§ 80.5.48 – L. 23 dicembre 1946, n. 478.
Modificazione delle formule di giuramento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:23/12/1946
Numero:478


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Per le persone estranee all'Amministrazione dello Stato investite occasionalmente di pubbliche funzioni, che, secondo le preesistenti disposizioni, sono tenute a [...]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 80.5.48 – L. 23 dicembre 1946, n. 478.

Modificazione delle formule di giuramento.

(G.U. 4 gennaio 1947, n. 3).

 

     Art. 1. [1]

     Fino a quando non venga diversamente stabilito in dipendenza della nuova Costituzione dello Stato, i dipendenti civili e militari dello Stato, i dipendenti degli Enti locali e le persone incaricate di pubbliche funzioni, che siano tenuti al giuramento, lo presteranno o lo rinnoveranno secondo le formule stabilite negli articoli seguenti.

 

          Art. 2. [2]

     La formula di giuramento per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato è stabilita come segue:

     "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi e di adempiere tutti i doveri del mio stato al solo scopo del bene della Patria".

     La stessa formula si applica per gli appartenenti ai corpi militarizzati nei casi in cui il giuramento sia previsto dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 3. [3]

     La formula di giuramento per i dipendenti civili dello Stato e per i dipendenti degli Enti locali è stabilita come segue:

     "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato, di adempiere tutti i miei doveri, serbando scrupolosamente il segreto d'ufficio, nell'interesse dell'Amministrazione e per il pubblico bene".

     Per la promessa solenne, richiesta dalle vigenti disposizioni agli impiegati in prova, si applica la formula di cui al comma precedente, sostituendo la parola "prometto" alla parola "giuro".

 

          Art. 4. [4]

     La formula di giuramento per i magistrati dell'Ordine giudiziario ed amministrativo, per gli avvocati e procuratori dello Stato e per i notai è stabilita come segue:

     "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio".

 

          Art. 5.

     Per le persone estranee all'Amministrazione dello Stato investite occasionalmente di pubbliche funzioni, che, secondo le preesistenti disposizioni, sono tenute a prestare giuramento con riferimento alla forma istituzionale dello Stato, si applica la seguente formula:

     "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse".

 

          Art. 6. [5]

     I sindaci dei comuni ed i presidenti delle deputazioni provinciali prestano giuramento con la seguente formula:

     "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

 

          Art. 7. [6]

     Per i professori universitari resta fermo il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238.

 

          Art. 8. [7]

     Il giuramento prescritto dall'art. 5 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e dall'art. 3 del regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, per coloro ai quali sia stata concessa la cittadinanza italiana, deve essere prestato con la formula seguente:

     "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo e di osservare lealmente le leggi dello Stato".

 

          Art. 9. [8]

     Fino a quando non sia prestato il giuramento con le nuove formule, resta fermo il disposto del primo comma dell'art. 9 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.