§ 80.5.394 – D.P.R. 3 luglio 1991, n. 306.
Regolamento concernente la residenza in sede dei familiari di dipendenti in servizio all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:03/07/1991
Numero:306


Sommario
Art. 1.      1. Le norme del presente regolamento si applicano al seguente personale in servizio all'estero
Art. 2.      1. Agli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 173, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. [...]
Art. 3.      1. Secondo le disposizioni dell'art. 174, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, gli aumenti per situazione di famiglia [...]
Art. 4. 
Art. 5.      1. Per i figli del dipendente che, a causa dell'inadeguatezza delle istituzioni scolastiche locali in relazione al curriculum di studi seguito, frequentino istituti di [...]
Art. 6.      1. Qualora il figlio di un dipendente sia costretto da ragioni di salute a permanere in una casa di cura in Italia o in altro Paese, in quanto, in relazione alla natura [...]
Art. 7.      1. Qualora in una sede estera si verifichino eccezionali situazioni di pericolosità, quali eventi bellici o crisi dell'ordine pubblico o calamità naturali, il Ministro [...]
Art. 8.      1. Fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni in esso contenute non si applicano ai dipendenti che [...]


§ 80.5.394 – D.P.R. 3 luglio 1991, n. 306.

Regolamento concernente la residenza in sede dei familiari di dipendenti in servizio all'estero.

(G.U. 30 settembre 1991, n. 229).

 

     Art. 1.

     1. Le norme del presente regolamento si applicano al seguente personale in servizio all'estero:

     a) personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri;

     b) persone incaricate delle funzioni di capo di ufficio consolare di prima categoria ai sensi dell'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

     c) persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri di cui essa si avvale ai sensi dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

     d) personale ispettivo, direttivo ed insegnante dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, professori universitari e funzionari di ruolo dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;

     e) personale che fa parte degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 838;

     f) personale civile o militare per cui sia comunque prevista l'applicazione dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

          Art. 2.

     1. Agli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 173, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti gli aumenti della indennità di servizio all'estero per situazione di famiglia, si considerano residenti stabilmente nella sede estera i familiari del dipendente che soggiornino nella sede per almeno nove mesi all'anno, salvo quanto previsto dalle disposizioni seguenti.

     2. Il periodo minimo di soggiorno nella sede estera, che ai sensi del comma 1 costituisce il presupposto per determinare la residenza stabile dei familiari nella sede, è ridotto di un mese per le sedi disagiate e di due mesi per le sedi particolarmente disagiate. Per la individuazione delle sedi disagiate e particolarmente disagiate si fa riferimento al decreto emanato dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, in applicazione dell'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     3. In ogni caso, secondo quanto disposto dall'art. 174, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i periodi di assenza dalla sede del titolare dell'indennità vengono computati come periodo di soggiorno nella sede dei suoi familiari ai fini del calcolo del periodo necessario a determinare la residenza stabile in tale sede a norma del comma 1.

 

          Art. 3.

     1. Secondo le disposizioni dell'art. 174, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, gli aumenti per situazione di famiglia previsti dall'art. 173 dello stesso decreto non sono pagabili fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunge nella sede di servizio il titolare dell'indennità. Quest'ultimo deve presentare apposita domanda per ottenere gli aumenti, dichiarando che i familiari a cui gli aumenti si riferiscono risiederanno stabilmente nella sede.

     2. La materia relativa all'accertamento dei periodi di effettivo soggiorno dei familiari del dipendente nella sede è disciplinata con decreto del Ministro degli affari esteri [1].

 

          Art. 4. [2]

 

          Art. 5.

     1. Per i figli del dipendente che, a causa dell'inadeguatezza delle istituzioni scolastiche locali in relazione al curriculum di studi seguito, frequentino istituti di istruzione pubblici o privati in Italia o altro Paese diverso dalla sede di servizio del dipendente, deve essere presentata all'Amministrazione centrale idonea certificazione, che attesti il periodo di effettiva frequenza presso gli istituti stessi.

     2. Il predetto periodo viene computato come periodo di soggiorno nella sede estera ai fini del calcolo del periodo necessario a determinare la residenza stabile in tale sede a norma dell'art. 2.

 

          Art. 6.

     1. Qualora il figlio di un dipendente sia costretto da ragioni di salute a permanere in una casa di cura in Italia o in altro Paese, in quanto, in relazione alla natura dell'infermità sofferta, i servizi sanitari locali non offrono adeguate garanzie o comunque non sussiste nei loro confronti il necessario rapporto fiduciario, deve essere presentata all'Amministrazione centrale idonea certificazione che attesti le condizioni di salute e l'esatto periodo di effettiva permanenza nella casa di cura.

     2. Il predetto periodo viene computato come periodo di soggiorno nella sede estera ai fini del calcolo del periodo necessario a determinare la residenza stabile in tale sede a norma dell'art. 2.

 

          Art. 7.

     1. Qualora in una sede estera si verifichino eccezionali situazioni di pericolosità, quali eventi bellici o crisi dell'ordine pubblico o calamità naturali, il Ministro degli affari esteri, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, riconosce la sussistenza di tali situazioni e stabilisce che, per il periodo corrispondente, l'effettiva residenza dei familiari nella sede non è richiesta ai fini del pagamento degli aumenti dell'indennità previsti dall'art. 173, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     2. Il periodo di autorizzata assenza dei familiari dalla sede, determinato in base alle disposizioni del comma 1, viene computato come periodo di soggiorno nella sede estera, ai fini del calcolo del periodo necessario a determinare la residenza stabile in tale sede a norma dell'art. 2.

 

          Art. 8.

     1. Fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni in esso contenute non si applicano ai dipendenti che abbiano assunto servizio in una sede estera precedentemente alla predetta data e che rimangano in servizio nella stessa sede.


[1] Comma così sostituito dall’art. 28 della Legge 23 aprile 2003, n. 109.

[2] Articolo abrogato dall'art. 44 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.