Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 19/04/2001 |
Numero: | 253 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto del regolamento. |
Art. 2. Momento del giuramento e relativa formula. |
Art. 3. Abrogazioni. |
§ 80.5.551 – D.P.R. 19 aprile 2001, n. 253.
Regolamento di semplificazione del procedimento relativo al giuramento di fedeltà dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati (n. 37, allegato 1, legge n. 50/1999).
(G.U. 3 luglio 2001, n. 152).
Art. 1. Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento disciplina il giuramento di fedeltà dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 4, del
Art. 2. Momento del giuramento e relativa formula.
1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, prestano giuramento al momento della assunzione in servizio, davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, secondo la formula seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".
2. Il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenza dall'impiego.
3. Il giuramento non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.
Art. 3. Abrogazioni.
1. L'articolo 11 del