Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 03/02/1957 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. unico. Le esenzioni da imposta di bollo, previste dagli articoli 47 e 55 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180, in [...] |
§ 80.5.19c - Legge 3 febbraio 1957, n. 17. [1]
Proroga dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo sugli atti relativi a cessione di quote del quinto dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni.
(G.U. 18 febbraio 1957, n. 45).
Le esenzioni da imposta di bollo, previste dagli articoli 47 e 55 del testo unico approvato con il
Le esenzioni di cui al comma precedente si applicano, per lo stesso periodo di tempo ivi indicato, anche agli atti e scritti relativi:
alle sovvenzioni contro cessione di quote della retribuzione effettuate, ai sensi dell'art. 20, punto sesto, della
ai piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di assistenza e previdenza ai dipendenti dello Stato, ai sensi della
ai crediti concessi dal Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali in attuazione del regio
[1] Abrogata dall'art. 1 del