§ 80.5.747 - D.M. 4 febbraio 2009, n. 65.
Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area ed ai patti territoriali. Modifica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:04/02/2009
Numero:65


Sommario
Art. 1.  Differimento dei termini per il completamento dei programmi


§ 80.5.747 - D.M. 4 febbraio 2009, n. 65.

Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area ed ai patti territoriali. Modifica dell'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 215.

(G.U. 17 giugno 2009, n. 138)

 

     IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

     Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 215 che recita: «Per i programmi d'investimento, relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti Territoriali, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessità tali da richiedere più articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i quarantotto mesi o, in caso di rimodulazione, i ventiquattro mesi di cui al comma 1 decorrono dalla data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori»;

     Visto che il disposto contenuto nella norma sopra richiamata risulta diverso da quello che aveva avuto parere favorevole, in base a quanto previsto dall'articolo 17, della legge n. 400/1998, da parte del Consiglio di Stato (parere n. 750/2006, adunanza 27 febbraio 2006) che, invece, prevedeva l'applicazione della norma stessa anche ai Contratti d'area;

     Vista la sentenza sfavorevole n. 6361/2008, emessa dalla Sezione Terza ter del T.A.R. del Lazio, che ha disposto l'annullamento in parte qua del richiamato articolo 4 del decreto ministeriale n. 215/2006, laddove il comma 2 ha previsto la limitazione dell'applicazione delle disposizioni ivi contenute ai soli Patti territoriali, escludendo i Contratti d'area;

     Considerato peraltro che, come sottolinea la citata sentenza nel disporre l'annullamento in parte qua del richiamato articolo 4, del decreto ministeriale n. 215/2006, la maggiore complessità ed articolazione del Contratto d'area giustifica «a maggior ragione la funzione del differimento di termini per il completamento di programmi riconosciuto ai patti territoriali con decorrenza dalla data di rilascio da parte delle Amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori»;

     Ritenuto pertanto che sia opportuno procedere ad una modifica dell'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 215, in linea con le osservazioni formulate nella sentenza suddetta;

     Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4540/2008 espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 19 gennaio 2009;

     Adotta

     la seguente modifica al regolamento di cui al decreto ministeriale n. 215/2006:

 

Art. 1. Differimento dei termini per il completamento dei programmi

     All'articolo 4, comma 1, del D.M. 27 aprile 2006, n. 215, il comma 2 dell'articolo 12-ter del decreto 31 luglio 2000, n. 320, è sostituito dal seguente:

     «2. Per i programmi d'investimento, relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti Territoriali e sui Contratti d'Area, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessità tali da richiedere più articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i quarantotto mesi o, in caso di rimodulazione, i ventiquattro mesi di cui al comma 1 decorrono dalla data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori».

 

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 184