§ 7.4.3 – L. 21 febbraio 1990, n. 36.
Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.4 porto d'armi
Data:21/02/1990
Numero:36


Sommario
Art. 1.      1. Il terzo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Il sesto comma dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dai seguenti
Art. 3.      1. Il terzo comma dell'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. Al sesto comma dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: "nel numero di due per le armi comuni da sparo", sono sostituite dalle seguenti: "nel [...]
Art. 5.      1. La detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di [...]
Art. 6.      1. Al terzo comma dell'art. 22 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è aggiunto il seguente periodo: "Il porto dell'arma per uso di caccia da parte di persona munita di [...]
Art. 7.      1. Ai soli fini della difesa personale è consentito il porto d'armi senza la licenza di cui all'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [...]
Art. 8.      1. Gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di [...]
Art. 9.      1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto della provincia di confine può autorizzare personale appartenente alle forze di polizia o ai servizi di [...]
Art. 10.      1. Coloro che illegalmente detengono armi di qualsiasi specie, comprese quelle da guerra o tipo guerra e quelle da punta e da taglio, o parti di esse, compresi i [...]


§ 7.4.3 – L. 21 febbraio 1990, n. 36.

Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati.

(G.U. 28 febbraio 1990, n. 49).

 

     Art. 1.

     1. Il terzo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

     "Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate ``da bersaglio da sala'', o ad emissione di gas, nonchè le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'art. 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.".

     2. All'ultimo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.".

 

          Art. 2.

     1. Il sesto comma dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dai seguenti:

     "Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

     Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma.".

 

          Art. 3.

     1. Il terzo comma dell'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

     "Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonchè del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione.".

 

          Art. 4.

     1. Al sesto comma dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: "nel numero di due per le armi comuni da sparo", sono sostituite dalle seguenti: "nel numero di tre per le armi comuni da sparo".

 

          Art. 5.

     1. La detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione.

 

          Art. 6.

     1. Al terzo comma dell'art. 22 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è aggiunto il seguente periodo: "Il porto dell'arma per uso di caccia da parte di persona munita di licenza, nel caso di omesso pagamento della tassa di concessione governativa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire ottocentomila.".

 

          Art. 7.

     1. Ai soli fini della difesa personale è consentito il porto d'armi senza la licenza di cui all'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle persone contemplate dall'art. 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, del tesoro e delle finanze, sono individuate le categorie di persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di dotazione e porto delle armi in servizio nonchè di concessione gratuita della licenza.

     3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì le condizioni di applicabilità della medesima disciplina al personale cessato dal servizio.

 

          Art. 8.

     1. Gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne di servizio.

 

          Art. 9.

     1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto della provincia di confine può autorizzare personale appartenente alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, ad introdurre e portare le armi di cui è dotato per fini di difesa.

     2. L'autorizzazione è limitata al periodo di permanenza in Italia delle personalità accompagnate purchè sussistano, tra i due Stati, condizioni di reciprocità.

     2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata altresì agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato [1].

     2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa [2].

     2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388 [3].

 

          Art. 10.

     1. Coloro che illegalmente detengono armi di qualsiasi specie, comprese quelle da guerra o tipo guerra e quelle da punta e da taglio, o parti di esse, compresi i congegni necessari per il loro funzionamento, munizioni, esplosivi, ed altri congegni micidiali, non sono punibili qualora, prima dell'accertamento del reato e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla loro consegna all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, alla stazione dei carabinieri competente per territorio, che ne rilascia ricevuta, ovvero, qualora si tratti di armi, munizioni ed esplosivi che possono essere legalmente detenuti, ottemperino all'obbligo di denuncia previsto dall'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

     2. La denuncia è valida anche senza l'indicazione della provenienza.\


[1] Comma aggiunto dall'art. 20 della L. 31 ottobre 2003, n. 306.

[2] Comma aggiunto dall'art. 20 della L. 31 ottobre 2003, n. 306.

[3] Comma aggiunto dall'art. 20 della L. 31 ottobre 2003, n. 306.