§ 77.6.153 - Legge 23 settembre 1981, n. 533.
Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:23/09/1981
Numero:533


Sommario
Art. 1.  Delega al Governo.
Art. 2.  Decorrenza dei benefici.
Art. 3.  Copertura finanziaria.


§ 77.6.153 - Legge 23 settembre 1981, n. 533.

Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.

(G.U. 28 settembre 1981, n. 266).

 

     Art. 1. Delega al Governo.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1981, sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, disposizioni aventi valore di legge intese ad apportare, per un definitivo riassetto legislativo, integrazioni e modificazioni al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, al fine di realizzare:

     a) la introduzione di un diverso sistema di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra sia diretti che indiretti in armonia con i sistemi previsti per gli altri settori delle pensioni dal vigente ordinamento giuridico;

     b) la rideterminazione dei trattamenti pensionistici base di cui alle tabelle C, G, M, N ed S allegate al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, con particolare riguardo a quelli delle vedove dei grandi invalidi;

     c) la revisione degli istituti giuridici non strettamente aderenti ai principi statuiti dall'articolo 1 del su riferito testo unico approvato con decreto presidenziale n. 915 che definisce la natura della pensione di guerra;

     d) un diverso rapporto percentuale degli assegni previsti dalla tabella E annessa al su richiamato testo unico per le varie lettere di su perinvalidità in relazione alle finalità istitutive degli assegni medesimi;

     e) il riassetto della indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 21 del citato testo unico onde assicurare, nei confronti degli invalidi affetti dalle più gravi infermità o mutilazioni previste dalla anzidetta tabella E, la rispondenza della detta indennità alle effettive esigenze derivanti dall'invalidità di guerra;

     f) l'aggiornamento, alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche, delle tabelle di classificazione delle invalidità e dei criteri di applicazione delle tabelle stesse;

     g) l'adeguamento degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra;

     h) l'estensione dei benefici di cui all'articolo 89 del citato testo unico al secondo figlio maschio, che ne faccia richiesta;

     i) un ulteriore perfezionamento normativo nonché lo snellimento delle procedure per conseguire una effettiva riduzione dei tempi nella definizione delle istanze e dei ricorsi in materia di pensioni di guerra anche mediante la riorganizzazione ed il potenziamento dei relativi servizi.

 

          Art. 2. Decorrenza dei benefici.

     La decorrenza dei benefici da accordarsi in relazione ai criteri direttivi di cui alla presente legge dovrà essere stabilita come in appresso:

     1° luglio 1981 per i benefici concessi in attuazione dei criteri contemplati nelle lettere b), c), d), e), f), e g) del precedente articolo 1;

     1° gennaio 1982 per i benefici concessi in attuazione dei criteri previsti dalla lettera a) dell'articolo stesso.

 

          Art. 3. Copertura finanziaria.

     L'onere derivante dalle disposizioni da emanarsi in base alla presente delega viene valutato, in ragione di anno, in lire 302 miliardi. All'onere relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1981, valutato in lire 103 miliardi e 500 milioni, di cui 100 miliardi per i miglioramenti in materia di pensioni di guerra e 3 miliardi e 500 milioni per l'adeguamento degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, si provvede mediante utilizzo degli appositi accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.