§ 80.6.29 - D.M. 16 settembre 1993, n. 603.
Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.6 procedimento amministrativo
Data:16/09/1993
Numero:603


Sommario
Art. 1.  Ambito di efficacia del regolamento
Art. 2.  Unità organizzative
Art. 3.  Responsabile del procedimento
Art. 4.  Obbligo di provvedere e di motivare
Art. 5.  Partecipazione al procedimento: comunicazione dell'inizio del procedimento
Art. 6.  Partecipazione al procedimento: visione degli atti; atti di intervento
Art. 7.  Partecipazione al procedimento: deroghe
Art. 8.  Autocertificazione. Misure organizzative
Art. 9.  Rinvio alle tabelle per i termini dei procedimenti
Art. 10.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
Art. 11.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte
Art. 12.  Termine finale del procedimento - Fasi di competenza di altre amministrazioni (intese)
Art. 13.  Tempi per l'acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche
Art. 14.  Tempi per l'acquisizione facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche
Art. 15.  Tempi occorrenti per i controlli preventivi o per l'adesione dei soggetti interessati (non computo nei termini)
Art. 16.  Invalidità di atti della sequenza procedimentale - Procedimenti di modifica
Art. 17.  Significato del termine nelle fattispecie di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto
Art. 18.  Tempi dei procedimenti in materia di leva
Art. 18 bis.  (Disposizioni in materia di costituzione di associazioni o circoli fra militari).
Art. 19.  Integrazioni e modificazioni del presente regolamento - Verifica periodica
Art. 20.  Norma transitoria
Art. 21.  Pubblicità aggiuntiva


§ 80.6.29 - D.M. 16 settembre 1993, n. 603. [1]

Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.

(G.U. 21 maggio 1994, n. 80, S.O.)

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Ambito di efficacia del regolamento

     1. Ai fini delle norme del presente regolamento si intende per "legge", la legge 7 agosto 1990, n. 241; per "Amministrazione", l'Amministrazione della difesa; per "Ministro" il Ministro della difesa; per "sottosegretario", il sottosegretario di Stato alla difesa; per "segretario generale", il segretario generale del Ministero della difesa e direttore nazionale degli armamenti; per "organi centrali", gli organi centrali dell'Amministrazione della difesa.

     2. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i procedimenti dell'Amministrazione che si concludono con un provvedimento finale del Ministro o del sottosegretario o dei dirigenti militari e civili, preposti agli organi centrali e si sostituiscono a tutte le direttive ed istituzioni sinora impartite dagli organi dell'Amministrazione, in relazione ai procedimenti medesimi, per dare attuazione alle norme della legge in materia di determinazione dei termini, di unità organizzative, di responsabile del procedimento, di obbligo di provvedere e di motivare, nonchè di partecipazione al procedimento.

     3. Le disposizioni generali del presente capo I concernenti le unità organizzative, il responsabile del procedimento, l'obbligo di provvedere e di motivare la partecipazione al procedimento e l'autocertificazione, si applicano anche ai procedimenti che si concludono con un provvedimento finale dei responsabili preposti agli organi territoriali e periferici dell'Amministrazione, per i quali dovranno essere determinati i relativi termini finali ai sensi del successivo art. 9, comma 2; sino a quando non si sarà provveduto con regolamento, detti procedimenti si concluderanno nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2, comma 3, della legge.

     4. Le norme del regolamento si applicano, altresì, ai procedimenti amministrativi, sia che debbano essere promossi d'ufficio, sia che conseguano obbligatoriamente ad una istanza di parte diretta ad ottenere provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

 

          Art. 2. Unità organizzative

     1. Le unità organizzative responsabili, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge, dello svolgimento di ciascun tipo di procedimento sono già determinate ed individuabili nelle strutture ordinative dell'Amministrazione derivate dall'attuazione delle norme vigenti, che ne stabiliscono l'organizzazione e le rispettive attribuzioni.

     2. Per i procedimenti complessi, suddivisi in più fasi, il responsabile dell'intero procedimento di cui all'art. 3, comma 2, provvede con proprio atto ricognitivo, da rendere noto attraverso le forme di pubblicità normalmente utilizzate, a fornire in ogni caso le necessarie indicazioni che consentano di rendere chiaramente conoscibili i compiti specifici delle singole unità organizzative per quanto concerne l'istruttoria ed ogni altro adempimento procedimentale.

     3. Nel caso siano interessati organi e uffici di altre amministrazioni e sia ritenuto parimenti opportuno fornire le predette indicazioni, per le fasi di loro competenza, il predetto responsabile del procedimento vi provvede, previa intesa con le amministrazioni medesime, attraverso una conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della legge.

