Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 24/12/1969 |
Numero: | 1014 |
Sommario |
Art. 1. A modifica dell'art. 2, primo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1483, il direttore, i ricercatori e i programmatori assunti dal Ministero della difesa con contratto a termine rinnovabile [...] |
Art. 2. Al personale indicato nel precedente articolo sono estese le disposizioni riguardanti l'indennità integrativa speciale e quella giornaliera di rischio previste rispettivamente dall'art. 1 della [...] |
Art. 3. La presente legge avrà efficacia dal 1° gennaio 1970 e sarà applicabile anche al personale in servizio alla data stessa assunto in base a contratti in precedenza stipulati. |
Art. 4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1970 in lire 53.200.000, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto [...] |
§ 80.5.27E - Legge 24 dicembre 1969, n. 1014. [1]
Trattamento economico del personale laureato, assunto per esigenze del Ministero della difesa ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, per studi e ricerche nel campo dell'energia nucleare.
(G.U. 7 gennaio 1970, n. 4)
A modifica dell'art. 2, primo comma, della
Per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente prestato da detto personale è corrisposto il compenso orario previsto dalle vigenti disposizioni per le suddette qualifiche.
Al personale indicato nel precedente articolo sono estese le disposizioni riguardanti l'indennità integrativa speciale e quella giornaliera di rischio previste rispettivamente dall'art. 1 della
La presente legge avrà efficacia dal 1° gennaio 1970 e sarà applicabile anche al personale in servizio alla data stessa assunto in base a contratti in precedenza stipulati.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1970 in lire 53.200.000, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del