§ 79.3.17 - Legge 2 luglio 1971, n. 599.
Riscatto del servizio prestato dai vigili del fuoco anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali ai fini dell'indennità di fine servizio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:02/07/1971
Numero:599


Sommario
Art. 1.      Le norme dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, si applicano anche a favore del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio [...]
Art. 2.      Ai fini della determinazione del contributo di riscatto dei servizi di cui all'articolo precedente, si applicano le norme della delibera adottata dal consiglio di [...]


§ 79.3.17 - Legge 2 luglio 1971, n. 599. [1]

Riscatto del servizio prestato dai vigili del fuoco anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali ai fini dell'indennità di fine servizio.

(G.U. 17 agosto 1971, n. 207)

 

 

     Art. 1.

     Le norme dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, si applicano anche a favore del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge, per i servizi non di ruolo prestati anteriormente alla data dell'inquadramento in ruolo o della nomina nel ruolo statale previsto dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ma non anche ai fini della indennità premio di servizio INADEL.

 

          Art. 2.

     Ai fini della determinazione del contributo di riscatto dei servizi di cui all'articolo precedente, si applicano le norme della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali nella seduta del 28 giugno 1966, approvata con decreto ministeriale 4 luglio 1966, considerando, come retribuzione annua contributiva, quella solo parzialmente conglobata, ad essa corrispondente in base alle misure vigenti al 28 febbraio 1966.

 


[1] Abrogata dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.