Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 11/02/1963 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. Le quote di aggiunta di famiglia spettanti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, al personale statale in [...] |
Art. 2. Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 18 aprile 1962, n. 209, [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 80.5.247 – L. 11 febbraio 1963, n. 79.
Mantenimento a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni, studenti universitari, che non abbiano superato il 26° anno di età.
(G.U. 22 febbraio 1963, n. 51).
Le quote di aggiunta di famiglia spettanti, a norma del
Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza di maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.