§ 79.3.56 - D.M. 6 ottobre 2003, n. 296.
Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:06/10/2003
Numero:296


Sommario
Art. 1.  Destinazione di unità abitative ad alloggi di servizio
Art. 2.  Classificazione degli alloggi di servizio
Art. 3.  Personale assegnatario
Art. 4.  Organi competenti all'assegnazione
Art. 5.  Durata dell'assegnazione, rilascio e recupero coattivo dell'alloggio
Art. 6.  Spese ed oneri accessori
Art. 7.  Personale ammesso all'assegnazione
Art. 8.  Organi competenti all'assegnazione
Art. 9.  Procedimento di assegnazione
Art. 10.  Durata dell'assegnazione e rilascio dell'alloggio
Art. 11.  Cause di cessazione anticipata dell'assegnazione
Art. 12.  Cause di decadenza dell'assegnazione
Art. 13.  Cause di revoca dell'assegnazione
Art. 14.  Provvedimenti di cessazione anticipata, decadenza e revoca dell'assegnazione e rilascio dell'alloggio
Art. 15.  Recupero coattivo dell'alloggio
Art. 16.  Canone, spese ed oneri accessori
Art. 17.  Personale ammesso a fruire degli alloggi collettivi di servizio in uso temporaneo
Art. 18.  Spese ed oneri accessori
Art. 19.  Disciplina delle assegnazioni preesistenti


§ 79.3.56 - D.M. 6 ottobre 2003, n. 296.

Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 6 novembre 2003, n. 258)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 8 della legge 10 agosto 2000, n. 246;

     Visto l'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

     Visto l'articolo 2 della legge 16 settembre 1960, n. 1014;

     Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284;

     Visto l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 marzo 2002 recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale riservati ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

     Visto l'articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699;

     Visto il contratto collettivo nazionale del comparto aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo del 24 maggio 2000, parte seconda, sezione prima, allegato A, nonché il relativo contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 24 aprile 2002, allegato A

     Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative delle distinte aree contrattuali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 maggio 2003 e 25 agosto 2003;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 47891/3103 in data 8 settembre 2003;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

CAPO I

Destinazione di uso e classificazione degli alloggi di servizio

 

     Art. 1. Destinazione di unità abitative ad alloggi di servizio

     1. La destinazione di unità abitative ad alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF) è disposta con provvedimento del capo del Dipartimento, nei limiti consentiti dagli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di bilancio.

     2. In relazione all'esigenza di una pronta presenza in servizio del personale nell'interesse dell'Amministrazione, i provvedimenti di destinazione di uso hanno ad oggetto alloggi ubicati nelle sedi di servizio. Con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed f), in caso di indisponibilità di alloggi nelle sedi di servizio, si può procedere alla destinazione di uso di alloggi esterni ubicati nel territorio dello stesso comune.

     3. E' fatto divieto di mutare la destinazione di uso degli alloggi di servizio, finché permane il vincolo di destinazione costituito con il provvedimento di cui al comma 1.

 

          Art. 2. Classificazione degli alloggi di servizio

     1. Gli alloggi di servizio sono classificati nelle seguenti categorie:

     a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;

     b) alloggi di servizio in assegnazione temporanea a titolo oneroso;

     c) alloggi collettivi di servizio in uso temporaneo.

 

CAPO II

Alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico

 

          Art. 3. Personale assegnatario

     1. Gli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico sono destinati al seguente personale:

     a) ispettore generale capo del CNVVF;

     b) dirigenti del CNVVF con incarico di direttori centrali nell'ambito del Dipartimento;

     c) direttori regionali ed interregionali;

     d) dirigente della Scuola per la formazione di base del Dipartimento;

     e) comandanti provinciali;

     f) personale volontario del CNVVF con incarico di custode dei distaccamenti volontari.

 

          Art. 4. Organi competenti all'assegnazione

     1. L'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 3, comma 1, è disposta con provvedimento del capo del Dipartimento, per quanto riguarda il personale di cui alle lettere a), b), c) e d), e dei direttori regionali ed interregionali, per quanto riguarda il personale di cui alle lettere e) ed f). I provvedimenti di assegnazione al personale di cui alla lettera f) sono adottati su proposta del comandante provinciale.

     2. I provvedimenti di assegnazione adottati dai direttori regionali ed interregionali sono comunicati al Dipartimento.

 

          Art. 5. Durata dell'assegnazione, rilascio e recupero coattivo dell'alloggio

     1. L'assegnazione è limitata al periodo dell'incarico presso la sede di servizio e cessa di diritto al termine dell'incarico stesso. L'assegnatario rilascia l'alloggio nei trenta giorni successivi. L'organo competente all'assegnazione notifica in via amministrativa all'interessato l'avviso di rilascio.

