Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.6 procedimento amministrativo |
Data: | 04/11/2010 |
Numero: | 242 |
Sommario |
Art. 1. Sportello unico doganale |
Art. 2. Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali |
Art. 3. Procedimenti istruttori prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione |
Art. 4. Procedimenti contestuali alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali |
Art. 5. Coordinamento per via telematica |
Art. 6. Norme transitorie |
Art. 7. Attivazione dello sportello unico doganale |
Art. 8. Aggiornamento periodico delle Tabelle A e B |
§ 80.6.169 - D.P.C.M. 4 novembre 2010, n. 242.
Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione.
(G.U. 14 gennaio 2011, n. 10)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 4, comma 57 della
Visto l'articolo 4, comma 58, della medesima
Visto l'articolo 4, comma 59 della medesima
Visto l'articolo 2, comma 5, del
Visto l'articolo 2 della
Visto il
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009;
Acquisito, ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza di Sezione del 26 agosto 2010;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Sportello unico doganale
1. Lo sportello unico doganale, istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 57, della
2. Al fine di effettuare il coordinamento per via telematica dei procedimenti che fanno capo alle amministrazioni che intervengono nelle operazioni doganali è realizzato un sistema di cooperazione tra il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e quello delle singole amministrazioni interessate.
Art. 2. Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali
1. I termini massimi di conclusione dei procedimenti istruttori prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione, con indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti, sono determinati nella Tabella A.
2. I termini massimi di conclusione dei procedimenti che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, con indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti, sono determinati nella Tabella B.
Art. 3. Procedimenti istruttori prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione
1. L'ufficio doganale provvede al controllo e all'eventuale scarico delle certificazioni, delle autorizzazioni, delle licenze e dei nulla-osta, prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione ed elencati nella Tabella A, rilasciati dalle amministrazioni di competenza nei tempi previsti in detta Tabella.
2. Gli operatori si rivolgono alle amministrazioni competenti per l'attivazione dei procedimenti limitatamente a quelli contrassegnati dal numero 1 e dai numeri da 55 a 65 della Tabella A.
Art. 4. Procedimenti contestuali alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali
1. I procedimenti amministrativi che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali sono conclusi dalle amministrazioni competenti nei termini massimi indicati nella Tabella B.
2. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, per i procedimenti di cui alla Tabella B, anche laddove occorra il prelevamento di campioni, sono fatti salvi i tempi necessari per conoscere i relativi esiti.
3. All'atto della presentazione della dichiarazione doganale di cui al capitolo II del titolo IV del
4. Le amministrazioni comunicano per via telematica gli esiti dei procedimenti di rispettiva competenza all'ufficio doganale che provvede a definire il procedimento doganale.
Art. 5. Coordinamento per via telematica
1. Lo sportello unico doganale attua il coordinamento per via telematica dei procedimenti previsti dagli articoli 3 e 4 secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 del
2. L'organizzazione dei servizi in rete è realizzata attraverso idonei sistemi di cooperazione in conformità a quanto disposto dall'articolo 63 del predetto
3. In caso di indisponibilità dei sistemi informatici saranno assicurate procedure manuali sostitutive da individuare in sede di definizione dei sistemi di cooperazione di cui al comma 2.
4. Titolari del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 4 e 28 del
Art. 6. Norme transitorie
1. Gli operatori continuano ad attivare i procedimenti di cui alle Tabelle A e B presso le amministrazioni competenti, che provvedono alla loro conclusione nei tempi indicati nelle medesime Tabelle A e B, fino all'integrazione degli stessi procedimenti nel sistema di cooperazione di cui al comma 2 dell'articolo 1, fatta eccezione per i procedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 3.
2. Il direttore regionale dell'Agenzia delle dogane competente promuove, per i procedimenti di cui all'articolo 4, apposite conferenze di servizi in sede locale, da avviare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, per procedere all'armonizzazione degli orari di apertura degli uffici interessati, nel rispetto delle previsioni normative comunitarie e nazionali, tenuto conto di specifiche esigenze dei traffici e degli obblighi derivanti dai contratti collettivi vigenti, nonchè per affrontare eventuali necessità operative.
3. Le amministrazioni destinatarie delle disposizioni del presente decreto devono individuare, nel proprio organigramma, uno o più uffici, di livello dirigenziale generale, quale referente dello sportello unico doganale.
4. Per il primo triennio di funzionamento dello sportello unico doganale i responsabili degli uffici di cui al comma 3 costituiscono un comitato, coordinato dal direttore dell'Agenzia delle dogane, o da un suo delegato, che provvede, con riunioni almeno trimestrali, al monitoraggio dell'attività del predetto sportello unico doganale.
5. Qualora dal monitoraggio emergano criticità che impediscano il corretto funzionamento dello sportello unico doganale, il comitato di cui al comma 4 adotta ogni misura tecnica idonea a rimuovere tali criticità, assicurando il buon andamento delle attività.