     4. Gli organi dell'Amministrazione indicati nelle allegate tabelle costituiscono le unità organizzative responsabili a livello centrale dei procedimenti ad essi riferiti nelle tabelle medesime.

 

          Art. 3. Responsabile del procedimento

     1. Responsabile del procedimento è colui che è preposto all'unità organizzativa che provvede all'istruttoria ed agli altri adempimenti procedimentali, tra i quali la predisposizione del provvedimento finale, la cui effettiva adozione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge, può essere di competenza del responsabile medesimo o di altro organo.

     2. Nel caso di procedimento complesso, colui che è preposto all'unità organizzativa che provvede alla predisposizione del provvedimento finale, oltre a rispondere di tale fase di sua diretta competenza, ha la responsabilità complessiva dell'intero procedimento, dal momento propulsivo a quello conclusivo, per quanto concerne il coordinamento, la vigilanza ed il controllo sullo svolgimento delle attività dei preposti alle unità organizzative dell'Amministrazione responsabili delle altre fasi procedimentali, al fine di assicurare economicità e speditezza, senza inutili aggravi, alle attività medesime.

     3. Fatte salve le funzioni spettanti al responsabile dell'intero procedimento ai sensi del precedente comma 2, nei procedimenti complessi, il responsabile di ciascuna fase del procedimento esercita, in relazione a tale fase, le attribuzioni necessarie tra quelle contemplate dall'art. 6 della legge e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonchè quelli attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15; alla comunicazione dell'inizio del procedimento provvede, ai sensi del comma 1 del successivo art. 5, il responsabile dell'unità organizzativa che dà l'avvio al procedimento medesimo.

     4. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonchè, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, fermo restando che quest'ultima può formare oggetto di delega soltanto nei casi espressamente previsti da una disposizione di legge.

     5. I dirigenti, militari e civili, preposti agli organi centrali di cui alle allegate tabelle sono i responsabili, ai sensi del precedente comma 2, dei procedimenti nelle tabelle stesse indicati.

 

          Art. 4. Obbligo di provvedere e di motivare

     1. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione devono concludersi con un provvedimento espresso; per i procedimenti di competenza degli organi centrali, il provvedimento deve essere adottato entro il termine stabilito nelle tabelle allegate al presente regolamento o previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 3, della legge.

     2. Per i procedimenti che si concludono a livello degli organi territoriali e periferici, questi hanno parimenti l'obbligo di adottare un provvedimento espresso secondo quanto disposto al comma 3 del precedente art. 1.

     3. La scadenza del termine non esonera i competenti organi dell'Amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, eccetto che sia espressamente prevista la decadenza del relativo potere dell'Amministrazione e fatta salva, comunque, ogni altra conseguenza derivante dall'inosservanza del termine.

     4. I provvedimenti dell'Amministrazione devono essere motivati ai sensi dell'art. 3 della legge.

 

          Art. 5. Partecipazione al procedimento: comunicazione dell'inizio del procedimento

     1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile dell'unità organizzativa che inizia il procedimento dà comunicazione dell'avvio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonchè ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

     2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti all'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi del successivo art. 11, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge. Qualora, per il numero degli aventi titolo la comunicazione personale risulti per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, o vi siano particolari esigenze di celerità del procedimento, l'unità organizzativa responsabile vi provvede mediante le forme di pubblicità normalmente utilizzate, indicando nell'atto relativo le esigenze che hanno motivato la particolare forma di comunicazione.

     3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al responsabile dell'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, pure ai fini dei termini posti per l'intervento dei soggetti stessi nel procedimento, entro il termine massimo di trenta giorni, anche con comunicazioni telegrafiche, telefoniche, telematiche o via fax.

     4. La partecipazione al procedimento, oltre che mediante la predetta comunicazione personale, può essere effettuata anche in altre forme, quali la convocazione in ufficio degli interessati per chiarimenti o risposta a loro richieste, nonchè l'invio, per conoscenza, di documenti che possano essere di loro interesse, sempre che il responsabile della competente unità organizzativa lo ritenga opportuno e rispondente a criteri di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa.

 

          Art. 6. Partecipazione al procedimento: visione degli atti; atti di intervento

     1. Presso ciascuna sede delle unità organizzative responsabili sono rese note, mediante affissioni in appositi albi o altre forme di pubblicità idonee, le modalità per prendere visione degli atti relativi al procedimento, salvo quanto previsto dai regolamenti adottati ai sensi dell'art. 24 della legge. La visione degli atti avviene presso l'ufficio che ha formato il documento o che lo detiene in forma stabile.

     2. I soggetti che hanno titolo a prendere parte al procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge, possono presentare memorie scritte e documenti, entro un termine pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento, sempre che questo non sia già concluso. Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, memorie scritte e documenti dovranno essere presentati entro dieci giorni dall'inizio del procedimento.