     2. Il recupero coattivo dell'alloggio, nel caso in cui l'assegnatario non rispetti l'obbligo di rilascio nel termine prescritto, è disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 15.

 

          Art. 6. Spese ed oneri accessori

     1. Sono a carico degli assegnatari degli alloggi i seguenti oneri:

     a) le spese di ordinaria manutenzione e quelle per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del combustibile da riscaldamento e dell'eventuale gas di rete, per le conversazioni telefoniche, per la tassa per i rifiuti solidi urbani e per l'eventuale passo carrabile, qualora dovuto;

     b) le spese per i danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio.

     2. Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri:

     a) le spese di straordinaria manutenzione;

     b) le spese e gli oneri relativi al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'alloggio e quella della sua consegna al successivo assegnatario.

     3. Ciascun alloggio è fornito di un contatore separato da quello della sede di servizio, per i consumi di acqua, energia elettrica e gas. Nel caso in cui l'ente erogatore dichiari l'impossibilità tecnica dell'installazione o qualora l'installazione comporti rilevanti oneri per l'Amministrazione e l'incompatibilità di un corretto rapporto costi-benefici sia attestata dal competente ufficio provinciale del territorio, i consumi sono calcolati forfetariamente dall'ufficio del territorio medesimo. In caso di mancata installazione di contatori separati, il versamento dell'importo dei consumi è imputato al capo 14, capitolo 3560 (entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

 

CAPO III

Alloggi di servizio in assegnazione temporanea a titolo oneroso

 

          Art. 7. Personale ammesso all'assegnazione

     1. All'assegnazione temporanea a titolo oneroso degli alloggi di servizio disponibili presso il Dipartimento e le sedi periferiche del CNVVF è ammesso il seguente personale purché in servizio effettivo presso le strutture stesse:

     a) dirigenti del CNVVF non destinatari di alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;

     b) funzionari in servizio permanente appartenenti ai settori operativo ed aeronavigante del CNVVF;

     c) funzionari della carriera prefettizia.

     2. All'assegnazione degli alloggi di servizio è ammesso altresì il personale di cui al comma 1 trasferito alla sede in cui l'alloggio si è reso disponibile e in attesa di assumervi servizio alla data di decorrenza del trasferimento.

     3. Non può concorrere all'assegnazione dell'alloggio il personale che:

     a) sia proprietario, usufruttuario o assegnatario in cooperativa, ancorché indivisa, di un alloggio ubicato nel territorio dello stesso comune o di un comune limitrofo a quello in cui il personale medesimo presta servizio ovvero, con riferimento alla fattispecie di cui al comma 2, in cui è in attesa di assumere servizio;

     b) sia assegnatario di un alloggio di istituto autonomo case popolari o similari o concesso a canone agevolato da qualsiasi amministrazione pubblica, ubicato nel territorio dello stesso comune o di un comune limitrofo a quello in cui il personale medesimo presta servizio ovvero, con riferimento alla fattispecie di cui al comma 2, in cui è in attesa di assumere servizio;

     c) in quanto funzionario della carriera prefettizia, sia destinatario ad altro titolo di un alloggio di servizio o di facilitazioni abitative da parte dell'Amministrazione;

     d) abbia un familiare convivente che benefici di una delle situazioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

 

          Art. 8. Organi competenti all'assegnazione

     1. L'assegnazione degli alloggi è disposta con provvedimento del capo del Dipartimento, in relazione agli alloggi disponibili presso il Dipartimento stesso, e dei direttori regionali ed interregionali, in relazione agli alloggi disponibili presso le sedi periferiche del CNVVF.

     2. I provvedimenti di assegnazione adottati dai direttori regionali ed interregionali sono comunicati al Dipartimento.

 

          Art. 9. Procedimento di assegnazione

     1. Quando si rende disponibile un alloggio di servizio, l'organo competente all'assegnazione dispone formalmente l'avvio del relativo procedimento.

     2. L'avvio del procedimento è comunicato al personale avente titolo a concorrere all'assegnazione, unitamente al termine per la presentazione delle istanze in conformità al modello predisposto dall'Amministrazione.

