§ 7.3.e - R.D.L. 16 dicembre 1935, n. 2430.
Modificazioni alle vigenti norme sul tiro a segno nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.3 disciplina generale
Data:16/12/1935
Numero:2430


Sommario
Art. 1. Il tiro a segno nazionale ha lo scopo:
Art. 2. L'Unione italiana di tiro a segno, previe intese con l'Ispettorato generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione, provvede:
Art. 3. Le attribuzioni di cui ai commi a) e b) dell'art. 1 sono esercitate, in sede di istruzione premilitare e postmilitare, dalla M.V.S.N. ; quella di cui al comma c) dall'Unione italiana di tiro a segno.
Art. 4. L'Ispettorato generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione formula, di concerto coi Ministeri militari e col Comando della M.V.S.N., i programmi e i regolamenti per le [...]
Art. 5. Il Comando generale della M.V.S.N. , provvede con proprio personale alla esecuzione delle esercitazioni ed alla gestione amministrativa del tiro a segno nazionale.
Art. 6. In ogni Comune può essere istituita una Sezione di tiro a segno nazionale, quando sussistano comprovate esigenze locali di istruzione premilitare e postmilitare.
Art. 7. La Sezione di tiro è rappresentata da un presidente scelto fra gli ufficiali della M.V. S.N.  e nominato dall'Ispettore generale della istruzione premilitare e postmilitare, su designazione del [...]
Art. 8. Il Comando di legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nomina, per le Sezioni di tiro a segno, i personali da destinare alla direzione dell'esecuzione del tiro: direttori, vice [...]
Art. 9. Gli avanguardisti, per essere ammessi a sparare con l'arma da guerra, debbono avere compiuto il 16° anno di età. Quelli di età minore sono ammessi come allievi tiratori; essi debbono sparare con armi [...]
Art. 10. Per l'iscrizione nei ruoli del tiro a segno, all'infuori di coloro che vi partecipano per obdell'istruzione premilitare e postmilitare sono stabilite le seguenti tasse annue:
Art. 11. I campi di tiro sono impiantati a spese dello Stato e compresi tra gli immobili demaniali militari.
Art. 12. Alle spese di esercizio delle Sezioni viene provveduto:
Art. 13. L'Ispettore di zona per la istruzione premilitare e postmilitare comunica ogni anno alle Amministrazioni provinciali e comunali l'ammontare dei concorsi obbligatori per le spese di cui al terzo comma [...]
Art. 14. I fondi necessari per l'impianto dei campi di tiro, per la loro ordinaria manutenzione e per il funzionamento delle Sezioni saranno stanziati nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze. Le [...]
Art. 15. Gli enti estranei alle Forze armate dello Stato che usufruiscono dei campi di tiro concorrono, in ragione dell'uso, nelle spese di ordinaria manutenzione.
Art. 16. Chiunque non abbia prestato servizio presso le Forze armate dello Stato e faccia domanda di ottenere il permesso di porto d'arme per caccia o per uso di difesa personale, deve seguire o avere seguito [...]
Art. 17. Ogni anno presso ciascuna Sezione di tiro a segno viene eseguita una gara comunale; ogni anno o quanto meno ogni due anni in ciascuna Provincia viene eseguita una gara provinciale; ogni cinque anni [...]
Art. 18. Potranno essere conferiti diplomi di maestro tiratore, tiratore scelto di 1ª e 2ª classe nelle varie armi (pistola, fucile, carabina libera, ecc.) in base al punteggio in prove di campionato nelle [...]
Art. 19. Sono istituite medaglie di benemerenza d'oro e d'argento per le Sezioni che danno prova di una lodevole organizzazione e per coloro che in particolare modo si distinguono per conseguire il miglior [...]
Art. 20. Nei riguardi dei membri del Consiglio direttivo dei componenti della Direzione del tiro e dei segretari delle Sezioni di tiro che incorrano in gravi trasgressioni alle norme della presente legge e [...]
Art. 21. Le Sezioni, previa autorizzazione dell'Ispettore di zona per la istruzione premilitare e postmilitare, possono istituire Delegazioni per il tiro a breve distanza nelle località riconosciute idonee [...]
Art. 22. Le Delegazioni non hanno amministrazione propria. Per le spese fanno capo alle Sezioni, che provvedono anche alle armi e ai materiali occorrenti.
Art. 23. Il tiro a breve distanza è eseguito con armi del tipo approvato dal Comando generale della M.V.S.N. , di concerto coi Ministeri militari e sentito il parere dell'Ispettore capo per la preparazione [...]
Art. 24. I genitori o tutori dei giovani obbligati alla istruzione premilitare a norma della legge 31 dicembre 1934, n. 2150, devono corrispondere un contributo di lire 5 per ciascuno dei corsi premilitari [...]
Art. 25. I premilitari per i quali sia stato effettuato il pagamento del contributo di cui all'articolo precedente o che ne siano stati debitamente esonerati, possono chiedere, senza corrispondere alcuna [...]
Art. 26. La riscossione dei contributi di cui all'articolo 24 ed il ricupero delle quote non corrisposte nei termini prescritti, saranno effettuati nelle forme stabilite con decreto del Ministro per le [...]