     3. La partecipazione di memorie e documenti oltre i termini di cui al comma 2, non può determinare, comunque, lo spostamento del termine finale.

     4. Qualora le vigenti disposizioni di legge o di regolamento prevedano un atto di intervento o un adempimento degli interessati nel corso del procedimento, senza stabilire la relativa scadenza temporale, la decorrenza del termine di conclusione del procedimento è sospesa per il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione dell'atto d'intervento o per l'adempimento previsto.

     5. L'atto di intervento deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi dell'intervento, le generalità ed il domicilio dell'interveniente.

 

          Art. 7. Partecipazione al procedimento: deroghe

     1. Fermo restando l'obbligo di procedere alle pubblicazioni previste dall'art. 26 della legge, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 non si applicano all'attività dell'Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali è fatta salva la particolare disciplina che ne regola la formazione.

 

          Art. 8. Autocertificazione. Misure organizzative

     1. Nella circolare del segretario generale n. 16000/OM del 20 novembre 1971 sull'attività certificativa militare e successive modificazioni, sono indicate le misure organizzative adottate per garantire l'applicazione, nell'ambito dell'Amministrazione, delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione, la statistica verifica la rispondenza delle predette misure organizzative alle attuali esigenze, proponendo al segretario generale, per l'approvazione del Ministro, le eventuali nuove misure da adottare.

     2. I casi in cui è ammessa una dichiarazione temporaneamente sostitutiva in luogo della prescritta documentazione da presentare ad organi dell'Amministrazione sono stabiliti, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 15/1968, dal decreto del Ministro in data 8 maggio 1991, n. 405, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 302, del 27 dicembre 1991.

 

Capo II

DISCIPLINA DEI TERMINI DEI PROVVEDIMENTI

DI COMPETENZA DEGLI ORGANI CENTRALI

 

          Art. 9. Rinvio alle tabelle per i termini dei procedimenti

     1. Nelle allegate tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono stabiliti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge, in quanto non disposti da altra fonte legislativa o regolamentare, i termini di completamento dell'intera sequenza dei procedimenti, che si concludono con un provvedimento finale del Ministro o del sottosegretario o dei dirigenti, militari e civili, preposti agli organi centrali dell'Amministrazione; nelle tabelle sono altresì indicate le fonti normative dei procedimenti medesimi.

     2. I dirigenti titolari degli organi centrali dell'Amministrazione sono delegati ad individuare, secondo i criteri del presente regolamento, in quanto applicabili ed entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, in termini di completamento dei procedimenti, non stabiliti per legge o regolamento, che si concludono con un provvedimento finale dei responsabili preposti agli organi territoriali ed a quelli periferici, funzionalmente sottordinati. I termini individuati, previo coordinamento del segretario generale, sono proposti al Ministro per la relativa determinazione, nella prescritta forma regolamentare, con decreto.

     3. I predetti dirigenti individuano, altresì, i termini delle fasi endoprocedimentali di competenza dell'Amministrazione che si concludono con provvedimenti finali di altra amministrazione, proponendoli al Ministro, previo coordinamento del segretario generale, per la relativa determinazione, in forma regolamentare, con lo stesso decreto di cui al precedente comma 2.

 

          Art. 10. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

     1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il competente organo o ufficio dell'Amministrazione adotta l'atto propulsivo o, per gli atti vincolati quanto all'emanazione, abbia conoscenza del fatto o della situazione da cui sorge l'obbligo di provvedere o abbia accertato la sussistenza dei presupposti ai quali la legge subordina la loro emanazione.

     2. Qualora l'atto propulsivo promani da un organo o un ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale del procedimento, per la parte di competenza dell'Amministrazione della difesa, decorre dalla data di ricevimento dell'atto medesimo.

 

          Art. 11. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

     1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data del ricevimento, da parte del competente organo o ufficio dell'Amministrazione, della domanda o dell'istanza; la predetta data è attestata dal timbro di arrivo opposto dall'Amministrazione.

     2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento; dalla predetta domanda o istanza può risultare l'eventuale dichiarazione di cui all'art. 18, comma 2, della legge.

     3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge; tali indicazioni, altrimenti, sono fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge e all'art. 5 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata, con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

     4. Qualora la domanda o istanza sia ritenuta irregolare o incompleta, l'ufficio ricevente deve darne comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi, il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

     5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonchè dall'art. 18 della legge n. 241 del 1990.

 

          Art. 12. Termine finale del procedimento - Fasi di competenza di altre amministrazioni (intese)

     1. I termini per la conclusione dei procedimenti costituiscono termini massimi e si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

     2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge, siano di competenza di amministrazioni diverse da quella della difesa, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine il responsabile del procedimento per le fasi di competenza dell'Amministrazione della difesa promuove, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ove non vi abbiano provveduto le altre amministrazioni, una conferenza di servizi con le medesime, al fine di verificare d'intesa la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi di loro competenza. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro della difesa provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato per legge.

