Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.4 organizzazione |
Data: | 15/11/1989 |
Numero: | 373 |
Sommario |
Art. 1. 1. Allo scopo di provvedere agli adempimenti nelle materie di competenza previste dalla vigente normativa, sono istituiti gli uffici scolastici regionali per il Molise, [...] |
Art. 2. 1. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione, a funzionari che rivestono la [...] |
Art. 3. 1. A far tempo dalla data di funzionamento degli uffici di cui all'art. 1, gli uffici interregionali per l'Abruzzo e il Molise, per il Lazio e l'Umbria e per la Puglia e [...] |
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.338,3 milioni per il 1989, in lire 2.345,3 milioni per il 1990, in lire 2.351,8 milioni [...] |
§ 80.4.42 - Legge 15 novembre 1989, n. 373.
Istituzione di uffici scolastici regionali.
(G.U. 21 novembre 1989, n. 272)
1. Allo scopo di provvedere agli adempimenti nelle materie di competenza previste dalla vigente normativa, sono istituiti gli uffici scolastici regionali per il Molise, per l'Umbria e per la Basilicata, con sede, rispettivamente, in Campobasso, Perugia e Potenza.
2. A tali uffici sono preposti i sovrintendenti scolastici.
1. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente superiore, ai sensi del
2. La tabella IX allegata al
3. La tabella dei ruoli e delle relative dotazioni organiche allegata al
4. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere è ripartito fra tutte le province della circoscrizione regionale secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della
1. A far tempo dalla data di funzionamento degli uffici di cui all'art. 1, gli uffici interregionali per l'Abruzzo e il Molise, per il Lazio e l'Umbria e per la Puglia e la Basilicata, istituiti con l'art. 3 della
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta, istituito con l'art. 3 della
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.338,3 milioni per il 1989, in lire 2.345,3 milioni per il 1990, in lire 2.351,8 milioni per il 1991, e in lire 2.357,5 milioni a partire dal 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti in favore della scuola".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabelle.
Qualifica |
Unità |
||
Dirigente superiore |
3 |
||
Primo dirigente amministrativo |
3 |
||
Primo dirigente di ragioneria |
3 |
||
Qualifica |
Unità |
||
VII |
15 |
||
VI |
15 |
||
IV |
24 |
||
II |
6 |