§ 7.3.e - R.D.L. 16 dicembre 1935, n. 2430. [1]

Modificazioni alle vigenti norme sul tiro a segno nazionale.

(G.U. 31 gennaio 1936, n. 25)

 

Art. 1.

Il tiro a segno nazionale ha lo scopo:

a) di provvedere all'addestramento nel tiro degli obbligati alla istruzione premilitare e post-militare;

b) di diffondere fra i tiratori la conoscenza ove possibile - l'impiego tecnico dei mezzi di fuoco (fucili, armi automatiche, bombe, ecc.) in distribuzione all'arma di fanteria;

c) di coltivare l'esercizio del tiro negli iscritti che, per passione, e particolari attitudini, si distinguono sulla massa dei tiratori.

È alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che vi provvede a mezzo spettorato generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione e del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

 

     Art. 2.

L'Unione italiana di tiro a segno, previe intese con l'Ispettorato generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione, provvede:

alla organizzazione e disciplinamento delle gare;

alla organizzazione, alla preparazione e all'intervento delle rappresentanze italiane nelle competizioni internazionali di tiro;

all'allenamento e perfezionamento dei giovani in possesso di particolari attitudini al tiro, segnalati dagli organi incaricati di svolgere le iscrizioni premilitari.

L'Unione ha personalità giuridica ed autonoma amministrativa; con decreto Reale, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ne sarà approvato lo statuto.

Il presidente dell'Unione è nominato dal presidente del C.O.N.I., di concerto con l'Ispettore capo della preparazione premilitare e postmilitare della Nazione e col Capo di S. M. della M.V.S.N. . Fanno parte, di diritto, della Presidenza dell'Unione un rappresentante dell'Ispettore capo predetto e il capo dell'Ispettorato premilitare e sportivo presso il Comando generale della M.V.S.N. .

 

     Art. 3.

Le attribuzioni di cui ai commi a) e b) dell'art. 1 sono esercitate, in sede di istruzione premilitare e postmilitare, dalla M.V.S.N. ; quella di cui al comma c) dall'Unione italiana di tiro a segno.

 

     Art. 4.

L'Ispettorato generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione formula, di concerto coi Ministeri militari e col Comando della M.V.S.N., i programmi e i regolamenti per le esercitazioni di tiro ed impartisce le direttive per lo svolgimento del programma addestrativo, assolvendo le funzioni di vigilanza e controllo per mezzo degli ispettori periferici della istruzione pre e postmilitare.

 

     Art. 5.

Il Comando generale della M.V.S.N. , provvede con proprio personale alla esecuzione delle esercitazioni ed alla gestione amministrativa del tiro a segno nazionale.

 

     Art. 6.

In ogni Comune può essere istituita una Sezione di tiro a segno nazionale, quando sussistano comprovate esigenze locali di istruzione premilitare e postmilitare.

L'ispettore pre e postmilitare di zona cura la massima possibile diffusione delle Sezioni di tiro nei Comuni, in rapporto alle suaccennate esigenze, inoltrando le relative proposte all'Ispettorato generale, che decide in merito.

 

     Art. 7.

La Sezione di tiro è rappresentata da un presidente scelto fra gli ufficiali della M.V. S.N.  e nominato dall'Ispettore generale della istruzione premilitare e postmilitare, su designazione del Comando di gruppo di legioni competente per territorio ed è amministrata da un Consiglio direttivo composto:

del presidente della Sezione;

di un delegato dell'Unione italiana del tiro a segno, designato dal presidente dell'Unione stessa;

di un delegato del Comune designato dal podestà.

Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettore generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione.

Le suaccennate cariche sono gratuite.

Il Consiglio direttivo provvederà alla nomina di un segretario, scelto fra gli iscritti o fra estranei.

 

     Art. 8.

Il Comando di legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nomina, per le Sezioni di tiro a segno, i personali da destinare alla direzione dell'esecuzione del tiro: direttori, vice direttori e commissari di tiro.

 

     Art. 9.

Gli avanguardisti, per essere ammessi a sparare con l'arma da guerra, debbono avere compiuto il 16° anno di età. Quelli di età minore sono ammessi come allievi tiratori; essi debbono sparare con armi di dimensioni consone all'età.

 

     Art. 10.

