Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 14/05/1969 |
Numero: | 252 |
Sommario |
Art. 1. Il secondo comma dell'art. 11 della legge 15 febbraio 1958, numero 46, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1969. |
§ 80.5.27D - Legge 14 maggio 1969, n. 252.
Modificazione dell'art. 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a carico dello Stato.
(G.U. 31 maggio 1969, n. 137)
Il secondo comma dell'art. 11 della
"Ha, inoltre, diritto a pensione di riversibilità la vedova del pensionato dello Stato, purchè il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione del servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due anni e se la differenza di età fra i coniugi non sia maggiore di anni venti. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora il matrimonio sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, o qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma".
Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1969.