6. I sistemi di cooperazione informatica, di cui all'articolo 5, comma 2, realizzati tra l'Agenzia delle dogane e le altre amministrazioni interessate sono completati entro tre anni dall'attivazione dello sportello unico doganale.
Art. 7. Attivazione dello sportello unico doganale
1. Lo sportello unico doganale viene attivato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 8. Aggiornamento periodico delle Tabelle A e B
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede al periodico aggiornamento delle Tabelle A e B del presente decreto.
Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio 324
Tabella A
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RELATIVI PROVVEDIMENTI PRODROMICI ALL'ATTIVITA' DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE
Ministero o Ente interessato |
Atto emesso |
Tempi di rilascio (giorni) |
Ministero degli Affari Esteri |
1) Licenze di importazione ed esportazione del materiale d'armamento |
90 |
|
2) Certificazioni/controlli di conformità tecnica ai fini della sicurezza |
3 |
|
3) Certificazioni di qualità |
2 |
|
4) Autorizzazione per etichettatura prodotti alimentari |
6 |
|
5) Autorizzazione alla importazione di giochi automatici e semiautomatici |
7 |
|
6) Registrazioni dei marchi |
7 |
|
7) Certificato di rispondenza per ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva |
90 |
|
8) Licenze CITES import/export |
30 (*) |
|
9) Autorizzazione specifica individuale di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare) |
180 (**) |
|
10) Autorizzazione globale individuale di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare) |
180 (**) |
|
11) Autorizzazione generale nazionale di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare) |
30 |
|
12) Autorizzazione generale comunitaria di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare) |
30 |
|
13) Autorizzazione di importazione, esportazione, produzione, acquisto, detenzione ed uso di composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso alla convenzione armi chimiche |
180 |
|
14) Certificato internazionale di importazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare) e di prodotti ad alta tecnologia |
30 |
|
15) Autorizzazione di esportazione e di importazione di prodotti destinati a, o provenienti da, Paesi sottoposti ad embargo commerciale |
180 (***) |
|
16) Titoli e certificati all'importazione e all'esportazione di beni agricoli |
30 |
|
17) Autorizzazioni di importazione e di esportazione di merci utilizzabili per la pena di morte, la tortura o pene crudeli, inumane o degradanti |
180 |
|
18) Licenze import/prodotti tessili regime autonomo |
5 (gg lavorativi dalla conferma del quantitativo richiesto da parte della Commissione) |
Ministero dello sviluppo economico |
19) Autorizzazione preliminari per traffico di perfezionamento passivo/economico di prodotti tessili |
5 (gg lavorativi dalla conferma del quantitativo richiesto da parte della Commissione) |
|
20) Licenze import di taluni prodotti siderurgici origine Kazakhastan |
5 (gg lavorativi dalla presentazione della licenza di esportazione) |
|
21) Licenze import di taluni prodotti siderurgici origine Russia |
10 (gg lavorativi dalla presentazione della licenza di esportazione) |
|
22) Documenti di vigilanza import/prodotti siderurgici |
5 (gg lavorativi) |
|
23) Autorizzazioni import/Cloruro di potassio originario della Bielorussia |
10 (gg lavorativi dalla presentazione dell'originale del contratto corrispondente) |
(*) dalla presentazione delle domande complete. I termini si interrompono fino alla acquisizione del parere della Commissione scientifica nazionale e alla conclusione di eventuali consultazioni di Autorità CITES estere.
(**) di cui 150 giorni per il Comitato consultivo ex art. 11 del Decreto Leg.vo 9 aprile 2003, n. 96
(***) salvo diversa indicazione da fonte di derivazione internazionale
|
24) Autorizzazione per l'importazione di acque minerali |
180 |
|
25) Autorizzazione all'importazione di sostanze stupefacenti |
30 |
Ministero della salute |
26) Autorizzazioni/nulla osta per importazione di prodotti di origine animale e mangimi destinati ad usi non commerciali |
30 |
|
27) Autorizzazioni/nulla osta per importazione di farmaci veterinari |
30 |
|
28) Autorizzazioni per il transito di animali |
30 |
|
29) Autorizzazione all'importazione e/o spostamento di organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali, altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale |
30 (*) |
|
30) Autorizzazione all'importazione di sementi per scopi sperimentali |
30 |
|
31) Nulla osta importazione temporanea prodotti agricoli e ittici |
60 |
|
32) Nulla osta prodotti da agricoltura biologica |
90 |
|
33) Nulla osta per il regime di perfezionamento attivo dell'olio di oliva |
60 |
|
34) Autorizzazione per l'esportazione di paste alimentari |
40 |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali |
35) Nulla osta per il regime di perfezionamento attivo del settore lattiero-caseario |
60 |
|
36) Nulla osta per il regime di perfezionamento attivo nei settori uova e pollame |
60 |
|
37) Nulla osta per il regime di perfezionamento attivo nei settori carni bovine e suine |
