§ 80.5.202 – D.P.R. 28 dicembre 1957, n. 1341.
Regolamento per i concorsi di ammissione alle carriere per l'emigrazione, commerciale e per l'Oriente.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:28/12/1957
Numero:1341


Sommario
Art. 1.      Per l'ammissione alle carriere per l'emigrazione, commerciale e per l'Oriente si osservano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli [...]
Art. 2.      La carriera per l'Oriente comprende funzionari specializzati nei seguenti settori
Art. 3.      Requisiti particolari per l'ammissione ai concorsi per le carriere indicate nell'art. 1 sono
Art. 4.      Il requisito dell'attitudine professionale di cui all'art. 223, lettera b), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. [...]
Art. 5.      Il termine per la presentazione delle domande di ammissione non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto che bandisce il concorso
Art. 6.      Gli esami per l'ammissione alla carriera per l'emigrazione consistono in quattro prove scritte ed una orale
Art. 7.      Gli esami per l'ammissione alla carriera commerciale consistono in cinque prove scritte ed una orale
Art. 8.      Gli esami per l'ammissione alla carriera per l'Oriente sono costituiti di tre prove scritte ed una orale
Art. 9.      Il punteggio per ogni prova è espresso in ottantesimi
Art. 10.      Le prove di lingue estere facoltative per la carriera per l'emigrazione sono: prova scritta o orale, o entrambe le prove, nelle lingue francese, inglese, tedesca, [...]
Art. 11.      Le prove di lingue estere facoltative per la carriera per l'Oriente sono: prova scritta o orale, o entrambe le prove, nelle lingue indicate nell'art. 2, nonché la sola [...]
Art. 12.      La Commissione esaminatrice per i concorsi di ammissione alle carriere indicate nell'art. 1 è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un [...]
Art. 13.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 80.5.202 – D.P.R. 28 dicembre 1957, n. 1341.

Regolamento per i concorsi di ammissione alle carriere per l'emigrazione, commerciale e per l'Oriente.

(G.U. 29 gennaio 1958, n. 24).

 

     Art. 1.

     Per l'ammissione alle carriere per l'emigrazione, commerciale e per l'Oriente si osservano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, di esecuzione dello stesso testo unico, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

 

          Art. 2.

     La carriera per l'Oriente comprende funzionari specializzati nei seguenti settori:

     1) Estremo Oriente;

     2) Medio Oriente;

     3) Vicino Oriente e Africa mediterranea;

     4) Africa non mediterranea.

     Le lingue di specializzazione per ciascun settore sono le seguenti:

     a) Estremo Oriente: giapponese, cinese, indonesiano;

     b) Medio Oriente: urdu, hindi;

     c) Vicino Oriente e Africa mediterranea: persiano, arabo, turco;

     d) Africa non mediterranea: amarico, suahili.

     I concorsi sono indetti per ciascuna delle lingue indicate nel comma precedente.

 

          Art. 3.

     Requisiti particolari per l'ammissione ai concorsi per le carriere indicate nell'art. 1 sono:

     1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

     2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trenta per le carriere per l'emigrazione e commerciale e non superiore ai trentadue per la carriera per l'Oriente;

     3) una dello seguenti lauree conseguita presso una Università della Repubblica o altro Istituto equiparato:

     a) per la carriera per l'immigrazione: laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze economico-marittime;

     b) per la carriera commerciale: laurea in economia e commercio o in scienze economico-marittime o in giurisprudenza, o laurea in economia e diritto conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia;

     c) per la carriera per l'Oriente: laurea in lingue, letterature ed istituzioni orientali o in scienze coloniali conseguite presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, o laurea in lingue e letterature straniere moderne, indirizzo "orientale", o in giurisprudenza o in lettere.

     Possono essere ammessi ai concorsi gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato appartenenti alle carriere amministrative di concetto che non siano in possesso del prescritto diploma di laurea purché rivestano qualifica non inferiore a quella di cancelliere aggiunto o altra equiparata e siano forniti di diploma di istituto di istruzione media di secondo grado.

