Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 29/07/1949 |
Numero: | 493 |
Sommario |
Art. 1. Sono abrogate le disposizioni dell'art. 1, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, e dell'art. 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, [...] |
Art. 2. Il limite massimo delle anticipazioni che il Tesoro dello Stato è autorizzato a fare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, stabilito in L. 250.000.000 (lire [...] |
Art. 3. A compensazione dell'onere di L. 125.000.000, derivante al bilancio dello Stato nell'esercizio 1948-49 in seguito alle disposizioni del precedente art. 2, [...] |
Art. 4. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione della presente legge |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 80.5.98 – L. 29 luglio 1949, n. 493.
Modificazioni e integrazioni alle norme in materia di prestiti a favore degli impiegati e dei salariati dello Stato.
(G.U. 11 agosto 1949, n. 183).
Sono abrogate le disposizioni dell'art. 1, n. 3, del
Il limite massimo delle anticipazioni che il Tesoro dello Stato è autorizzato a fare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, stabilito in L. 250.000.000 (lire duecentocinquanta milioni) dal
La concessione delle anticipazioni, previste dal suddetto
A compensazione dell'onere di L. 125.000.000, derivante al bilancio dello Stato nell'esercizio 1948-49 in seguito alle disposizioni del precedente art. 2, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9 del regio
Tale riduzione avrà effetto sul fondo di L. 500 milioni inscritto, nell'esercizio 1948-49, al capitolo 511-bis dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in applicazione del suindicatoregio
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione della presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.