§ 80.6.72 - D.M. 27 febbraio 1998, n. 86.
Regolamento recante integrazione al regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, adottato con decreto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.6 procedimento amministrativo
Data:27/02/1998
Numero:86


Sommario
Art. 1.      1. L'allegato 2 al decreto ministeriale n. 519 del 14 giugno 1995, afferente in particolare i documenti sottratti al diritto di accesso per l'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, [...]


§ 80.6.72 - D.M. 27 febbraio 1998, n. 86. [1]

Regolamento recante integrazione al regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, adottato con decreto ministeriale 14 giugno 1995, n. 519.

(G.U. 9 aprile 1998, n. 83)

 

     Art. 1.

     1. L'allegato 2 al decreto ministeriale n. 519 del 14 giugno 1995, afferente in particolare i documenti sottratti al diritto di accesso per l'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, è sostituito dall'allegato 2 al presente decreto.

 

 

ALLEGATO 2

     Interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità

 

Documenti concernenti

Periodo massimo di sottrazione all'accesso

(1) attività dei servizi informativi e rapporti con i servizi per la sicurezza e/o Direzione Investigativa Antimafia;

50 anni.

(2) trasferimenti disposti a tutela della P.A. e/o degli interessati, connessi a vicende al vaglio dell'A.G., a collusioni con ambienti controindicati o malavitosi, a motivi di incolumità personale;

fino a quando continuano a sussistere le situazioni per le quali sono stati adottati i relativi provvedimenti e, comunque, ad avvenuta definizione della posizione giudiziaria.

(3) struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei Reparti dell'Arma dei Carabinieri;

50 anni con riferimento alla concreta utilizzazione dei mezzi, dell'armamento e munizionamento tecnico e alla dislocazione delle dotazioni organiche.

(4) iniziative degli organismi internazionali intraprese in materia di tutela dell'ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità;

50 anni.

(5) informative dei Reparti dipendenti su soggetti e/o sodalizi ritenuti collegati ad organizzazioni criminali o eversive;

50 anni

(6) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;

50 anni.

(7) relazione di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominati, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengano notizie relative a situazioni d'interesse per l'ordine e per la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità, o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;

fino a quando continui a sussistere l'interesse alla sottrazione all'accesso per le situazioni inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero l'attività di prevenzione e repressione della criminalità, e comunque non oltre 50 anni.

(8) atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate o anonime, nonché da esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria e sindacali;

50 anni.

(9) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'impiego ed alla mobilità di contingenti di personale dell'Arma dei carabinieri, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza;

50 anni.

(10) documenti attinenti alla dislocazione sul territorio dei presidi delle Forze di polizia, esclusi quelli aperti al pubblico;

50 anni

(11) relazioni tecniche sulle prove d'impiego dei materiali in sperimentazione;

50 anni

(12) documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di impianti industriali a rischio limitatamente alle parti la cui conoscenza può agevolare la commissione di atti di sabotaggio;

50 anni

(13) atti, documenti e note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dei provvedimenti di scioglimento degli organi ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, con esclusivo riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché alle attività di polizia giudiziaria e alla conduzione delle indagini.

fino a quando continui a sussistere la necessità di assicurare l'ordine pubblico, la prevenzione e la represssione della criminalità, e comunque non oltre 50 anni.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.