§ 80.2.6 - Legge 11 febbraio 1963, n. 98.
Aumento del fondo di dotazione del patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.2 I.P.Z.S.
Data:11/02/1963
Numero:98


Sommario
Art. 1.      I fabbricati ed i terreni di piazza Verdi e di via Gino Capponi in Roma conferiti in uso all'Istituto Poligrafico dello Stato, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della [...]
Art. 2.      Gli atti ed i contratti posti in essere per le operazioni di trasferimento all'Istituto dei beni considerati dal precedente articolo e per il finanziamento, la [...]
Art. 3.      La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 80.2.6 - Legge 11 febbraio 1963, n. 98. [1]

Aumento del fondo di dotazione del patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato

(G.U. 26 febbraio 1963, n. 55)

 

 

     Art. 1.

     I fabbricati ed i terreni di piazza Verdi e di via Gino Capponi in Roma conferiti in uso all'Istituto Poligrafico dello Stato, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, nonché i fabbricati, i terreni, le installazioni e le altre pertinenze di proprietà dello Stato attualmente in uso alla Cartiera di Foggia, entrano a far parte, come fondo di dotazione, del patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

 

          Art. 2.

     Gli atti ed i contratti posti in essere per le operazioni di trasferimento all'Istituto dei beni considerati dal precedente articolo e per il finanziamento, la costruzione dei nuovi locali ed il trasferimento degli impianti, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa di registro ed ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo.

 

          Art. 3.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.