 

          Art. 13. Tempi per l'acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche

     1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il relativo parere non sia emesso entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge, l'organo competente all'adozione del provvedimento finale ha facoltà di autorizzare la prosecuzione del procedimento indipendentemente dall'acquisizione del parere; qualora tale facoltà non sia esercitata, il responsabile del procedimento partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può, comunque, essere superiore ad altri centottanta giorni.

     2. Qualora, per espressa disposizione di legge o di regolamento, l'adozione di un provvedimento debba essere preceduto dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del citato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento.

     3. Entro il medesimo termine annuale, il Ministro della difesa individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; provvede, altresì, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento.

 

          Art. 14. Tempi per l'acquisizione facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche

     1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge.

     2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

 

          Art. 15. Tempi occorrenti per i controlli preventivi o per l'adesione dei soggetti interessati (non computo nei termini)

     1. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Amministrazione abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. Il responsabile del procedimento sollecitamente comunica agli interessati l'avvenuto invio del provvedimento all'organo di controllo indicando i termini, ove previsti, entro cui il controllo deve essere esercitato.

     2. E' parimenti escluso dal termine finale del procedimento, il periodo di tempo occorrente per l'adesione al provvedimento, ove previsto, degli aventi titolo, concludendosi il procedimento sempre con l'atto finale, purchè perfetto, anche se privo dei requisiti di efficacia.

 

          Art. 16. Invalidità di atti della sequenza procedimentale - Procedimenti di modifica

     1. Nel caso di invalidità di un atto, il procedimento deve essere rinnovato per tutta la sua sequenza, che va da quell'atto sino alla conclusione del procedimento medesimo; in tale ipotesi, non si computa nel termine il tempo intercorrente tra la data di compimento dell'atto invalido e quella della relativa rinnovazione; il responsabile della competente unità organizzativa partecipa agli interessati la determinazione adottata.

     2. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

 

          Art. 17. Significato del termine nelle fattispecie di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto

     1. Quando la legge o il regolamento preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato periodo di tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce, altresì, il termine entro il quale l'Amministrazione deve adottare la propria determinazione.

     2. Qualora la legge o il regolamento stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, che si riferiscano alle fattispecie contenute nelle tabelle allegate, i termini ivi indicati si intendono modificati in conformità.

 

          Art. 18. Tempi dei procedimenti in materia di leva

     1. I procedimenti di competenza della direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari, riguardanti le dispense, i rinvii, i ritardi, i differimenti della prestazione del servizio militare di leva ed i riconoscimenti dell'obiezione di coscienza sono disciplinati da disposizioni di legge, nonchè dalle specifiche determinazioni ministeriali annualmente emanate e non facenti parte del procedimento, che ne regolano anche i tempi di completamento.

     2. I termini stabiliti nel manifesto di chiamata alle armi e le date di presentazione indicate nelle cartoline precetto costituiscono limiti temporali entro i quali i suddetti procedimenti devono necessariamente concludersi.

 

     Art. 18 bis. (Disposizioni in materia di costituzione di associazioni o circoli fra militari). [2]

     Per le istanze di concessione dell'assenso del Ministro della difesa alla costituzione di associazioni o circoli fra militari, ai sensi della legge 11 luglio 1978, n. 382, il termine di conclusione del procedimento è di 240 giorni.

 

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 19. Integrazioni e modificazioni del presente regolamento - Verifica periodica

     1. I termini di cui alle allegate tabelle sono stabiliti in base agli adempimenti procedimentali previsti alla data di entrata in vigore del presente regolamento; qualora questi subiscano successive modificazioni, i competenti organi centrali propongono i nuovi termini da stabilire, previo coordinamento del segretario generale, nella prescritta forma regolamentare, con decreto del Ministro. Analogamente si procede per i termini e le unità organizzative responsabili di nuovi procedimenti, ove le disposizioni legislative e regolamentari che li introducono non dispongano in merito.

     2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, il segretario generale verifica lo stato di attuazione della normativa emanata, proponendo al Ministro di apportare, nella prescritta forma regolamentare, le modificazioni ritenute necessarie.

 

          Art. 20. Norma transitoria

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore.

 

          Art. 21. Pubblicità aggiuntiva

     1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è reso pubblico attraverso le forme normalmente utilizzate dall'Amministrazione. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

     2. Gli uffici dell'Amministrazione tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e delle altre fasi procedimentali, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo; gli elenchi medesimi sono approvati dal responsabile dell'intero procedimento.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.M. 24 novembre 2004, n. 326.