§ 79.2.893 - O.P.C.M. 31 marzo 2010, n. 3863.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:31/03/2010
Numero:3863


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3856 del 10 marzo 2010 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di consentire il superamento dell'emergenza di [...]
Art. 2.      1. A valere sulle somme già affluite sulla contabilità speciale n. 5261 aperta presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato di Roma e destinate alla copertura finanziaria degli [...]
Art. 3.      1. Al comma 1 dell'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 dopo le parole «, n. 3514 del 26 aprile 2006» sono aggiunte le seguenti: «, n. 3527 [...]
Art. 4.      1. Per la definitiva chiusura delle attività correlate alla ricostruzione della Cattedrale di S. Nicolò di Noto è autorizzata la spesa di euro 2.264.000,00 con oneri posti a carico del Fondo [...]
Art. 5.      1. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3844/2010, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «il Dipartimento della protezione civile è [...]
Art. 6.      1. Al comma 3 dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, dopo le parole «e successive modifiche ed integrazioni» è aggiunto il seguente [...]
Art. 7.      1. Al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio [...]
Art. 8.      1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702/2008, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «cinque unità» sono sostituite dalle seguenti [...]
Art. 9.      1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009 le parole: «a carico del Fondo della protezione civile che sarà allo scopo [...]
Art. 10.      1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3856 del 10 marzo 2010, sono soppresse le seguenti parole: «in immobili dichiarati inagibili»
Art. 11.      1. L'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009, cosi come modificato dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei [...]


§ 79.2.893 - O.P.C.M. 31 marzo 2010, n. 3863.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 9 aprile 2010, n. 82)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini, e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2009, n. 3835;

     Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2010, n. 3856;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3517 del 27 aprile 2006 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato d'emergenza in atto nel territorio del comune di Ostuni (BR), in relazione all'incaglio della motonave Hanife Ana in località Torre Pozzella - Costa Merlata» e l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3527 del 16 giugno 2006 nonchè l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3749 del 12 marzo 2009;

     Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante: «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, ed, in particolare, l'art. 6, comma 2, che consente l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3264 del 2003 recante: «Ulteriori disposizioni per la ricostruzione della Basilica di Noto» e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010 e le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3842 del 19 gennaio 2010, n. 3844 del 29 gennaio 2010 e n. 3849 del 19 febbraio 2010 art. 1;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 2010, con il quale lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè la nota del Presidente della Regione Molise dell'8 marzo 2010;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3484 del 22 dicembre 2005, n. 3521 del 2 maggio 2006, n. 3532 del 13 luglio 2006, n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3619 del 5 ottobre 2007, n. 3638 del 31 dicembre 2007, n. 3654 del 2 febbraio 2008, n. 3721 del 19 dicembre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009 e n. 3849 del 19 febbraio 2010, nonchè la nota del Commissario delegato del 19 febbraio 2010;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2009 con il quale lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010, nonchè le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, n. 3716 del 19 novembre 2008 e n. 3764 del 6 maggio 2009 e la nota del Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 20 marzo 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia;

     Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009 cosi come modificato dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010, con cui il Commissario delegato per i lavori di realizzazione del nuovo auditorium di Firenze e di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007, così come modificato dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, nell'ambito delle iniziative da porre in essere per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, è stato incaricato di assicurare la realizzazione dei lavori di restauro architettonico e strutturale, nonchè l'adeguamento strutturale e la realizzazione degli impianti meccanici, elettrici e speciali del complesso museale degli Uffizi di Firenze e degli interventi ad esso strettamente correlati relativi al complesso Mozzi Bardini;

     Vista la nota in data 11 marzo del 2010 con cui il Ministro per i beni e le attività culturali ha chiesto di revocare il sopra citato art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 recante «Disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia»;

 

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010 recante: «Ulteriori disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia ed altre disposizioni di protezione civile»;

     Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, con cui è stato nominato il Commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Il comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3856 del 10 marzo 2010 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di consentire il superamento dell'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009, è assegnata al Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3835 del 29 dicembre 2009, la somma di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 2, comma 242, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

 

     Art. 2.

