industriali e istituzione di una Commissione centrale dell'industria.

(G.U. 30 aprile 1946, n. 100, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1130;

     Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1808, sulla disciplina della fabbricazione dei prodotti essenziali alla difesa dello Stato;

     Regi decreti 18 luglio 1930, n. 1455 e 29 giugno 1932, n. 2067, concernenti rispettivamente, un elenco delle industrie fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa dello Stato e norme interpretative;

     legge 12 gennaio 1933, n. 141, concernente la preventiva autorizzazione per i nuovi impianti industriali;

     Regio decreto 15 maggio 1933, n. 590, contenente le norme per l'attuazione della legge 12 gennaio 1933, n. 141;

     Regi decreti 12 aprile 1937, n. 841 e 5 febbraio 1940, n. 258, contenenti modificazioni ed aggiunte all'elenco delle industrie sottoposte a preventiva autorizzazione governativa;

     art. 6 del Regio decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953 sul blocco dei prezzi delle merci e dei servizi delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1940, n. 1727, prorogato con Regi decreti- legge 12 marzo 1941, n. 142 e 11 marzo 1943, n. 100;

     Regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 95, concernente la disciplina degli atti diretti a trasferire, dare in locazione o in uso, opere edilizie facenti parte di stabilimenti industriali;

     art. 1, 4° comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, riguardante la revoca dal divieto delle costruzioni di edifici privati di cui al Regio decreto 14 novembre 1941, n. 1231.

     Nulla è innovato per quanto concerne la disciplina della industria dei prodotti petroliferi, della macinazione e della panificazione.

 

          Art. 2.

     Chiunque intenda provvedere alla costruzione di qualsiasi impianto industriale, all'ampliamento, al trasferimento, alla riattivazione, alla trasformazione e alla ricostruzione di quelli esistenti, è tenuto a darne avviso al Ministero dell'industria e del commercio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, precisando la natura e la potenzialità produttiva dell'impianto, il capitale da investire, i particolari tecnici relativi al macchinario da installare e alle materie prime occorrenti e il programma di lavorazione.

     La disposizione del comma precedente si applica anche a coloro i quali, all'entrata in vigore del presente decreto, abbiano presentato domanda di autorizzazione all'impianto, all'ampliamento, al trasferimento, alla riattivazione, alla trasformazione e alla ricostruzione, in base alle norme indicate nell'art. 1.

 

          Art. 3.

     E' data facoltà al Ministro per l'industria e il commercio di vietare con proprio decreto, su conforme parere della commissione prevista nell'art. 5 e per un periodo di tempo il cui termine non può essere posteriore al 30 giugno 1947, l'impianto di nuovi stabilimenti industriali, l'ampliamento, il trasferimento, la riattivazione, la trasformazione e la ricostruzione di quelli esistenti.

     I divieti possono essere stabiliti anche per categorie di attività industriali specificatamente determinate e per alcune zone del territorio nazionale.

     Tuttavia la facoltà di divieto non può essere esercitata rispetto alle imprese per le quali siano previsti o che impieghino meno di trenta operai, sia progettata o installata una potenza inferiore a 50 cavalli vapore, e i cui impianti progettati e installati abbiano un valore inferiore a 5 milioni di lire, né rispetto agli ampliamenti di stabilimenti già esistenti che comportino una spesa inferiore ai 5 milioni.

     I decreti di divieto di cui al secondo comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per l'industria e il commercio può esercitare la sua facoltà di divieto rispetto alle singole imprese entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia di cui all'art. 2, ovvero se la denuncia è pervenuta prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, del decreto costitutivo della commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni da quello di tale pubblicazione.

     Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 3 i divieti non hanno effetto nei riguardi delle imprese che al tempo della pubblicazione del relativo decreto Ministeriale abbiano già dato inizio ai lavori relativi non essendo intervenuto il divieto di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 5.

     Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita una Commissione centrale dell'industria, con funzioni consultive per le questioni concernenti le attività industriali.

     Sono membri della Commissione predetta:

     1) il Sottosegretario di Stato per l'industria, che la presiede;

     2) il direttore generale dell'industria e delle miniere che ne è il vice presidente;

     3) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     4) un rappresentante del Ministero del lavoro;

     5) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

     6) due rappresentanti della categoria degli industriali;

     7) due rappresentanti della categoria dei lavoratori dell'industria;

     8) un rappresentante della categoria degli ingegneri industriali.

     Alle riunioni della Commissione partecipano con voto deliberativo anche i rappresentanti dei Ministeri e delle categorie professionali non indicati nel comma precedente, che siano interessati alle singole questioni deferite all'esame della Commissione ed eventualmente un avvocato dello Stato.

     Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio possono essere chiamati a far parte della Commissione esperti estranei all'Amministrazione statale.

     Il Ministro per l'industria e il commercio ha altresì facoltà di istituire distinte sottocommissioni in località diverse da quella in cui la Commissione stessa ha sede, per quei compiti che la medesima, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, riterrà di delegare. Le sottocommissioni sono composte da rappresentanti dei Ministeri e delle categorie interessate come ai commi secondo e terzo nonchè da esperti nei diversi settori industriali.

     L'ordinamento e il funzionamento della Commissione e delle sottocommissioni sono stabiliti con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

 

          Art. 6.

     E' punito con l'ammenda fino al massimo di lire 500.000 chiunque violi i divieti disposti ai sensi del presente decreto.

     Il Ministro per l'industria e il commercio, con proprio decreto può inoltre ordinare la chiusura degli stabilimenti, per i quali i divieti non siano stati osservati.

     Chiunque ometta di effettuare la denuncia di cui all'art. 2 ovvero denuncia circostanze non conformi alla verità o fa una denuncia incompleta è punito con l'ammenda fino a L. 5000.