§ 80.5.288 – L. 1 agosto 1969, n. 464.
Elevazione della misura dell'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:01/08/1969
Numero:464


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, la misura dell'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è elevata ad un importo ragguagliato [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 185.750 milioni in ragione d'anno, si farà fronte, per l'anno finanziario 1969, quanto a [...]
Art. 3.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare negli anni finanziari 1969 e 1970, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato e agli stati [...]


§ 80.5.288 – L. 1 agosto 1969, n. 464. [1]

Elevazione della misura dell'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

(G.U. 4 agosto 1969, n. 196).

 

     Art. 1.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, la misura dell'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è elevata ad un importo ragguagliato all'otto per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili iniziali, assicurando, al personale a pieno impiego, un minimo di lire 8.000.

     Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti stabiliti dal precedente comma, la attribuzione e la misura dell'elevazione dell'assegno integrativo mensile di cui alla presente legge nei riguardi dei personali indicati all'art. 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 185.750 milioni in ragione d'anno, si farà fronte, per l'anno finanziario 1969, quanto a lire 24.400 milioni con una corrispondente aliquota del maggior provento derivante dall'aumento del prezzo di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette in applicazione del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, e del decreto ministeriale 2 luglio 1969, e, per la differenza, con riduzione delle disponibilità del fondo già iscritto, per l'attuazione dei provvedimenti da emanare ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249, al capitolo 3528 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare negli anni finanziari 1969 e 1970, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato e agli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle Amministrazioni autonome dello Stato.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.