     3. La graduatoria è predisposta sulla base dei punteggi attribuiti con i seguenti criteri:

     a) svolgimento di incarichi che per loro natura richiedono una pronta presenza nell'interesse dell'Amministrazione: fino a punti 10;

     b) disagio abitativo: fino a punti 4, di cui per:

     1) sfratto giudiziario in atto, punti 1,50;

     2) trasferimento recente da altra provincia, punti 2,00;

     3) alloggio in coabitazione, punti 0,50;

     c) situazioni familiari: fino a punti 6, di cui per:

     1) coniuge convivente a carico, punti 1,50;

     2) per ogni figlio convivente ed a carico, punti 1,00;

     3) per genitore convivente a carico, punti 0,50;

     4) per il familiare convivente a carico portatore di handicap con una invalidità superiore al 70%, punti 2,00;

     5) reddito familiare inferiore a 25.823 euro, punti 1,00.

     4. A parità di punteggio costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine, il conseguimento del punteggio maggiore in relazione al criterio degli incarichi svolti di cui al comma 3, lettera a) e la maggiore anzianità di servizio.

     5. L'alloggio disponibile è offerto al richiedente che occupa il posto più elevato in graduatoria. In caso di rinuncia, l'alloggio è offerto al richiedente che occupa il posto successivo.

     6. Intervenuta l'adesione dell'interessato, l'organo competente ai sensi dell'articolo 8 adotta il provvedimento di assegnazione, da redigersi in conformità al modello predisposto dall'Amministrazione e da firmarsi per accettazione dall'assegnatario.

     7. Nel caso in cui il procedimento di assegnazione riguardi un alloggio disponibile presso un comando provinciale, il direttore regionale od interregionale competente può delegare al comando stesso gli adempimenti istruttori di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferma restando la propria competenza in ordine all'avvio del procedimento e all'adozione del provvedimento di assegnazione.

 

          Art. 10. Durata dell'assegnazione e rilascio dell'alloggio

     1. La durata dell'assegnazione è fissata in tre anni. L'assegnatario può, in ogni caso, ottenere una nuova assegnazione, previo esperimento di un nuovo procedimento di assegnazione.

     2. In caso di trasferimento dell'assegnatario avente figli a carico in età scolare, l'assegnazione è prorogata, a domanda, fino al termine dell'anno scolastico in corso.

     3. L'assegnazione cessa di diritto alla data di scadenza. L'assegnatario rilascia l'alloggio nei trenta giorni successivi. L'organo competente all'assegnazione notifica in via amministrativa all'interessato l'avviso di rilascio.

 

          Art. 11. Cause di cessazione anticipata dell'assegnazione

     1. L'assegnazione cessa prima della scadenza, oltre che nei casi indicati agli articoli 12 e 13, al verificarsi delle seguenti condizioni:

     a) decesso dell'assegnatario;

     b) trasferimento in un'altra sede del CNVVF ovvero ad un ufficio od incarico esterno al CNVVF stesso;

     c) rinuncia;

     d) collocamento a riposo;

     e) dimissioni dal servizio;

     f) collocamento fuori ruolo.

 

          Art. 12. Cause di decadenza dell'assegnazione

     1. L'assegnatario decade dall'assegnazione dell'alloggio nei seguenti casi:

     a) impiego dell'alloggio per uso diverso da quello stabilito;

     b) mancata occupazione stabile, con il proprio nucleo familiare, entro tre mesi dalla data di consegna dell'alloggio;

     c) mancato pagamento del canone e degli oneri accessori entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nell'atto di assegnazione;

     d) cessione dell'alloggio in uso a terzi;

     e) inosservanza grave e continuata delle condizioni stabilite per l'uso e la manutenzione dell'alloggio.

 

          Art. 13. Cause di revoca dell'assegnazione

     1. L'assegnazione dell'alloggio può essere revocata al verificarsi delle seguenti condizioni:

     a) sopravvenuto accertamento dell'insussistenza, al momento dell'assegnazione dell'alloggio, delle condizioni per ottenere l'assegnazione stessa;

     b) sopravvenienza delle condizioni ostative all'assegnazione dell'alloggio di cui all'articolo 7, comma 3;

     c) sopravvenienza di inderogabili esigenze di servizio o di cause di forza maggiore.

 

          Art. 14. Provvedimenti di cessazione anticipata, decadenza e revoca dell'assegnazione e rilascio dell'alloggio

     1. Al verificarsi di una delle cause di cui agli articoli 11, 12 e 13, l'organo che ha disposto l'assegnazione adotta il provvedimento di cessazione anticipata, decadenza o revoca dell'assegnazione, disponendo contestualmente il rilascio dell'alloggio entro il termine di cui al comma 2.

