Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.2 I.P.Z.S. |
Data: | 16/04/1954 |
Numero: | 108 |
Sommario |
Art. 1. È autorizzata da parte del Tesoro, la somministrazione di lire 3 miliardi all'Istituto Poligrafico dello Stato per l'aumento del patrimonio costituito dall'Istituto [...] |
Art. 2. All'onere derivante dal disposto del precedente art. 1, sarà fatto fronte con corrispondente aliquota delle entrate di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1197, [...] |
Art. 3. La sovvenzione del precedente art. 1 viene esentata dalla trattenuta del 4 per ogni mille lire fissata dal n. 4 del titolo V, dall'allegato F, alla legge 17 luglio 1951, [...] |
Art. 4. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge |
Art. 5. La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 80.2.3 - Legge 16 aprile 1954, n. 108. [1]
Aumento del patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato di lire 3 miliardi
(G.U. 28 aprile 1954, n. 97)
È autorizzata da parte del Tesoro, la somministrazione di lire 3 miliardi all'Istituto Poligrafico dello Stato per l'aumento del patrimonio costituito dall'Istituto stesso, a norma dell'art. 2 della
All'onere derivante dal disposto del precedente art. 1, sarà fatto fronte con corrispondente aliquota delle entrate di cui alla
La sovvenzione del precedente art. 1 viene esentata dalla trattenuta del 4 per ogni mille lire fissata dal n. 4 del titolo V, dall'allegato F, alla
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del