§ 80.1.6 - D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 844.
Limite di età per il collocamento a riposo degli avvocati dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.1 avvocatura dello Stato
Data:03/05/1948
Numero:844


Sommario
Art. 1.      L'art. 34 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto [...]
Art. 2.      Gli avvocati dello Stato collocati a riposo prima del compimento del settantesimo anno di età ed attualmente riassunti temporaneamente in servizio ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo [...]


§ 80.1.6 - D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 844. [1]

Limite di età per il collocamento a riposo degli avvocati dello Stato.

(G.U. 8 luglio 1948, n. 156).

 

Art. 1.

     L'art. 34 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato con l'art. 1 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 117, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Gli avvocati dello Stato collocati a riposo prima del compimento del settantesimo anno di età ed attualmente riassunti temporaneamente in servizio ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 166, possono essere mantenuti in servizio, nella predetta posizione, fino al 31 dicembre 1948.

     Fino a quest'ultima data possono essere trattenuti in servizio gli avvocati dello Stato che successivamente al 31 dicembre 1947 compiono i limiti di età stabiliti per il collocamento a riposo.

     Gli avvocati dello Stato, mantenuti in servizio in virtù del primo e secondo comma del presente articolo, sono considerati, in ogni caso, in soprannumero al ruolo dell'Avvocatura dello Stato.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.