§ 79.2.1013 - O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963.
Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:06/09/2011
Numero:3963


Sommario
Art. 1.      1. Il Prefetto di Roma è nominato Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 [...]
Art. 2.      1. Ai fini del superamento dell'emergenza, e nelle more della messa in esercizio, da parte dei Soggetti competenti, del sistema impiantistico previsto dal Piano regionale di smaltimento dei [...]
Art. 3.      1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici, il [...]
Art. 4.      1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi [...]
Art. 5.      1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, stimati in euro due milioni, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio della regione Lazio
Art. 6.      1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza


§ 79.2.1013 - O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963.

Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma in relazione all'imminente chiusura della discarica di Malagrotta ed alla conseguente necessità di realizzare un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti.

(G.U. 13 settembre 2011, n. 213)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma in relazione all'imminente chiusura della discarica di Malagrotta ed alla conseguente necessità di realizzare un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti;

     Considerata la grave situazione determinatasi nella gestione dei rifiuti prodotti dai comuni di Roma, Fiumicino, Ciampino e nello Stato della città del Vaticano, in ragione del prossimo esaurimento delle volumetrie residue della discarica di Malagrotta dove attualmente vengono smaltiti;

     Considerato che la Commissione europea ha notificato al Governo italiano una lettera di costituzione in mora per l'infrazione 2011/4021 relativa alla gestione della discarica di Malagrotta, ritenendo la stessa inadeguata e non conforme alla normativa comunitaria di riferimento;

     Viste le ordinanze del presidente della regione Lazio n. Z00012 del 31 dicembre 2010, n. Z0002 del 30 giugno 2011, e n. Z0003 del 7 luglio 2011, che prescrivono le piena operatività degli impianti di preselezione e riduzione volumetrica dei rifiuti solidi urbani denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2, nonchè la pronta installazione di unità di tritovagliatura e quella degli impianti di trattamento meccanico biologico di via Salaria 981 e di via Rocca Cencia 301;

     Vista la nota prot. n. 120859 del 24 giugno 2011 con la quale la Direzione regionale attività produttive e rifiuti della regione Lazio ha trasmesso il documento recante «Analisi preliminare di individuazione di Aree idonee alla localizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi»;

     Considerato quindi che nei prossimi mesi la chiusura della discarica di Malagrotta determinerà l'oggettiva impossibilità di gestire i flussi di produzione e smaltimento dei rifiuti dei predetti comuni e della città del Vaticano, che costituiscono il 55% della produzione dell'intero territorio della regione Lazio;

     Considerato che per la realizzazione degli impianti alternativi all'attuale discarica di Malagrotta sono necessari circa trentasei mesi;

     Considerata quindi la situazione di grave rischio sotto il profilo igienico sanitario, ambientale nonchè in materia di ordine pubblico determinatasi nei territori che attualmente utilizzano la discarica di Malagrotta per lo smaltimento dei rifiuti;

     Ravvisata pertanto la necessità di garantire, l'individuazione, la progettazione e la successiva realizzazione, mediante l'utilizzo di poteri straordinari e derogatori, di un sito provvisorio alternativo che assicuri la gestione dei flussi di rifiuti nei comuni di Roma, Fiumicino, Ciampino e nello Stato della città del Vaticano per il tempo necessario all'avvio degli impianti di smaltimento e trattamento definitivi;

     Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

     Acquisita l'intesa della regione Lazio;

     Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Il Prefetto di Roma è nominato Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 citato in premessa.

     2. Il Commissario delegato si avvale, in qualità di Soggetto attuatore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, della Direzione attività produttive e rifiuti della regione Lazio per lo svolgimento della funzione di stazione appaltante per la realizzazione di una o più discariche e/o per l'ampliamento di discariche esistenti indicate dalla medesima Regione, nonchè di un impianto di trattamento meccanico - biologico dei rifiuti urbani necessarie a garantire la piena copertura del fabbisogno dell'area interessata dallo stato di emergenza di cui alla presente ordinanza.

     3. Il Commissario delegato, entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza provvede alla trasmissione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Piano degli interventi con relativo quadro economico-finanziario. Tali interventi non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     4. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si avvale altresì di due consulenti esperti nelle materie di interesse della presente ordinanza, nominati d'intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di apposite direttive.