Per l'iscrizione nei ruoli del tiro a segno, all'infuori di coloro che vi partecipano per obdell'istruzione premilitare e postmilitare sono stabilite le seguenti tasse annue:

lire tre per gli avanguardisti che non abbiano compiuto il 16° anno di età, lire cinque per quelli di età superiore, lire sei per chiunque altro.

Per i premilitari e postmilitari provvede il seguente articolo 24.

Le Sezioni rilasciano a favore dell'Unione italiana di tiro a segno un quarto del rispettivo introito per tasse annuali, esclusi i contributi di cui all'art. 24.

Le tasse saranno riscosse in un'unica rata, per il tramite dell'esattore delle imposte dirette, il quale vi provvede senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, con facoltà di valersi della procedura privilegiata della legge sulla riscossione delle imposte dirette ed alle condizioni da pattuirsi di volta in volta. All'atto, però, della prima iscrizione, le tasse saranno versate direttamente alla Sezione e imputate all'anno in corso, qualunque sia il giorno della iscrizione.

 

     Art. 11.

I campi di tiro sono impiantati a spese dello Stato e compresi tra gli immobili demaniali militari.

Sono egualmente a carico dello Stato gli affitti dei terreni sui quali si impiantano campi di tiro.

Per le Sezioni istituite o da istituirsi in capoluoghi di Provincia o in Comuni che erano capoluoghi di mandamento al 1° aprile 1934, data di entrata in vigore del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, numero 383 , si provvede mediante il concorso dello Stato, della Provincia e del Comune, nelle proporzioni di tre quinti a carico dello Stato e di un quinto a carico di ciascuna delle altre due Amministrazioni, per le dotazioni di armamento, per l'ammobigliamento e per l'arredamento delle sedi dei campi e per l'acquisto delle bandiere e degli emblemi.

Per le Sezioni da istituirsi negli altri Comuni, si provvede alle accennate spese a totale carico dello Stato, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi di tiro è affidata al Ministero della guerra (Direzione generale del Genio militare).

I campi di tiro vengono dati in uso alle Sezioni di tiro a segno a titolo gratuito.

 

     Art. 12.

Alle spese di esercizio delle Sezioni viene provveduto:

- con le tasse annuali che corrispondono gli iscritti ;

- con introiti vari derivanti dal funzionamento delle Sezioni;

- con i concorsi degli enti che usufruiscono dei campi;

- con offerte dei cittadini;

- con i sussidi governativi, provinciali e comunali corrisposti in relazione alle possibilità dei rispettivi bilanci.

 

     Art. 13.

L'Ispettore di zona per la istruzione premilitare e postmilitare comunica ogni anno alle Amministrazioni provinciali e comunali l'ammontare dei concorsi obbligatori per le spese di cui al terzo comma del precedente articolo 11. Inoltre prende accordi con dette Amministrazioni, circa la misura dei sussidi da erogare per le spese di esercizio delle Sezioni.

 

     Art. 14.

I fondi necessari per l'impianto dei campi di tiro, per la loro ordinaria manutenzione e per il funzionamento delle Sezioni saranno stanziati nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze. Le somme all'uopo esistenti nel bilancio del Ministero della guerra, saranno trasferite nel bilancio del Ministero delle finanze.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni.

Per l'attività di competenza della U.I.T.S., la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilirà annualmente, sulla base di comprovate necessità, il contributo eventuale da concedere a favore della Unione predetta da prelevarsi dai fondi anzidetti.

 

     Art. 15.

Gli enti estranei alle Forze armate dello Stato che usufruiscono dei campi di tiro concorrono, in ragione dell'uso, nelle spese di ordinaria manutenzione.

Sono esonerati da tale concorso i reparti premilitari e postmilitari che eseguiscono lezioni regolamentari.

Le armi e le munizioni sono cedute alle Sezioni dall'Amministrazione militare a pagamento immediato e a prezzo convenzionale.

 

     Art. 16.

Chiunque non abbia prestato servizio presso le Forze armate dello Stato e faccia domanda di ottenere il permesso di porto d'arme per caccia o per uso di difesa personale, deve seguire o avere seguito almeno un corso regolamentare di tiro, presso una Sezione di tiro a segno nazionale.

Ove nel Comune o nel raggio di cinque chilometri non esista o non funzioni un campo di tiro a segno, il richiedente del permesso di armi deve dimostrare di essere esperto nel maneggio delle armi da fuoco.

Per la rinnovazione della licenza di porto d'arme i minorenni debbono esibire, ogni anno e fino a quello in cui concorrono alla leva, il certificato di frequenza di tiro a segno.

Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati (guardie di città, guardie giurate, notturne, ecc.), devono seguire annualmente un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno nazionale.

 

     Art. 17.

Ogni anno presso ciascuna Sezione di tiro a segno viene eseguita una gara comunale; ogni anno o quanto meno ogni due anni in ciascuna Provincia viene eseguita una gara provinciale; ogni cinque anni viene indetta una gara generale secondo le norme da stabilirsi con decreto del Capo del Governo.