     I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domande di ammissione. In caso di proroga o di riapertura del termine, mantengono il diritto di essere ammessi al concorso coloro che non abbiano superato il limite massimo di età alla data di scadenza del termine originariamente fissato nel bando.

 

          Art. 4.

     Il requisito dell'attitudine professionale di cui all'art. 223, lettera b), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è accertato mediante colloquio nel quale gli aspiranti debbono dar prova della propria attitudine ad orientarsi nei principali problemi internazionali in relazione:

     a) ai fenomeni migratori, per la carriera per l'emigrazione;

     b) agli aspetti economici e commerciali, per la carriera commerciale;

     c) al settore di specializzazione nel quale rientra la lingua per cui si concorre, per la carriera per l'Oriente.

     Il colloquio si svolge con una Commissione nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri e composta di un presidente, scelto fra gli Ambasciatori e gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe a riposo, di un consigliere di Stato, di un funzionario della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata e di un membro esperto di problemi internazionali scelto fra i professori titolari di Università. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore a primo segretario di Legazione.

     La risoluzione della Commissione con cui è riconosciuta la mancanza del requisito dell'attitudine professionale deve essere motivata.

 

          Art. 5.

     Il termine per la presentazione delle domande di ammissione non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto che bandisce il concorso.

     Nella domanda gli aspiranti al concorso debbono dichiarare le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; devono inoltre dichiarare le invalidità e le infermità di cui siano eventualmente affetti e le cause che le hanno determinate.

     La domanda deve essere corredata dai documenti attestanti l'esito della visita di leva e la posizione nei riguardi degli obblighi militari, nonché del certificato medico attestante il possesso del requisito di cui all'art. 223, lettera a), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il possesso di tale requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte della Amministrazione in qualsiasi momento.

     Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

 

          Art. 6.

     Gli esami per l'ammissione alla carriera per l'emigrazione consistono in quattro prove scritte ed una orale.

     Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

     a) economia politica, con particolare riguardo ai problemi connessi con i fenomeni migratori;

     b) diritto privato e diritto internazionale privato;

     c) diritto del lavoro;

     d) lingua francese o inglese o tedesca o spagnola, a scelta del concorrente.

     Le prove scritte della lingua estera obbligatoria e di quelle facoltative di cui al successivo art. 10 consistono in una composizione con l'uso del vocabolario.

     I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere a), b), c); quattro ore per svolgere quelli di lingua estera.

     L'esame orale verte, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

     1) diritto costituzionale, amministrativo e internazionale pubblico;

     2) diritto della navigazione;

     3) legislazione del lavoro comparata;

     4) elementi di statistica.

 

          Art. 7.

     Gli esami per l'ammissione alla carriera commerciale consistono in cinque prove scritte ed una orale.

     Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

     a) diritto privato, con particolare riguardo al diritto commerciale;

     b) economia politica, politica economica e finanziaria, tecnica bancaria e tecnica commerciale (commercio interno, commercio internazionale);

     c) tecnica degli scambi e degli accordi commerciali di pagamento;

     d) lingua francese;

     e) lingua inglese.

     Le prove scritte delle lingue estere obbligatorie e di quelle facoltative di cui al successivo art. 10 consistono in una composizione con l'uso del vocabolario.

     I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere a), b), c); quattro ore per svolgere quelli di lingua estera.

     L'esame orale verte, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

     1) diritto internazionale pubblico e privato;

     2) diritto costituzionale ed amministrativo;

     3) geografia commerciale;

     4) elementi di merceologia;

     5) legislazione doganale e valutaria;

     6) statistica.

 

          Art. 8.

     Gli esami per l'ammissione alla carriera per l'Oriente sono costituiti di tre prove scritte ed una orale.

     Le prove scritte consistono:

     a) in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dall'italiano nella lingua per la quale si concorre;

     b) in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dalla stessa lingua in italiano;

     c) nello svolgimento di un tema vertente sulla storia, la cultura, le istituzioni, l'economia dei Paesi del settore nel quale rientra la lingua per cui si concorre.