     2. Salvo quanto previsto al comma 3, il termine per il rilascio dell'alloggio è fissato in sessanta giorni nell'ipotesi di revoca di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) e in trenta giorni nelle altre ipotesi, decorrenti dalla data di notifica in via amministrativa del relativo provvedimento.

     3. Nei casi di cessazione anticipata di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) il rilascio può essere prorogato, a domanda, fino al termine massimo di un anno, qualora sussistano gravi e comprovati motivi.

 

          Art. 15. Recupero coattivo dell'alloggio

     1. Nel caso in cui l'alloggio non sia rilasciato nei termini indicati negli articoli 10, comma 3, e 14, commi 2 e 3, l'organo competente all'assegnazione inoltra al prefetto competente per territorio la richiesta di adottare un'apposita ordinanza di recupero coattivo. L'ordinanza è adottata entro trenta giorni successivi dalla scadenza del predetto termine ed è notificata all'interessato in via amministrativa.

     2. Nell'ordinanza di cui al comma 1 è fissata la data del recupero coattivo dell'alloggio, che non può comunque essere posteriore al trentesimo giorno dalla data di notifica dell'ordinanza stessa.

     3. Alla data stabilita il recupero coattivo è eseguito in via amministrativa da uno o più rappresentanti designati dal prefetto, assistiti dalla forza pubblica, anche nell'ipotesi in cui sia pendente un ricorso giurisdizionale avverso l'ordinanza prefettizia di recupero, salvo che il giudice adito abbia accolto l'istanza di sospensiva.

     4. Nel caso in cui l'alloggio sia chiuso o l'utente si renda irreperibile o non consenta l'ingresso, si procede all'accesso forzoso a termini di legge, compilando, in ogni caso, l'inventario particolareggiato dei beni rinvenuti nell'alloggio.

     5. Il servizio di imballaggio, facchinaggio, trasporto, immagazzinamento dei mobili e delle masserizie e la relativa copertura assicurativa sono affidati ad idonea impresa. Le conseguenti spese sono poste a carico dell'utente. Qualora questi non ottemperi al pagamento, le relative somme sono erogate dall'Amministrazione, che si rivale nei confronti dell'utente a norma di legge.

 

          Art. 16. Canone, spese ed oneri accessori

     1. Il canone mensile di assegnazione in uso degli alloggi di servizio è determinato, in occasione di ogni nuova assegnazione, dall'ufficio provinciale del territorio competente ed è aggiornato automaticamente ogni anno, in misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice di prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

     2. Il versamento del canone mensile è imputato al capo 14, capitolo 3560 (entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

     3. Per le spese e gli oneri accessori si applicano le disposizioni dell'articolo 6.

 

CAPO IV

Alloggi collettivi di servizio in uso temporaneo

 

          Art. 17. Personale ammesso a fruire degli alloggi collettivi di servizio in uso temporaneo

     1. E' ammesso a fruire degli alloggi collettivi di servizio in uso temporaneo esistenti presso il Dipartimento e le sedi periferiche del CNVVF, il personale del CNVVF che si trovi in una delle seguenti condizioni:

     a) corsista partecipante a corsi di formazione;

     b) missione o temporanea assegnazione presso altra sede;

     c) trasferimento recente da un'altra sede.

     2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c) l'uso dell'alloggio collettivo non può avere durata superiore a sei mesi, elevati a dodici mesi nei casi in cui il personale sia stato trasferito in una sede ubicata in un comune ad alta tensione abitativa.

     3. L'autorizzazione alla fruizione degli alloggi collettivi di servizio è concessa dal dirigente responsabile della struttura ove gli stessi sono ubicati.

 

          Art. 18. Spese ed oneri accessori

     1. Le spese per gli alloggi collettivi di servizio, ivi comprese quelle inerenti agli arredi e materiali di casermaggio ed ai servizi strettamente connessi alla funzionalità degli alloggi, sono a carico dell'Amministrazione.

     2. Gli importi inerenti al consumo dell'acqua, dell'energia elettrica e del riscaldamento sono a carico del fruitore dell'alloggio, quale spesa fissa forfetaria da aggiornare annualmente da parte dell'ufficio provinciale del territorio.

     3. Gli importi delle spese sostenute dall'Amministrazione per la riparazione dei danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio collettivo di servizio sono posti a carico dell'utente.

 

CAPO V

Disposizioni transitorie

 

          Art. 19. Disciplina delle assegnazioni preesistenti

     1. Le assegnazioni di alloggi effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono sottoposte a verifica di compatibilità con le disposizioni dello stesso. Per le assegnazioni che risultano in contrasto insanabile, si provvede al recupero degli alloggi.