§ 80.4.13 - D.Lgs. 5 gennaio 1948, n. 38 .
Trasferimento di segretari di ruolo delle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana nel ruolo nazionale dei segretari comunali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:05/01/1948
Numero:38


Sommario
Art. 1.      I segretari di ruolo delle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana che siano stati trattenuti in Italia a causa dello stato di guerra o che, per gli eventi [...]
Art. 2.      La domanda di cui all'articolo precedente va presentata, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, [...]
Art. 3.      I segretari delle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana che vengono trasferiti nel ruolo nazionale dei segretari comunali, conservano l'anzianità [...]
Art. 4.      I segretari delle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana inquadrati nel ruolo nazionale dei segretari comunali prendono provvisoriamente posto dopo l'ultimo [...]
Art. 5.      I segretari comunali suddetti possono in qualunque momento essere assegnati dal Ministero dell'Africa italiana, in relazione all'assetto definitivo che sarà dato ai [...]
Art. 6.      Salvo l'esercizio della facoltà conferita dal precedente articolo al Ministero dell'Africa italiana, i segretari trasferiti nel ruolo nazionale per effetto del presente [...]
Art. 7.      Col passaggio nel ruolo nazionale dei segretari comunali lo stato giuridico del personale di cui all'art. 3 è determinato e regolato dalla legge 27 giugno 1942, numero [...]
Art. 8.      I segretari di ruolo delle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, i quali non vengano trasferiti, in applicazione del presente decreto, nel ruolo nazionale dei [...]


§ 80.4.13 - D.Lgs. 5 gennaio 1948, n. 38 [1] .

Trasferimento di segretari di ruolo delle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana nel ruolo nazionale dei segretari comunali.

(G.U. 14 febbraio 1948, n. 38)

 

 

     Art. 1.

     I segretari di ruolo delle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana che siano stati trattenuti in Italia a causa dello stato di guerra o che, per gli eventi bellici, successivamente all'11 giugno 1940 siano rientrati in Italia o che prestavano servizio presso Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state soppresse per causa di guerra possono, a domanda, essere trasferiti nel ruolo nazionale dei segretari comunali, purché in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale o del titolo previsto al terzo paragrafo, secondo comma, dell'art. 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851.

 

          Art. 2.

     La domanda di cui all'articolo precedente va presentata, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'Africa italiana, che la trasmetterà al Ministero dell'interno istruita e corredata di rapporto informativo e del proprio giudizio sul servizio prestato dal richiedente.

     Per il personale disperso o che trovasi comunque fuori del territorio metropolitano, il temine di cui al comma precedente è elevato a novanta giorni a decorrere dalla data del relativo rimpatrio.

     Il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di amministrazione previsto all'art. 197 della legge 27 giugno 1942, n. 851, decide sulle domande con decreto impugnabile solo per motivi di legittimità.

 

          Art. 3.

     I segretari delle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana che vengono trasferiti nel ruolo nazionale dei segretari comunali, conservano l'anzianità complessivamente maturata e sono inquadrati nei quadri risultanti dalla tabella A allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 851, equivalenti a quelli da loro rivestiti nelle Amministrazioni di provenienza.

     Il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di amministrazione, può tuttavia disporne l'inquadramento nel grado immediatamente inferiore a quello rivestito presso le Amministrazioni di provenienza, in relazione alle vacanze risultanti nei vari gradi del ruolo nazionale, tenuto conto dei titoli di studio e di merito, nonchè dell'anzianità complessiva di servizio e di quella di grado di ciascun richiedente. In tal caso gli interessati possono rinunciare al trasferimento.

 

          Art. 4.

     I segretari delle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana inquadrati nel ruolo nazionale dei segretari comunali prendono provvisoriamente posto dopo l'ultimo pari grado, salva la determinazione del posto definitivo in base al computo dell'anzianità, a' termini dell'art. 180 della legge 27 giugno 1942, n. 851.

 

          Art. 5.

     I segretari comunali suddetti possono in qualunque momento essere assegnati dal Ministero dell'Africa italiana, in relazione all'assetto definitivo che sarà dato ai territori dell'Africa italiana, alle rispettive Amministrazioni di provenienza o ad altre Amministrazioni municipali di equivalente categoria. In tal caso essi cessano di appartenere al ruolo nazionale.

     In caso di assegnazione alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, essi conservano il grado ricoperto prima del trasferimento nel ruolo nazionale, salvi i maggiori benefici conseguiti per il servizio prestato presso le Amministrazioni comunali del ruolo nazionale.

 

          Art. 6.

     Salvo l'esercizio della facoltà conferita dal precedente articolo al Ministero dell'Africa italiana, i segretari trasferiti nel ruolo nazionale per effetto del presente decreto hanno facoltà di optare, entro sei mesi dall'assetto definitivo che sarà dato ai territori dell'Africa italiana, fra la sede nella quale prestino servizio in Italia e l'ultima della quale essi erano titolari nei territori dell'Africa italiana. L'opzione è irrevocabile.

 

          Art. 7.

     Col passaggio nel ruolo nazionale dei segretari comunali lo stato giuridico del personale di cui all'art. 3 è determinato e regolato dalla legge 27 giugno 1942, numero 851, e successive modificazioni ed aggiunte.

     Il personale predetto ha facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze delle Amministrazioni municipali di provenienza e, successivamente alla cessazione da tale servizio per fatti di guerra, alle dipendenze dell'Amministrazione dell'Africa italiana o di enti da essa dipendenti o di altre Amministrazioni presso le quali sia stato eventualmente comandato in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450.

 

          Art. 8.

     I segretari di ruolo delle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, i quali non vengano trasferiti, in applicazione del presente decreto, nel ruolo nazionale dei segretari comunali o che rinuncino al trasferimento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3, conservano immutato lo stato giuridico acquisito presso le Amministrazioni di provenienza.

     Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.