§ 80.5.367 – D.P.R. 27 settembre 1985, n. 686.
Approvazione del regolamento per le spese da farsi in economia da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:27/09/1985
Numero:686


Sommario
Art. 1.      La Scuola superiore della pubblica amministrazione potrà eseguire in economia i seguenti servizi, entro il limite di lire 75.000.000, semprechè non rientrino nella [...]
Art. 2.      Presso ciascuna sede decentrata della S.S.P.A. l'esecuzione in economia delle forniture e dei servizi necessari è disposta dal direttore della sede, nei limiti [...]
Art. 3.      Le forniture di beni e servizi di cui al precedente art. 1 che comportino una spesa superiore a L. 5.000.000 devono essere ordinate previa richiesta di preventivi ad [...]
Art. 4.      Per i lavori e le forniture di importo superiore a L. 5.000.000 dovrà essere dichiarata la regolare esecuzione da persona diversa da quella che ha ordinato la spesa, [...]
Art. 5.      Le fatture delle forniture dovranno essere esibite in duplice copia di cui una da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti
Art. 6.      Al pagamento dei corrispettivi delle provviste in economia si procede con ordinativi diretti ovvero, se le esigenze dell'amministrazione lo richiedano, mediante apertura [...]
Art. 7.      E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni


§ 80.5.367 – D.P.R. 27 settembre 1985, n. 686.

Approvazione del regolamento per le spese da farsi in economia da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

(G.U. 30 novembre 1985, n. 282).

 

     E' approvato l'annesso regolamento per le spese da farsi in economia da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione, vistato dal Ministro proponente.

 

 

Regolamento per le spese da farsi in economia

da parte della scuola superiore della pubblica amministrazione

 

     Art. 1.

     La Scuola superiore della pubblica amministrazione potrà eseguire in economia i seguenti servizi, entro il limite di lire 75.000.000, semprechè non rientrino nella competenza esclusiva del Provveditorato generale dello Stato e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

     1) a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, utensili e materiale didattico vario;

     b) spese per fornitura di energia elettrica, di acqua, di pulizia dei locali, di acquisto di oggetti di cancelleria, di trasporto e facchinaggio;

     c) spese di riscaldamento;

     2) piccola ovvero urgente manutenzione dei locali; riparazione di impianti elettrici, telefonici e di riscaldamento;

     3) a) acquisto, noleggio e manutenzione di materiale fotografico, cinematografico, audiovisivo e di laboratorio linguistico; produzione di inserti cinematografici, con esclusione dell'acquisto di apparecchi fotografici e cinematografici;

     b) manutenzione e riparazione di apparecchi televisori, di registrazione del suono e delle immagini e di altri mezzi di trasmissione di informazioni, immagini e dati;

     4) noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli e altri mezzi di trasporto; acquisto di carburanti e lubrificanti;

     5) spese per la redazione di articoli, notiziari, bollettini, programmi, per la compilazione di opuscoli, disegni, grafici ecc., per recensioni libri, per traduzioni e recensioni di opuscoli, articoli, per lavoro di correzione di bozze;

     6) spese telefoniche, spese postali, telegrafiche ed altre inerenti al servizio di corrispondenza;

     7) a) spese per l'organizzazione di convegni, dibattiti, mostre, esposizioni, nonchè spese per pubbliche relazioni e rappresentanza, con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

     b) spese per medaglie e diplomi;

     8) abbonamenti e acquisto di libri, riviste, giornali, periodici, notiziari; spese per rilegature;

     9) affitto di locali a breve termine e noleggio di mobili e strumenti, in occasione di espletamento di concorsi ed esami, quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature; spese per la divulgazione a mezzo stampa di concorsi.

 

          Art. 2.

     Presso ciascuna sede decentrata della S.S.P.A. l'esecuzione in economia delle forniture e dei servizi necessari è disposta dal direttore della sede, nei limiti distintamente fissati per ciascuna categoria di spesa da un decreto emesso annualmente dal direttore della Scuola, viste le proposte formulate dal comitato direttivo ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e nei limiti dei fondi assegnati.

     A tal fine il direttore della sede, con formale provvedimento, incaricherà dell'esecuzione un funzionario della sede e nominerà, se la spesa disposta superi l'importo di L. 5.000.000, un funzionario per il collaudo.

     In caso di assenza o impedimento del direttore della sede, le predette attribuzioni possono essere esercitate dal funzionario che riveste la qualifica di vicario.

     Per la sede principale di Caserta della Scuola superiore le attribuzioni di cui ai commi precedenti sono devolute ad un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente, all'uopo delegato dal direttore della Scuola. Restano ferme le competenze del dirigente titolare della divisione preposta agli affari amministrativi, per quanto concerne la firma dei mandati, gli ordini di accreditamento e la liquidazione delle spese.

 

          Art. 3.

     Le forniture di beni e servizi di cui al precedente art. 1 che comportino una spesa superiore a L. 5.000.000 devono essere ordinate previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilità e di idoneità tecnica, salvo che la specialità della fornitura renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta. La scelta, ove non ricada sulla persona o ditta che ha prodotto l'offerta di importo inferiore, dovrà essere adeguatamente motivata.

 

          Art. 4.

     Per i lavori e le forniture di importo superiore a L. 5.000.000 dovrà essere dichiarata la regolare esecuzione da persona diversa da quella che ha ordinato la spesa, nominata dal direttore della sede.

     Ogni altro lavoro o fornitura in economia deve essere dichiarato regolarmente eseguito dal funzionario richiedente.

 

          Art. 5.

     Le fatture delle forniture dovranno essere esibite in duplice copia di cui una da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti.

     Per gli acquisti deve essere inoltre allegata la dichiarazione del consegnatario dalla quale risulti l'assunzione del materiale in carico inventariale quando sia necessario.

 

          Art. 6.

     Al pagamento dei corrispettivi delle provviste in economia si procede con ordinativi diretti ovvero, se le esigenze dell'amministrazione lo richiedano, mediante apertura di credito a favore del consegnatario cassiere. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

 

          Art. 7.

     E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni.

     A tal fine si terrà conto di tutte le spese per lavori, servizi, acquisti, o forniture quando l'appaltatore o fornitore sia la stessa persona o ditta e le spese riguardino la stessa esigenza.