§ 80.5.19d - Legge 8 luglio 1957, n. 578.
Modificazioni alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:08/07/1957
Numero:578


Sommario
Art. unico.      Al primo comma dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono aggiunte le seguenti parole: "salvo il rispetto della percentuale stabilita dal secondo comma [...]


§ 80.5.19d - Legge 8 luglio 1957, n. 578.

Modificazioni alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

(G.U. 25 luglio 1957, n. 184).

 

 

     Art. unico.

     Al primo comma dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono aggiunte le seguenti parole: "salvo il rispetto della percentuale stabilita dal secondo comma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra".