Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 11/05/2004 |
Numero: | 126 |
§ 80.5.596 - L. 11 maggio 2004, n. 126.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.
(G.U. 15 maggio 2004, n. 113)
Art. 1.
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 MARZO 2004, n. 66.
All'articolo 1:
al comma 1, lettere a) ed e), dopo le parole: «non lo ha commesso», sono inserite le seguenti: «o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato»;
al comma 2, capoverso 57-bis, dopo le parole: «non lo ha commesso», sono inserite le seguenti: «o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato»;
al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della
All'articolo 2:
al comma 1, dopo la parola: «vigore», sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;
al comma 4:
al primo periodo, dopo le parole: «Per il personale militare e delle forze di polizia,», sono inserite le seguenti: «per il personale di cui all'articolo 7, primo comma, della
al terzo periodo, dopo le parole: «Per il collocamento in quiescenza d'ufficio», sono inserite le seguenti: «e per il personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare il servizio non può protrarsi oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto»;
il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di prolungamento, di ripristino del rapporto di impiego e di riammissione in servizio del personale delle Forze armate e di polizia, da considerare in soprannumero riassorbibile all'atto della cessazione dal servizio dello stesso per qualsiasi causa, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento; non si dà luogo a valutazione ai fini dell'avanzamento al grado o qualifica superiore per gli anni di prolungamento o di ripristino del rapporto di impiego oltre il limite di età previsto per il ruolo e il grado o qualifica di appartenenza e, fino al definitivo collocamento a riposo, cessano di avere efficacia le promozioni conferite in conseguenza del collocamento in congedo o in quiescenza e sono sospesi il relativo trattamento economico e il decorso dell'ausiliaria»;
dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. I docenti dei policlinici universitari sono reintegrati nelle funzioni ricoperte al momento della loro sospensione».