Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.4 prevenzione degli incendi |
Data: | 12/04/2006 |
Numero: | 214 |
Sommario |
Art. 1. Ambito d'applicazione |
Art. 2. Adempimenti del titolare del deposito |
Art. 3. Adempimenti del Comando |
Art. 4. Disposizioni transitorie |
Art. 5. Monitoraggio e valutazione |
§ 79.4.84 - D.P.R. 12 aprile 2006, n. 214. [1]
Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi.
(G.U. 16 giugno 2006, n. 138)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto l'articolo 20 della
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto della domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonchè all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
Acquisiti i pareri della VIII Commissione permanente della Camera dei deputati in data 7 marzo 2006 e della 13ª Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 29 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e delle attività produttive;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito d'applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di prevenzione incendi per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3, di seguito denominati depositi.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3, al servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 36 del
Art. 2. Adempimenti del titolare del deposito
1. Ai fini della prevenzione incendi, gli enti e i privati titolari dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Comando, il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi.
2. Alla richiesta di cui al comma 1 sono allegati:
a) la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della
b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del
c) una planimetria del deposito, in scala idonea.
3. La planimetria di cui al comma 2, lettera c), è firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.
4. Unitamente alla documentazione di cui al comma 2, il titolare presenta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'effettuazione del sopralluogo ai sensi degli articoli 1 e 2 della
5. Il Comando rilascia al titolare contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 4, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di deposito.
6. Per ogni modifica del deposito che comporti una variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare pone in essere gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4.
7. Per i depositi di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica l'articolo 2 del
Art. 3. Adempimenti del Comando
1. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, il Comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, fermo restando quanto previsto dalla medesima normativa a carico dei soggetti responsabili delle attività e a carico dei soggetti responsabili della documentazione tecnica.
2. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.
3. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, cessa immediatamente l'efficacia dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 2, comma 5, e il Comando ne dà immediata comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
Art. 4. Disposizioni transitorie
1. La disciplina di cui all'articolo 2 non si applica alle domande di parere di conformità presentate al Comando prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, per le quali si applicano le procedure di cui al
Art. 5. Monitoraggio e valutazione
1. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio dell'attuazione della disciplina di cui al presente regolamento al fine di valutare l'eventuale necessità di revisione della disciplina medesima per esigenze di sicurezza pubblica.
[1] Abrogato dall'art. 12 del