Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.1 avvocatura dello Stato |
Data: | 03/05/1948 |
Numero: | 844 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 34 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto [...] |
Art. 2. Gli avvocati dello Stato collocati a riposo prima del compimento del settantesimo anno di età ed attualmente riassunti temporaneamente in servizio ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo [...] |
§ 80.1.6 - D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 844. [1]
Limite di età per il collocamento a riposo degli avvocati dello Stato.
(G.U. 8 luglio 1948, n. 156).
L'art. 34 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con
(Omissis).
Gli avvocati dello Stato collocati a riposo prima del compimento del settantesimo anno di età ed attualmente riassunti temporaneamente in servizio ai sensi dell'art. 2 del
Fino a quest'ultima data possono essere trattenuti in servizio gli avvocati dello Stato che successivamente al 31 dicembre 1947 compiono i limiti di età stabiliti per il collocamento a riposo.
Gli avvocati dello Stato, mantenuti in servizio in virtù del primo e secondo comma del presente articolo, sono considerati, in ogni caso, in soprannumero al ruolo dell'Avvocatura dello Stato.
[1] Ratificato dall'art. unico della