§ 79.2.993 - O.P.C.M. 7 maggio 2011, n. 3939.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:07/05/2011
Numero:3939


Sommario
Art. 1.      1. Per consentire entro il 30 aprile 2012 il completamento degli interventi in corso ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3589 del 2007 e successive modificazioni ed [...]
Art. 2.      1. All'art. 7, comma 10, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 le parole: «in euro 5.712,41» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 6.930,48»
Art. 3.      1. Al fine di consentire la definitiva conclusione delle attività solutorie inerenti all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3303 18 luglio 2003 e successive modificazioni, le [...]
Art. 4.      1. Al comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 le parole: «delibera CIPE n. 35 del 1995» sono sostituite dalle seguenti: «delibera [...]
Art. 5.      1. Entro il 30 giugno 2011 il Prefetto di Foggia, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3594 del 13 giugno 2007, e successive modificazioni ed [...]


§ 79.2.993 - O.P.C.M. 7 maggio 2011, n. 3939.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 14 maggio 2011, n. 111)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5, comma 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie»;

     Considerato che la sopra citata legge n. 10/2011, ha, tra l'altro, integrato l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedendo che le ordinanze adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato d'emergenza sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di natura finanziaria, con il Ministro dell'economia e delle finanze;

     Considerato pertanto che l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che prevede la possibilità, in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, di adottare ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, non è stato modificato o integrato dalla sopra citata legge n. 10/2011;

     Considerato che le sopra richiamate ordinanze consentono il rapido espletamento delle iniziative ancora necessarie per la definitiva chiusura delle gestioni commissariali, scongiurando al contempo possibili soluzioni di continuità nel passaggio al regime ordinario e l'insorgenza di eventuali contenzioni per la Pubblica Amministrazione;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi a causa della criticità del sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani, nonchè i successivi provvedimenti di proroga, fino al 31 dicembre 2010;

     Viste le note del Prefetto di Trapani del 29 dicembre 2010, del 28 gennaio e del 10 febbraio 2011, relative allo stato di avanzamento degli interventi avviati durante la fase emergenziale ed ancora non ultimati;

     Vista l'intesa rilasciata dalla Regione siciliana con nota del 7 marzo 2011;

     Visto l'art. 7, comma 10, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 e la nota del 22 marzo 2011 della Capitaneria di Porto di Roma;

     Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450/05 inerente alle attività di messa in sicurezza del Duomo e Seminario di Agrigento e 3642/08 e della Chiesa di Sant'Alfonso di Agrigento;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3419/05 e n. 3536 art. 14 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2006 adottati per la messa in sicurezza del Duomo di Ancona e di Orbetello;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n.3303/03, n. 3318/03 art. 6; n. 3429/05 art. 2, n. 3525/05 art. 2, comma 2; n. 3417/05, art. 4; n. 3536/06 art. 13 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2005, relative all'emergenza socio ambientale nei Comuni de L'Aquila e Teramo per la messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso;

     Visto l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010 e le note del Commissario delegato del 6 settembre, del 26 novembre 2010 e del 1° e 14 aprile 2011;

     Visto l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3594 del 13 giugno 2007, n. 3642 del 16 gennaio 2008 e n. 3791 del 15 luglio 2009, relative al contesto di criticità in atto nel comune di Rocchetta S. Antonio (Foggia) connesso alle condizioni di dissesto idrogeologico dei versanti limitrofi alla Strada Provinciale 99-bis;

     Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Per consentire entro il 30 aprile 2012 il completamento degli interventi in corso ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3589 del 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, il Prefetto di Trapani è nominato Commissario delegato ed è autorizzato ad avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, del Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del personale e della struttura già operanti ai sensi della citata ordinanza n. 3589 del 2007 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè ad utilizzare la contabilità speciale di cui all'art. 5, comma 2, della medesima ordinanza.

 

     Art. 2.

     1. All'art. 7, comma 10, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 le parole: «in euro 5.712,41» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 6.930,48».

 

     Art. 3.

     1. Al fine di consentire la definitiva conclusione delle attività solutorie inerenti all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3303 18 luglio 2003 e successive modificazioni, le economie accertate dal Commissario delegato di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, rivenienti dagli interventi di cui all'ordinanza n. 3419 del 24 marzo 2005, quantificate in euro 125.801,60, e dall'ordinanza n. 3450 del 16 luglio 2005, quantificate in euro 12.243,52, sono versate all'entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere riassegnate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al Fondo per la Protezione Civile per essere trasferite nella contabilità speciale n. 3033 di cui all'ordinanza n. 3303/2003 sopra richiamata [1].

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a trasferire nella sopra citata contabilità speciale n. 3033 la somma di euro 625.000,00 con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile.

     3. Per consentire la definitiva chiusura delle attività inerenti all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, il Soggetto attuatore di cui comma 4 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010 è autorizzato ad avvalersi di un'unità di personale in servizio presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con le modalità di cui al comma 7 dell'art. 6 dell'ordinanza sopra citata.

 

     Art. 4.

     1. Al comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 le parole: «delibera CIPE n. 35 del 1995» sono sostituite dalle seguenti: «delibera CIPE n. 35 del 2005».

 

     Art. 5.

     1. Entro il 30 giugno 2011 il Prefetto di Foggia, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3594 del 13 giugno 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede all'espletamento di tutte le iniziative di natura tecnica, amministrativa e contabile finalizzate alla chiusura della gestione commissariale. In particolare il Commissario delegato provvede a versare all'entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri le eventuali economie rivenienti dai finanziamenti assegnati con le ordinanze del Presidente del Consiglio citate in premessa.

     2. Il Commissario delegato trasferisce tutta la documentazione tecnica concernente la sistemazione della S.P. 99-bis all'Amministrazione provinciale di Foggia.

     3. A conclusione delle iniziative di cui al presente articolo il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione conclusiva dell'attività svolta, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenuta.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 20 luglio 2011, n. 3953.