     I candidati hanno otto ore di tempo per ciascuna delle prove scritte obbligatorie e per ciascuna delle prove scritte di lingue estere facoltative di cui al successivo art. 11.

     L'esame orale verte, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

     1) diritto internazionale pubblico e privato;

     2) istituzioni di diritto privato ed elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;

     3) lingua inglese.

 

          Art. 9.

     Il punteggio per ogni prova è espresso in ottantesimi.

     Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno cinquantasei ottantesimi nelle prove scritte e non meno di quarantotto ottantesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno quarantotto ottantesimi.

     La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, eventualmente aumentata del punteggio riportato nelle prove scritte di lingue facoltative di cui agli articoli seguenti, e dal voto riportato nella prova orale eventualmente aumentato del punteggio riportato nelle prove orali di lingue facoltative.

 

          Art. 10.

     Le prove di lingue estere facoltative per la carriera per l'emigrazione sono: prova scritta o orale, o entrambe le prove, nelle lingue francese, inglese, tedesca, spagnola e portoghese, esclusa la lingua scelta per la prova obbligatoria.

     Le prove di lingue estere facoltative per la carriera commerciale sono: prova scritta o orale, o entrambe le prove, nelle lingue tedesca, russa, spagnola ed araba, nonché la sola prova orale in altre lingue.

     Per ciascuna prova scritta sostenuta nelle lingue facoltative sopra indicate il concorrente può conseguire un massimo di 2 punti, purché raggiunga la sufficienza di almeno punti 1,2. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

     Per le prove orali di lingue facoltative il concorrente può beneficiare di un massimo di 2 punti per ciascuna lingua, purché raggiunga la sufficienza di almeno punti 1,2. In ogni caso, il concorrente non può beneficiare di più di otto punti complessivamente per le prove orali di lingue facoltative. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto, espresso in ottantesimi, riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

 

          Art. 11.

     Le prove di lingue estere facoltative per la carriera per l'Oriente sono: prova scritta o orale, o entrambe le prove, nelle lingue indicate nell'art. 2, nonché la sola prova orale in altre lingue, escluse comunque le lingue che hanno formato oggetto delle prove obbligatorie.

     Ciascuna prova scritta facoltativa consiste in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dall'italiano nella lingua prescelta.

     Per ciascuna prova scritta sostenuta nelle lingue facoltative il concorrente può conseguire un massimo di 4 punti, purché raggiunga la sufficienza di almeno punti 2,4. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale. In ogni caso, il concorrente non può beneficiare di più di dodici punti complessivamente per le prove scritte di lingue facoltative.

     Per le prove orali di lingue facoltative il concorrente può beneficiare di un massimo di 4 punti per ciascuna prova sostenuta nelle lingue indicate nell'art. 2 e nella lingua somala, purché raggiunga la sufficienza di almeno punti 2,4, e di un massimo di 2 punti per ciascuna prova sostenuta in lingue diverse, purché raggiunga la sufficienza di almeno punti 1,2. In ogni caso, il concorrente non può beneficiare di più di dodici punti complessivamente per le prove orali di lingue facoltative. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto, espresso in ottantesimi, riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

 

          Art. 12.

     La Commissione esaminatrice per i concorsi di ammissione alle carriere indicate nell'art. 1 è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un presidente, scelto fra gli Ambasciatori e gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe, in servizio o a riposo, di un consigliere di Stato, di tre funzionari della carriera diplomatico-consolare o della carriera per la quale è stato bandito il concorso, di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata o equiparato, e di tre professori titolari di Università o di altro Istituto equiparato. In relazione alla specialità delle materie di esame per la carriera per l'Oriente, possono essere chiamati a far parte della Commissione professori universitari anche non titolari.

     Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per le lingue estere.

     Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore a primo segretario di Legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario della carriera stessa di grado non inferiore a terzo segretario di Legazione.

 

          Art. 13.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.