| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 80. Pubblica amministrazione | 
| Capitolo: | 80.1 avvocatura dello Stato | 
| Data: | 03/05/1948 | 
| Numero: | 844 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'art. 34 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto [...] | 
| Art. 2. Gli avvocati dello Stato collocati a riposo prima del compimento del settantesimo anno di età ed attualmente riassunti temporaneamente in servizio ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo [...] | 
§ 80.1.6 - D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 844. [1]
Limite di età per il collocamento a riposo degli avvocati dello Stato.
(G.U. 8 luglio 1948, n. 156).
     L'art. 34 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con 
(Omissis).
     Gli avvocati dello Stato collocati a riposo prima del compimento del settantesimo anno di età ed attualmente riassunti temporaneamente in servizio ai sensi dell'art. 2 del 
Fino a quest'ultima data possono essere trattenuti in servizio gli avvocati dello Stato che successivamente al 31 dicembre 1947 compiono i limiti di età stabiliti per il collocamento a riposo.
Gli avvocati dello Stato, mantenuti in servizio in virtù del primo e secondo comma del presente articolo, sono considerati, in ogni caso, in soprannumero al ruolo dell'Avvocatura dello Stato.
[1] Ratificato dall'art. unico della