§ 80.5.148 – L. 19 maggio 1954, n. 268.
Aumento delle pensioni agli ex dipendenti pubblici dell'ex impero austro-ungarico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:19/05/1954
Numero:268


Sommario
Art. 1.      Le pensioni dirette e di riversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei anche se rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio concernenti gli assegni al personale in quiescenza


§ 80.5.148 – L. 19 maggio 1954, n. 268.

Aumento delle pensioni agli ex dipendenti pubblici dell'ex impero austro-ungarico.

(G.U. 12 giugno 1954, n. 133).

 

     Art. 1.

     Le pensioni dirette e di riversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei anche se rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex stato libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso stato libero, sono aumentate in ragione del 50 per cento con decorrenza al 1° gennaio 1953.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio concernenti gli assegni al personale in quiescenza.