§ 80.5.257 – L. 10 agosto 1964, n. 656.
Integrazione della tredicesima mensilità dovuta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il 1963.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:10/08/1964
Numero:656


Sommario
Art. 1.      La tredicesima mensilità dovuta per l'anno 1963 al personale in attività di servizio delle Amministrazioni statali, anche se con ordinamento autonomo, escluso quelli il [...]
Art. 2.      La tredicesima mensilità dovuta per l'anno 1963 al personale in attività di servizio il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e [...]
Art. 3.      Nei riguardi dei titolari di pensioni ed assegni aventi diritto all'integrazione temporanea di cui alla legge 27 settembre 1963, n. 1315, la tredicesima mensilità [...]
Art. 4.      L'integrazione della tredicesima mensilità prevista dalla presente legge
Art. 5.      Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il tesoro, sarà disciplinata, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, l'attribuzione [...]
Art. 6.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1965, il primo ed il secondo comma dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono sostituiti, [...]
Art. 7.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1965, il primo ed il terzo comma dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono sostituiti, [...]
Art. 8.      Con effetto dal 23 febbraio 1963, all'art. 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, è aggiunto il seguente comma
Art. 9.      Le quote di aggiunta di famiglia previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, o da analoghe disposizioni [...]
Art. 10.      Nell'art. 7 - terzo comma - del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, è soppressa la locuzione "o per dimissioni volontarie"
Art. 11.      All'onere di lire 35.700.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 574 "Fondo occorrente per [...]


§ 80.5.257 – L. 10 agosto 1964, n. 656.

Integrazione della tredicesima mensilità dovuta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il 1963.

(G.U. 13 agosto 1964, n. 198).

 

     Art. 1.

     La tredicesima mensilità dovuta per l'anno 1963 al personale in attività di servizio delle Amministrazioni statali, anche se con ordinamento autonomo, escluso quelli il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è integrata, con la stessa disciplina, di un importo pari a una mensilità dell'assegno temporaneo in godimento.

     Ai fini di quanto previsto nel precedente comma, per le categorie che non beneficiano dell'assegno temporaneo, l'assegno stesso si considera goduto nelle misure previste, a parità di coefficiente di stipendio, dalla legge 28 gennaio 1963, n. 20.

 

          Art. 2.

     La tredicesima mensilità dovuta per l'anno 1963 al personale in attività di servizio il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni è integrata, con la stessa disciplina, di un importo pari ad una mensilità lorda dell'indennità mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21.

     L'importo dovuto in applicazione del presente articolo e di quello precedente è determinato con riguardo alla funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio considerati ai fini della corresponsione della tredicesima mensilità per il 1963 ed è assoggettato alle sole ritenute erariali.

 

          Art. 3.

     Nei riguardi dei titolari di pensioni ed assegni aventi diritto all'integrazione temporanea di cui alla legge 27 settembre 1963, n. 1315, la tredicesima mensilità spettante, per l'anno 1963, ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876, è integrata, con la stessa disciplina, di un importo pari ad una mensilità dell'integrazione temporanea medesima.

     L'importo dovuto in applicazione del precedente comma è assoggettato alle sole ritenute gravanti sulla integrazione temporanea richiamata nel comma stesso.

 

          Art. 4.

     L'integrazione della tredicesima mensilità prevista dalla presente legge:

     è soggetta alla disciplina d'imposta in vigore al 16 dicembre 1963;

     non si considera ai fini della determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo sia di attività di servizio che di quiescenza da assoggettare, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, alle corrispondenti aliquote d'imposta, e non concorre a costituire la quota esente di lire 240.000 prevista dallo stesso articolo;

     non va computata ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 e successive modificazioni, nonchè dall'art. 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

     non va computata, altresì, per la determinazione del limite di reddito di lire 720.000 agli effetti della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

 

          Art. 5.

     Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il tesoro, sarà disciplinata, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, l'attribuzione dell'integrazione della tredicesima mensilità di cui al precedente art. 1nei riguardi dei sottoindicati personali:

     a) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

     b) ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari;

     c) personale aggregato delle carceri;

     d) incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

     e) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con la tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni.

 

          Art. 6.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1965, il primo ed il secondo comma dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono sostituiti, rispettivamente, con i seguenti:

     "Al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è attribuita una indennità integrativa speciale mensile determinata per ogni anno, applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

     Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio".

 

          Art. 7.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1965, il primo ed il terzo comma dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono sostituiti, rispettivamente, con i seguenti:

     "Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, è concessa una indennità integrativa speciale determinata per ogni anno applicando, su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

     Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio".

 

          Art. 8.

     Con effetto dal 23 febbraio 1963, all'art. 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, è aggiunto il seguente comma:

     "Conservano il diritto all'assistenza sanitaria i figli maggiorenni, qualora frequentino l'Università, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età".

 

          Art. 9.

     Le quote di aggiunta di famiglia previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, o da analoghe disposizioni legislative, competono, fermi restando gli altri criteri, anche per i figli minorenni che prestino servizio retribuito in qualità di apprendisti, ancorchè con reddito di lavoro non inferiore ai limiti stabiliti dall'art. 4 - penultimo comma - della legge 27 maggio 1959, n. 324.

 

          Art. 10.

     Nell'art. 7 - terzo comma - del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, è soppressa la locuzione "o per dimissioni volontarie".

 

          Art. 11.

     All'onere di lire 35.700.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 574 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64.

     Per l'Azienda nazionale autonoma delle strade e per l'Azienda monopolio banane si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci su proposta delle Aziende stesse.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle Amministrazioni autonome non indicate nel precedente comma.