Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.3 vigili del fuoco |
Data: | 04/01/1963 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal 1 luglio 1961, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti e volontari in servizio continuativo e temporaneo del Corpo nazionale dei vigili del [...] |
Art. 2. Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [...] |
Art. 3. L'integrazione di cui all'art. 100 della legge 13 maggio 1961, n. 469, spetta anche, dal momento del collocamento a riposo, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili [...] |
Art. 4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il corrente esercizio 1962-63, previsto in lire 880 milioni, si farà fronte con una corrispondente [...] |
§ 79.3.10 - Legge 4 gennaio 1963, n. 10. [1]
Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza.
(G.U. 31 gennaio 1963, n. 28)
A decorrere dal 1 luglio 1961, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti e volontari in servizio continuativo e temporaneo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio di servizio, è corrisposta l'indennità di alloggio stabilita dall'art. 79 della
a) nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250 mila abitanti, lire 11.200;
b) nelle altre sedi, lire 9.180.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della
Per il personale celibe o vedovo senza prole che non possa fruire di alloggio di servizio e sia, quindi, costretto o autorizzato ad alloggiare in abitazioni private, l'indennità di alloggio è stabilita nella misura mensile di lire 5.000.
L'indennità di alloggio spettante ai sottufficiali, vigili scelti e vigili è esente da ritenute per imposte dirette.
Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che anteriormente alla data di entrata in vigore della
La stessa indennità speciale compete dalla data del collocamento a riposo ai sottufficiali vigili scelti e vigili permanenti e volontari in servizio continuativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, nelle stesse condizioni e per gli stessi motivi, siano cessati o cessino dal servizio posteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e prima dell'avvenuto inquadramento previsto dagli articoli 87, 88, 89, 91 e 92 della legge stessa, purché al momento della cessazione dal servizio non abbiano compiuto il 65° anno di età.
L'integrazione di cui all'art. 100 della
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il corrente esercizio 1962-63, previsto in lire 880 milioni, si farà fronte con una corrispondente aliquota del maggior provento derivante dal
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 35 del