60 |
|
38) Nulla osta per il regime di perfezionamento attivo nei settori cereali e riso |
60 |
|
39) Nulla osta per il regime di perfezionamento attivo nel settore zucchero |
60 |
|
40) Nulla osta importazione/esportazione bestiame da riproduzione e materiale riproduttivo |
45 |
|
41) Autorizzazione importazione selvaggina viva dall'estero a scopo di ripopolamento e miglioramento genetico |
45 |
|
42) Nulla osta per il regime di perfezionamento attivo nel settore vitivinicolo |
60 |
|
(*) esclusi gli atti podromici necessari per l'autorizzazione |
|
Corpo Forestale dello Stato |
43) Certificati di riesportazione e certificati comunitari ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 338/1997, in applicazione della Convenzione Cites |
30 (*) |
|
(*) dalla conclusione di eventuali consultazioni di altre amministrazioni e Paesi esteri e dall'acquisizione del parere favorevole emesso dalla Commissione scientifica Cites |
|
Agecontrol S.p.a. |
44) Certificato conformità per import/export prodotti ortofrutticoli freschi |
2 |
|
45) Certificato di destinazione industriale |
2 |
|
46) Nulla osta all'importazione di sementi da Paesi Terzi |
7 (*) |
|
47) Autorizzazione alle attività d'importazione |
90 (*) |
|
48) Autorizzazione per controlli a destino |
90 (*) (**) |
Servizi Fitosanitari Regionali |
49) Atti autorizzativi per importazioni d'emergenza disciplinati da decreti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali |
90 (***) |
(*) escluse le autorizzazioni e atti prodromici alla richiesta di rilascio nulla osta: autorizzazione attività sementiera, autorizzazione art. 19, iscrizione al registro ufficiale dei produttori - RUP
(**) a decorrere dall'ultimo atto presupposto per l'idoneità ai controlli
(***) a decorrere dall'ultimo atto autorizzativo e/o dai risultati di analisi
|
50) Omologazione caschi per motociclisti |
23 |
|
51) Omologazione cinture di sicurezza per veicoli a motore |
23 |
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti |
52) Omologazione sistema di ritenuta per bambini |
22 |
|
53) Omologazione per giubbotti e bretelle retroriflettenti |
21 |
|
54) Omologazione per carrelli semoventi |
21 |
|
55) Esportazione di armi comuni e/o munizioni verso Paesi Extra U.E. |
90 |
|
56) Esportazione di armi comuni e/o munizioni verso Paesi cd «sensibili», ovvero quando ricorra la necessità di consultare altre amministrazioni e/o Stati esteri |
180 |
|
57) Importazione di armi comuni e/o munizioni |
90 |
|
58) Esportazione di armi tipo guerra o non catalogate in Italia non rientranti nell'ambito di applicazione della |
180 |
|
59) Importazioni di armi tipo guerra o non catalogate in Italia non rientranti nell'ambito di applicazione della |
180 |
Ministero dell'Interno |
60) Esportazione di armi non da sparo o strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento ed equipaggiamento dei Corpi armati o di polizia |
120 |
|
61) Importazione di armi non da sparo o strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento ed equipaggiamento dei Corpi armati o di polizia |
120 |
|
62) Importazione dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria dell'allegato «A» al |
90 |
|
63) Esportazione dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria dell'allegato «A» al |
90 |
|
64) Esportazione di esplosivi per uso civile, riconosciuti e classificati, verso Paesi Extra U.E. |
90 |
|
65) Importazione di esplosivi per uso civile, riconosciuti e classificati, verso Paesi Extra U.E. |
90 |
|
66) Autorizzazione per specie di mammiferi e rettili pericolosi per la salute |
38 (*) |
|
67) Autorizzazione esportazione halon, prodotti e apparecchiature contenenti halon |
60 |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
68) Autorizzazione spedizioni di rifiuti in entrata ed uscita |
70 |
|
69) Autorizzazioni prodotti contenenti amianti |
31 |
|
70) Autorizzazione su pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose |
16 |
|
(*) dalla conclusione di eventuali consultazioni di altre amministrazioni e Paesi esteri e dall'emissione del parere favorevole da parte della Commissione scientifica Cites/Prefettura territorialmente competente |
|
Regioni e Province autonome |
71) Autorizzazione per le importazioni e le esportazioni di rifiuti |
70 |
C.C.I.A.A. |
72) Nulla osta verso USA per capelli umani e manufatti |
5 |
Cc.naz.prod. canapa |
73) Certificato cascami di canapa non filabili |
3 |
Istituto nazionale per le conserve alimentari |
74) Certificato di idoneità per conserve di pomodori e derivati |
7 |
Ente nazionale risi |
75) Dichiarazione per il riso |
2 |
Ind. Ess. Reggio-Calabria |
76) Certificato di purezza essenze agrumi e bergamotto |
1 |
Cent. Sperim. Palermo |
77) Certificato di purezza essenze agrumi |
1 |
Consorzio Ispettorato per la qualità |
78) Certificato di origine speciale per il prosciutto di Parma e di San Daniele |
4 |
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RELATIVI PROVVEDIMENTI DA RILASCIARE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLE MERCI AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE FORMALITA' DOGANALI