L'Unione italiana di tiro a segno indice ogni anno una gara nazionale.

Nell'anno in cui ha luogo la gara generale vengono sospese quella nazionale dell'Unione e quelle provinciali.

 

     Art. 18.

Potranno essere conferiti diplomi di maestro tiratore, tiratore scelto di 1ª e 2ª classe nelle varie armi (pistola, fucile, carabina libera, ecc.) in base al punteggio in prove di campionato nelle gare comunali, provinciali, nazionali e generali con le norme da stabilirsi dall'Ispettorato generale per la preparazione pre e postmilitare della Nazione, d'intesa con l'U.I.T.S. e col Comando generale della M.V.S.N. .

I tiratori scelti sono autorizzati a portare sulla manica sinistra della divisa delle Forze armate dello Stato, il distintivo ricamato in argento, e i tiratori di prima classe, il distintivo ricamato in lana.

 

     Art. 19.

Sono istituite medaglie di benemerenza d'oro e d'argento per le Sezioni che danno prova di una lodevole organizzazione e per coloro che in particolare modo si distinguono per conseguire il miglior funzionamento delle Sezioni stesse.

Sono istituiti inoltre speciali diplomi di benemerenza da conferirsi soltanto ai membri dei Consigli direttivi e delle Direzioni di tiro, compresi i commissari, ed ai segretari che si siano resi benemeriti della istituzione.

Le medaglie e i diplomi di benemerenza vengono concessi dall'Ispettorato generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione, su proposta degli ispettori periferici della istruzione predetta, competenti per territorio.

 

     Art. 20.

Nei riguardi dei membri del Consiglio direttivo dei componenti della Direzione del tiro e dei segretari delle Sezioni di tiro che incorrano in gravi trasgressioni alle norme della presente legge e del relativo regolamento possono essere adottati provvedimenti di revoca o disciplinari.

Gli inscritti alle Sezioni che si rendano indegni di appartenervi saranno espulsi dai ruoli dell'istruzione con decreto del Capo del Governo.

 

     Art. 21.

Le Sezioni, previa autorizzazione dell'Ispettore di zona per la istruzione premilitare e postmilitare, possono istituire Delegazioni per il tiro a breve distanza nelle località riconosciute idonee dal Comando generale della M.V.S.N. .

 

     Art. 22.

Le Delegazioni non hanno amministrazione propria. Per le spese fanno capo alle Sezioni, che provvedono anche alle armi e ai materiali occorrenti.

 

     Art. 23.

Il tiro a breve distanza è eseguito con armi del tipo approvato dal Comando generale della M.V.S.N. , di concerto coi Ministeri militari e sentito il parere dell'Ispettore capo per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione.

Le spese per l'armamento e per i materiali di tiro sono a carico dello Stato, della Provincia e del Comune, nelle proporzioni e nei casi indicati all'art. 11.

 

     Art. 24.

I genitori o tutori dei giovani obbligati alla istruzione premilitare a norma della legge 31 dicembre 1934, n. 2150, devono corrispondere un contributo di lire 5 per ciascuno dei corsi premilitari che saranno svolti fra la data della Leva fascista dell'anno in cui i giovani stessi compiono il 18° anno di età e la loro chiamata alle armi.

Tutti i cittadini che hanno compiuto gli obblighi di leva nelle Forze armate dello Stato, all'atto del loro congedamento sono inscritti d'autorità, quali soci, nella Sezione di tiro a segno del Comune di residenza od in quella del Comune viciniore, e sono tenuti al pagamento di un contributo postmilitare annuo di lire tre.

L'obbligo di questa iscrizione cessa col 31 dicembre dell'anno in cui il cittadino compie il 32° anno di età.

Sono esonerati dal pagamento dei contributi predetti soltanto gli iscritti nell'elenco comunale dei poveri.

L'importo dei contributi di cui sopra è versato con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

 

     Art. 25.

I premilitari per i quali sia stato effettuato il pagamento del contributo di cui all'articolo precedente o che ne siano stati debitamente esonerati, possono chiedere, senza corrispondere alcuna quota, l'iscrizione a una Sezione di tiro a segno in uno speciale reparto.

 

     Art. 26.

La riscossione dei contributi di cui all'articolo 24 ed il ricupero delle quote non corrisposte nei termini prescritti, saranno effettuati nelle forme stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze stesso, indipendentemente dall'assegno annuo del concorso governativo per l'impianto e il funzionamento del tiro a segno di cui al precedente art. 14, fondi per i servizi del tiro a segno e dell'istruzione premilitare e postmilitare, in somma non eccedente il provento dei contributi predetti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 4 giugno 1936, n. 1143. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.