§ 80.2.3 - Legge 16 aprile 1954, n. 108.
Aumento del patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato di lire 3 miliardi


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.2 I.P.Z.S.
Data:16/04/1954
Numero:108


Sommario
Art. 1.      È autorizzata da parte del Tesoro, la somministrazione di lire 3 miliardi all'Istituto Poligrafico dello Stato per l'aumento del patrimonio costituito dall'Istituto [...]
Art. 2.      All'onere derivante dal disposto del precedente art. 1, sarà fatto fronte con corrispondente aliquota delle entrate di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1197, [...]
Art. 3.      La sovvenzione del precedente art. 1 viene esentata dalla trattenuta del 4 per ogni mille lire fissata dal n. 4 del titolo V, dall'allegato F, alla legge 17 luglio 1951, [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge
Art. 5.      La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 80.2.3 - Legge 16 aprile 1954, n. 108. [1]

Aumento del patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato di lire 3 miliardi

(G.U. 28 aprile 1954, n. 97)

 

 

     Art. 1.

     È autorizzata da parte del Tesoro, la somministrazione di lire 3 miliardi all'Istituto Poligrafico dello Stato per l'aumento del patrimonio costituito dall'Istituto stesso, a norma dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e conferito poi all'Istituto medesimo con l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 22 settembre 1947, n. 1105. La suddetta somma verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1950-1951.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dal disposto del precedente art. 1, sarà fatto fronte con corrispondente aliquota delle entrate di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1197, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio 1950-51 (4° provvedimento).

 

          Art. 3.

     La sovvenzione del precedente art. 1 viene esentata dalla trattenuta del 4 per ogni mille lire fissata dal n. 4 del titolo V, dall'allegato F, alla legge 17 luglio 1951, n. 575. Come del pari vengono esentati dalla predetta trattenuta tutti i pagamenti fatti dallo Stato all'Istituto Poligrafico dello Stato.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 5.

     La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.