§ 80.5.274 – L. 6 dicembre 1966, n. 1077.
Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:06/12/1966
Numero:1077


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      I dipendenti, di cui al primo comma dell'articolo 1, possono riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza previsto da detto comma, il servizio civile non di ruolo [...]
Art. 3.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è dovuta ai dipendenti, di cui al precedente articolo 1, la indennità per cessazione dal servizio prevista dalle [...]
Art. 4.      Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano nei confronti del personale non di ruolo assunto temporaneamente per un periodo inferiore ad un anno, [...]
Art. 5.      Dopo il terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono aggiunti i seguenti
Art. 6.      Al comma terzo dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente alinea: "Ai fini della liquidazione, la pensione afferente a questi ultimi [...]
Art. 7.      Il comma quarto dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, è sostituito dal seguente
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 80.5.274 – L. 6 dicembre 1966, n. 1077.

Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo.

(G.U. 20 dicembre 1966, n. 319).

 

     Art. 1. [1]

     Agli impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di previdenza diretto, indiretto e di riversibilità per il personale civile di ruolo, comprese quelle relative alle ritenute ed ai contributi, nonchè le disposizioni sulla concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica e sull'assunzione, a carico dello Stato, delle spese di cura per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa per le Amministrazioni dello Stato l'obbligo dell'iscrizione dei dipendenti, di cui al primo comma, alle assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale od ai fondi sostitutivi delle assicurazioni medesime, salva l'iscrizione all'assicurazione per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi.

     Si applica l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni.

     I predetti dipendenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in sostituzione dei trattamenti previsti dal primo comma, possono optare, entro un anno da tale data, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, od a fondi sostitutivi di essa. In tale caso permane per le Amministrazioni anche l'obbligo di provvedere alla continuazione della iscrizione del suddetto personale alle assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione, nonchè all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani; la regolarizzazione delle posizioni assicurative è eseguita senza oneri per interessi di mora.

 

          Art. 2.

     I dipendenti, di cui al primo comma dell'articolo 1, possono riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza previsto da detto comma, il servizio civile non di ruolo prestato presso le Amministrazioni indicate nel comma stesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè il periodo di studi ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ed altresì il servizio prestato nella qualità di insegnante non di ruolo secondo le norme contenute negli articoli 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e nell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, come risultano modificati dalla presente legge.

     Per tale riscatto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il predetto riscatto non è ammesso per i periodi di servizio che hanno concorso a determinare il trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o di gestioni relative a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.

     Si applica, inoltre, la legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

     Ferma restando la disciplina contenuta negli articoli 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e nell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, come risultano modificati dalla presente legge, al personale insegnante non di ruolo indicato in detti articoli si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti.

 

          Art. 3.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è dovuta ai dipendenti, di cui al precedente articolo 1, la indennità per cessazione dal servizio prevista dalle vigenti disposizioni, salvo il caso di opzione contemplato dallo stesso articolo 1.

     Il diritto alla predetta indennità è conservato relativamente al servizio non di ruolo che non sia riscattato ai sensi del precedente articolo 2. In tale caso l'indennità stessa è computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultima retribuzione in godimento anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano nei confronti del personale non di ruolo assunto temporaneamente per un periodo inferiore ad un anno, nonchè del personale assunto con contratto di impiego privato e del personale a contratto locale assunto per le esigenze degli uffici italiani all'estero.

 

          Art. 5.

     Dopo il terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono aggiunti i seguenti:

     "Agli effetti del predetto trattamento di quiescenza sono riscattabili altresì con le stesse norme indicate nel precedente comma, i servizi ammessi a riscatto per i professori universitari di ruolo, salvo quanto previsto dal successivo comma".

     "I servizi prestati in qualità di professore incaricato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento, sono riscattabili con le norme vigenti in materia per i professori di ruolo delle scuole ed istituti predetti. Gli anni di servizio prestato con meno di 18 ore di insegnamento settimanale sono riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento".

     Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1° novembre 1961.

 

          Art. 6.

     Al comma terzo dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente alinea: "Ai fini della liquidazione, la pensione afferente a questi ultimi servizi è ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio".

 

          Art. 7.

     Il comma quarto dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, è sostituito dal seguente:

     “E' ammesso il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza. Per i limiti e le modalità del riscatto, si applicano il secondo ed il terzo comma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46".

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 1973, n. 40 ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo nella parte in cui non contempla tra i destinatari del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza a carico dello Stato anche gli insegnanti non di ruolo con nomina annuale, con la disciplina già prevista per gli insegnanti non di ruolo con incarico triennale.