     5. Ai consulenti di cui al comma 4 viene riconosciuto un compenso da determinarsi con apposito provvedimento del Commissario delegato, d'intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     6. Il Commissario delegato, per le iniziative di cui alla presente ordinanza, si avvale di una struttura composta da personale della pubblica amministrazione, anche in posizione di comando o distacco, da reperire in deroga alle procedure previste dalla normativa vigente in materia, nel limite massimo di cinque unità. Il predetto personale è autorizzato ad effettuare fino a trenta ore mensili di lavoro straordinario oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

     7. Il Commissario delegato, per il necessario supporto nelle attività correlate al superamento della situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, previa stipula di specifici accordi con le rispettive amministrazioni, si avvale del Comando Carabinieri tutela dell'ambiente e del Corpo forestale dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     8. Il Commissario delegato, per gli adempimenti di propria competenza, si avvale della collaborazione degli Uffici tecnici della regione Lazio, degli Enti territoriali interessati e non territoriali, nonchè delle altre Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     9. Al Commissario delegato, in relazione ai compiti conferiti, è riconosciuto un compenso mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile in godimento, oltre l'eventuale trattamento di missione, nei limiti previsti per i dirigenti generali dello Stato ed in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini del superamento dell'emergenza, e nelle more della messa in esercizio, da parte dei Soggetti competenti, del sistema impiantistico previsto dal Piano regionale di smaltimento dei rifiuti, il Commissario delegato provvede all'individuazione, in via prioritaria nell'ambito dei siti indicati nel documento «Analisi preliminare di individuazione di Aree idonee alla localizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi» citato in premessa, alla progettazione ed alla successiva realizzazione di uno o più siti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dai comuni di Roma, Fiumicino, Ciampino e dallo Stato della città del Vaticano, e trattati anche nel rispetto delle ordinanze del Presidente della regione Lazio citate in premessa.

     2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche in deroga alle disposizioni indicate all'articolo 4, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente previste dal diritto comunitario, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti.

     3. Nelle more del completamento del sistema impiantistico regionale, il Commissario delegato può adottare i provvedimenti necessari per assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dello smaltimento dei rifiuti nell'area interessata dallo stato di emergenza di cui alla presente ordinanza.

     4. Il Commissario delegato, a fronte dell'accertata inerzia dei Soggetti preposti alla gestione, manutenzione, od implementazione degli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nell'area interessata dallo stato di emergenza di cui alla presente ordinanza, previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a giorni trenta, adotta i necessari provvedimenti di natura sostitutiva in danno dei Soggetti inadempienti.

     5. Il Commissario delegato, a conclusione delle attività di cui ai commi 1, 2 , 3 e 4, autorizza la messa in esercizio degli impianti destinati alla gestione dei rifiuti e provvede al loro immediato trasferimento al comune di Roma.

 

     Art. 3.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, utilizzando, ove necessario, le deroghe di cui all'articolo 4.

     2. Il Commissario delegato, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza di servizi delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

     3. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

     4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di incidenza o di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri in deroga alla procedura prevista dall'articolo. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà; quando la mancata espressione del parere, ovvero il dissenso, siano riferiti a progetti, interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa al Presidente della regione Lazio, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta.

     5. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

 

     Art. 4.

     1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

     decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25 e 26, 29-quater, 29-sexies, 29-octies, 29-nonies, 191, 199, 208, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 251 e 253;

     decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 artt. 5, 6 comma 1, lett. p), 7, 8, 9 e 10 e 14;

     legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17 e 20;

     decreto ministeriale 27 settembre 2010, artt. 1, 3, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8 e 10 comma 3;

     decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis;

     decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, artt. 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144 titolo III, capo IV - Sezioni I, II e III, 241 e 243;

     decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, artt. 21, 22, 24, 25, 26, 142, 146, 147, 148, 152 e 159;

     decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 art. 10, comma 3;

     decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36;

     legge Regione Lazio 30 luglio 1998, n. 27 e s.m.i., artt. 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 e 37;

     legge regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 e s.m.i;

     legge regione Lazio 6 luglio 1998, n. 24 e s.m.i.

 

     Art. 5.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, stimati in euro due milioni, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio della regione Lazio.

     2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura presso la Tesoreria dello Stato di un'apposita contabilità speciale intestata al Prefetto di Roma - Commissario delegato.

 

     Art. 6.

     1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.