Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.8 parlamento della Repubblica |
Data: | 03/08/2009 |
Numero: | 112 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, assume la [...] |
Art. 2. 1. Nella legge 23 dicembre 1997, n. 451, e ovunque ricorrono nell'ordinamento vigente, le parole: «Commissione parlamentare per l'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione [...] |
§ 80.8.56 - L. 3 agosto 2009, n. 112.
Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.
(G.U. 12 agosto 2009, n. 186)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della
2. Il parere della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al
1. Nella
2. All'articolo 1 della
«4-bis. La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti di minori nonchè dell'affido e dell'adozione».
3. Il Governo provvede, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della