     1. A valere sulle somme già affluite sulla contabilità speciale n. 5261 aperta presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato di Roma e destinate alla copertura finanziaria degli interventi in corso di realizzazione nell'ambito delle iniziative per la celebrazione del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, il coordinatore dell'Unità Tecnica di Missione di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010 è autorizzato, in deroga alle disposizioni in materia di contabilità speciale, a trasferire le seguenti risorse:

     quanto a euro 15.753.000,00 nella contabilità speciale n. 5335 aperta presso la medesima Tesoreria provinciale dello Stato ed intestata al Commissario delegato di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009;

     quanto a euro 6.634.000,00 nella contabilità speciale n. 5332 aperta presso la medesima Tesoreria provinciale dello Stato ed intestata al Commissario delegato di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni per i lavori di restauro del Museo Nazionale di Reggio Calabria;

     quanto a euro 34.180.000,00 nella contabilità speciale n. 5331 aperta presso la medesima Tesoreria provinciale dello Stato ed intestata al Commissario delegato di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni inerente al nuovo auditorium di Firenze.

     2. Al fine di contenere le spese della struttura del Commissario delegato all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2009, n. 3759, è aggiunto il seguente alinea: - decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articolo 210.

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione per tutti gli interventi correlati alle iniziative per la celebrazione del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia.

 

     Art. 3.

     1. Al comma 1 dell'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 dopo le parole «, n. 3514 del 26 aprile 2006» sono aggiunte le seguenti: «, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 9,».

 

     Art. 4.

     1. Per la definitiva chiusura delle attività correlate alla ricostruzione della Cattedrale di S. Nicolò di Noto è autorizzata la spesa di euro 2.264.000,00 con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile [1].

 

     Art. 5.

     1. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3844/2010, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a consentire l'utilizzazione, senza limiti di tempo, da parte delle autorità locali» sono così sostituite «il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare donazioni o cessioni a titolo gratuito a favore di autorità di governo anche locali della Repubblica di Haiti, ad organizzazioni non governative e ad enti, associazioni ed altre strutture di assistenza umanitaria e sociale presenti sul territorio della Repubblica di Haiti».

 

     Art. 6.

     1. Al comma 3 dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, dopo le parole «e successive modifiche ed integrazioni» è aggiunto il seguente periodo «e del personale ancora operante presso la struttura commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654 del 1° febbraio 2008 e successive modifiche ed integrazioni».

     2. Al comma 5, dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, le parole «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 1 e 2».

     3. Al fine di assicurare l'immediato ripristino della circolazione sulla linea ferroviaria Benevento - Foggia e sulla Strada Statale n. 90 delle Puglie attualmente impedita dall'aggravamento della frana verificatasi nel comune di Montaguto in provincia di Avellino, nonchè per garantire la rimozione dei materiali e per i primi interventi provvisionali di messa in sicurezza e ogni altro intervento utile al mantenimento delle linee interessate in condizioni di sicurezza, il Commissario delegato di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, si avvale in qualità di soggetti attuatori, delle società RFI e ANAS.

 

     Art. 7.

     1. Al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Molise nei mesi di novembre e dicembre 2008, il Presidente della medesima Regione, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2009, e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale già operante presso la struttura commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 8.

     1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702/2008, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «cinque unità» sono sostituite dalle seguenti «sei unità».

 

     Art. 9.

     1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009 le parole: «a carico del Fondo della protezione civile che sarà allo scopo corrispondentemente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti parole: «a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 2, comma 242, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

 

     Art. 10.

     1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3856 del 10 marzo 2010, sono soppresse le seguenti parole: «in immobili dichiarati inagibili».

 

     Art. 11.

     1. L'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009, cosi come modificato dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010, è soppresso [2].

     2. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010 è aggiunto infine il seguente periodo: «A tal fine il coordinatore della predetta Unità tecnica di Missione subentra al cessato Commissario delegato nelle attività liquidatorie residuali, ivi compresa la gestione della contabilità speciale n. 3912 al medesimo intestata».

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 3 giugno 2010, n. 3880.

[2] Comma così sostituito dall'art. 10 della O.P.C.M. 9 luglio 2010, n. 3886.